I vizi che inficiano la nomina o la composizione della commissione di gara non si trasmettono in via automatica ai lotti diversi rispetti a quello oggetto di impugnativa poiché tale effetto viene precluso dall’autonomia delle singole procedure di gara relative ai diversi lotti attinenti al medesimo bando. A differenza della pubblicazione del bando di gara, la nomina commissione, sebbene costituisca un segmento o tronco procedimentale unitario per tutti i lotti, non ha rispetto alle singole aggiudicazioni natura di atto presupposto tale per cui l’illegittimità che la colpisce si trasmette in via derivata, con effetto caducante, verso le aggiudicazioni diverse rispetto a quella oggetto di impugnazione. Il vizio che colpisce la commissione di una gara ad oggetto plurimo rimane un vizio di quella specifica procedura di gara che inficia in via derivata, con effetto viziante, tutte le aggiudicazioni, ma che potrà essere fatto valere, attesa l’autonomia delle gare relativa ai vari lotti, mediante apposita impugnativa o ricorso cumulativo. Nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione di un lotto, in mancanza di specifico gravame le altre aggiudicazioni continuano a rimanere in piedi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1109 del 31 marzo 2025








L’accorpamento di più servizi in un unico lotto funzionale è ammesso ove imprescindibile, in relazione alla natura e allo scopo dell’appalto, a evitarne un’esecuzione troppo costosa o eccessivamente complessa o qualitativamente inadeguata, anche per la frammentazione tra più operatori economici affidatari che si avrebbe con la suddivisione in più lotti, sicché tale accorpamento sia conforme al principio del miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti; si può giustificare in tal caso il sacrificio sia del principio di massima partecipazione, sia di quello dell’accesso al mercato, purché proporzionato al raggiungimento dello scopo. La scelta dell’accorpamento deve essere compiuta conducendo un’adeguata istruttoria, comprendente anche l’analisi del mercato rilevante, e deve essere congruamente motivata.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 140 del 18 febbraio 2025


Il TAR Milano esamina un mezzo di gravame con il quale si lamenta la violazione dell’art. 51 del codice dei contratti pubblici sulla suddivisione in lotti, norma per la quale le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, motivando la mancata suddivisione nel bando o nella lettera di invito. Sulla portata di tale articolo il TAR rileva che, se è pur vero che lo stesso è ispirato da condivisibili finalità di promozione della concorrenza, parimenti rimane ferma la discrezionalità delle singole amministrazioni di non dare corso alla suddivisione in lotti, allorché il lotto unico meglio risponda alle esigenze organizzative o alle necessità di acquisto delle amministrazioni stesse. In altri termini, il principio della divisione in lotti non può mai essere invocato laddove la singola stazione appaltante offra una adeguata motivazione della propria scelta del ricorso al lotto unico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1782 del 12 giugno 2024


Il TAR Milano osserva che la scelta di suddividere l’oggetto dell’appalto in più lotti ha una finalità pro-concorrenziale in quanto volta a di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (c.d. concorrenza per il mercato). La stazione appaltante non deve motivare la scelta di suddividere l’oggetto dell’appalto in più lotti, ma deve motivare la scelta opposta ossia quella di non suddividere l'appalto in lotti. Il principio della suddivisione in lotti di un appalto, previsto dall’art. 51 D.lgs. 50 del 2016, può essere derogato, seppur attraverso una decisione adeguatamente motivata, espressione di una valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni. La scelta discrezionale della mancata suddivisione in lotti ha, quindi, come presupposto e limite la motivazione da cui evidentemente deve emergere la non irragionevolezza e pretestuosità della decisione di non suddividere la gara in lotti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2328 del 16 ottobre 2023


Il TAR Milano precisa che la necessità di perseguire la gestione integrata dei rifiuti, prevista in via astratta nel Codice dell’Ambiente, non risulta attuata in concreto a livello regionale e non è favorita dal Regolatore del settore dei rifiuti, il quale, con l’adozione del metodo tariffario per i rifiuti (MTR-1) si pone invece in una posizione di neutralità rispetto all’aggregazione o alla distinzione dei servizi e certamente non fissa nessuna regola dalla quale possa ragionevolmente ritrarsi, in contrasto con la disciplina interna ed eurounitaria (articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e considerando 78 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) una tendenziale preferenza che l’ordinamento esprime per il lotto unico nell’affidamento dei servizi di igiene ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1012 del 24 aprile 2023.


Il TAR Milano osserva che sull’art. 51 d. lgs. n. 50/2016 si sono formati i seguenti principi, avvalorati anche da quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE (art. 46): la suddivisione in lotti rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, ma tale principio non costituisce un precetto inviolabile né può comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (Cons. St., sez. V, 11 gennaio 2018, n.123; sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1076) e derogabile, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata (cfr. Cons. St., sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669, sez III, 12 febbraio 2020 n. 1076).
La ripartizione in lotti, funzionale alla tutela della concorrenza (es. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; 26 giugno 2017, n. 3110; sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857), è espressione di una valutazione discrezionale dell'amministrazione sindacabile in sede giurisdizionale sotto l'aspetto della ragionevolezza e proporzionalità e dell'adeguatezza dell'istruttoria (ex multis, cfr. Cons. St., sez. III n., 21 marzo 2019, n. 1857; Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2044;).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 729 del 234 marzo 2023.


Il TAR Milano con riferimento alla possibilità di far valere, anche al di fuori del perimetro soggettivo delle PMI, doglianze avverso un assetto organizzativo della gara che comprometta in concreto il principio di concorrenza tra più operatori, rammenta che:
<<la prevalente giurisprudenza precisa che l’interesse a contestare la suddivisione in lotti non è riferibile solo alle piccole e medie imprese, poiché tale suddivisione e la complessiva disciplina ad essa riferibile sottendono interessi di più ampia portata.
La tendenziale preferenza dell’ordinamento per una ragionevole divisione in lotti è fondata non solo sulla notoria esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, ex art. 51 del d.l.vo n. 50/2016 (ed in precedenza l’art. 2, comma 1 bis, dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006), ma anche, e soprattutto, sull’esigenza di assicurare realmente la libera concorrenza e la massima partecipazione sia al momento dell’effettuazione della gara, sia in relazione a tutto il periodo successivo di svolgimento del rapporto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1491; Consiglio di Stato Sez. III, 22 febbraio 2018 n. 1138; nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2018, n. 5534, ed in precedenza con riguardo all’art. 2, comma 1, dell’abrogato d.l.vo n. 163 del 2006: Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2007, n. 1331).
Pertanto, sussiste l’interesse dell’imprenditore che ha partecipato alla procedura a contestare la suddivisione in lotti, poiché l’illegittima ripartizione incide sulla possibilità di realizzare un’effettiva apertura alla concorrenza nel particolare mercato.
L’interesse a ricorrere non è integrato solo dal conseguimento del c.d. bene o utilità “finale”, ma si declina anche nel perseguimento di un interesse “mediano”, connesso alla caducazione dell’intero procedimento e all’eventuale nuovo esercizio del potere, veicolante l’utilità gradata consistente nella chance di un esito favorevole del procedimento rinnovato.
Ai fini della sussistenza dell’interesse a ricorrere, nella declinazione ora prospettata, è sufficiente che la chance esista, non potendosi pretendere che essa oltrepassi anche una soglia di probabilità definita ex ante (su tali profili, Consiglio di Stato sez. III, 3 marzo 2020, n. 1564), fermo restando che la chance si configura quale utilità intermedia autonomamente tutelata (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 271 del 13 dicembre 2019).
Insomma, è meritevole di tutela ed integra la condizione dell’azione contestata l’interesse strumentale del concorrente che potrebbe ottenere un vantaggio dalla ripetizione della gara, in seguito al suo annullamento.>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2265 del 18 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che, in sede di individuazione dei lotti, sono giustificate delle compressioni alla concorrenza solo in presenza di motivate esigenze organizzative o economiche che non possano trovare adeguato soddisfacimento in altro modo.
Ne consegue che ogni deroga al principio della necessaria suddivisione in lotti, che è presidio di tutela per il favor partecipationis delle imprese che non siano in grado di soddisfare le richieste del bando proprio a causa della predetta mancata ripartizione in lotti funzionali, deve essere misurata con il parametro dell’equilibrato bilanciamento dei valori che la norma sottende, sicché, tanto più elevato è il sacrificio che si richiede alle esigenze partecipative delle imprese, tanto più rigorosa dovrà essere la motivazione della deroga, da giustificarsi in ragione dell’elevato valore delle esigenze tecnico-organizzative o economiche rappresentate dall’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2265 del 18 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano:
<<6.1 Va infatti ricordato che la concessione di servizi è il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi e di sfruttare economicamente il servizio od in tale diritto accompagnato da un prezzo; la distinzione attiene dunque alla struttura del rapporto, che nell'appalto di servizi intercorre tra due soggetti, essendo la prestazione a favore dell'amministrazione, mentre nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diretta agli utenti. Diversamente che nell’appalto, nella concessione è a carico del concessionario l’assunzione del rischio, in quanto collegato alla gestione dell’opera o del servizio, nonché in ragione del rapporto trilaterale che include l’utenza.
Le differenze tra i due istituti dunque attengono non tanto alla fase di scelta del soggetto privato, quanto alla dinamica della fase negoziale vera e propria e alle sue caratteristiche.
Non sussiste quindi neppure alcuna ragione sistematica per ipotizzare una disciplina differente tra concessione e appalto quanto alle procedure di affidamento. Per entrambi gli istituti infatti la procedura deve rispondere al principio della concorrenza e ai relativi corollari della massima partecipazione e della par condicio.
6.2. Deve quindi concludersi che la previsione di un vincolo di aggiudicazione contenuta nel bando, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, è compatibile con la natura concessoria dell’affidamento (cfr. in tal senso Consiglio di Stato sez. III, 22 novembre 2018, n.6611)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 511 del 25 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che quanto al numero di lotti aggiudicabili, l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare”; l’introduzione di un limite massimo di lotti aggiudicabili rappresenta una facoltà e non già un obbligo a carico delle stazioni appaltanti, facoltà che, per di più, deve specificamente trovare espressione nel bando di gara; il limite massimo di lotti aggiudicabili, quindi, costituisce una deroga alla regola generale per cui non vi sono limiti ai lotti aggiudicabili a un solo concorrente; in quest’ottica, la possibilità di stabilire un limite alla aggiudicazione di tutti i lotti di cui all’articolo 51 del Codice dei contratti è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non è – da solo e di per sé — sintomo di illegittimità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 18 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Tar Milano osserva che
«l’art. 51, comma 1, del d.l.vo 2016 n. 50 stabilisce che, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- la norma impone uno specifico onere motivazionale, poiché le stazioni appaltanti devono motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139;
- inoltre, si stabilisce che, nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese, con la precisazione che “è fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;
- la norma richiama il concetto di lotto funzionale, compiutamente definito dall’art. 3, comma 1 lett. qq), cit. come “uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”;
- si tratta di una definizione che, in coerenza con la giurisprudenza amministrativa, impone che l’articolazione dell’appalto in più porzioni garantisca, comunque, che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando tali parti siano inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata;
- la giurisprudenza ha avuto modo di precisare più volte (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138) che la tendenziale preferenza dell’ordinamento per una ragionevole divisione in lotti è fondata non solo sulla notoria esigenza di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, ex art. 51 del d.l.vo n. 50/2016 (ed in precedenza l’art. 2, comma 1 bis, dell’abrogato D.lgs. n. 163/2006), ma anche e soprattutto nella esigenza di assicurare realmente la libera concorrenza e la non discriminazione tra i contendenti, cioè finalità di eminente interesse pubblico, che, trascendendo le vicende della singola gara, attengono all’ordinato ed equilibrato sviluppo economico della società intera;
- lo strumento della suddivisione in lotti, effettuabile su base quantitativa o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni esistenti, risulta peraltro suscettibile di deroga, purché la stazione appaltante esterni le ragioni della scelta e tal fine la giurisprudenza richiede una motivazione rigorosa, che individui i vantaggi economici e/o tecnico-organizzativi derivanti dall’opzione del lotto unico ed espliciti le ragioni per cui detti obiettivi siano prevalenti sull’esigenza di garantire l’accesso alle pubbliche gare ad un numero quanto più ampio di imprese, ed in particolare alle imprese di minore dimensioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4669; Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2016, n. 1081);
- insomma, in sede di individuazione dei lotti, possono essere giustificate delle compressioni della concorrenza tra le imprese solo in presenza di motivate esigenze organizzative o economiche, che non possano trovare adeguato soddisfacimento in altro modo;
- ne consegue che ogni deroga al principio della necessaria suddivisione in lotti, che è presidio di tutela per il favor partecipationis delle imprese che non siano in grado di soddisfare le richieste del bando proprio a causa della predetta mancata ripartizione in lotti funzionali, deve essere misurata con il parametro dell’equilibrato bilanciamento dei valori che la norma sottende, sicché, tanto più elevato è il sacrificio che si richiede alle esigenze partecipative delle imprese, tanto più rigorosa dovrà essere la motivazione della deroga, da giustificarsi in ragione dell’elevato valore delle esigenze tecnico-organizzative o economiche rappresentate dall’amministrazione;
- sotto il profilo processuale, la scelta relativa alla suddivisione in lotti di un contratto pubblico “si presta ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa: e ciò ancorché l’incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito conduca per converso a confinare questo sindacato nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell’agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 marzo 2019, n. 1491; Consiglio di Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1038);
- in ogni caso, la decisione della stazione appaltante deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitata, oltre che dalle specifiche norme sopra ricordate del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza e non deve dar luogo a violazioni sostanziali dei principi di libera concorrenza, di par condicio, di non-discriminazione e di trasparenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1879, 1880 e 1881 del 12 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la suddivisione in lotti di un (grande) appalto rappresenta la regola cui devono attenersi le Stazioni appaltanti, tranne nei casi in cui non sia possibile oppure opportuno, come esemplificativamente indicato dal Considerando n. 78 della Direttiva n. 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 relativa agli appalti pubblici (si limita la concorrenza o si rende l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischia seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto); tuttavia, risulta necessario che la Stazione appaltante esterni in maniera adeguata e pertinente le ragioni che l’hanno indotta a non suddividere un appalto di rilevanti dimensioni in lotti più piccoli, soprattutto laddove una tale scelta non appaia di immediata evidenza e possa trovare una giustificazione in re ipsa; difatti, la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese non costituisce una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è funzionale alla tutela della concorrenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2682 del 17 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la proposizione di censure non riferibili in maniera omogenea a tutti i lotti impugnati, ma riguardanti, sotto diversi profili, soltanto alcuni di essi è inammissibile, in quanto si pone in contrasto con quanto statuito all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., a tenore del quale “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”; né può ritenersi che, nella fattispecie, la norma in parola non possa trovare applicazione per il fatto che la ricorrente ha impugnato la lex specialis senza presentare alcuna offerta, perché una simile interpretazione condurrebbe a conclusioni irragionevoli, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra ricorrenti che hanno presentato l’offerta e ricorrenti che – nei casi in cui ciò è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza – non l’hanno presentata.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2279 del 31 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; in definitiva, la scelta della stazione appaltante se suddividere o meno l’appalto in più lotti e, a maggior ragione, la scelta di cosa inserire nel singolo lotto non è suscettibile di essere censurata per ragioni di mera opportunità, ma solamente per vizi sintomatici di eccesso di potere, nelle forme della carenza dell’istruttoria, della irragionevolezza e non proporzionalità.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2688 del 29 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che il riferimento operato dall’art. 120, comma 11 bis, c.p.a. (ai sensi del quale: “nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”) allo “stesso atto”, quale presupposto oggettivo del ricorso cumulativo, debba essere ragionevolmente inteso come concernente il provvedimento adottato dalla stazione appaltante in senso formale, anche se comprensivo di plurime determinazioni provvedimentali in senso sostanziale, atteso che, in considerazione della specificità della fattispecie disciplinata, caratterizzata dallo svolgimento di una gara avente ad oggetto un appalto suddiviso in lotti, l’ipotesi di provvedimento anche sostanzialmente unitario, suscettibile di impugnazione cumulativa ai sensi della norma richiamata, appare squisitamente teorica e comunque residuale (ad esempio: impugnazione di distinti provvedimenti di aggiudicazione sulla scorta di vizi di illegittimità attinenti in via immediata all’unica lex specialis); di conseguenza, in una fattispecie caratterizzata dalla impugnazione di plurimi provvedimenti di esclusione, di cui la parte è stata destinataria con riferimento ai distinti lotti alla cui aggiudicazione ha partecipato, ma contenuti in un unico atto in senso formale, sussistono i presupposti legittimanti la proposizione di una impugnazione di carattere cumulativo, alla luce della identità dei motivi di esclusione (connessi alla presentazione da parte dell’impresa appellante di offerte non convenienti) e delle censure prospettate dalla parte appellante al fine di conseguirne l’annullamento, mentre non influiscono sui suddetti elementi accomunanti i profili differenziali pur sussistenti, ai sensi della lex specialis, tra i diversi lotti nei quali è stato articolato l’oggetto della gara.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5434 del 17 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, è pur vero che l’art. 51 d.lgs. n. 50/2016 ha mantenuto il principio della suddivisione in lotti, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche, già previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006; tuttavia, nel nuovo regime il principio non risulta posto in termini assoluti ed inderogabili, giacché il medesimo art. 51, comma 1, secondo periodo afferma che le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139; il principio della suddivisione in lotti può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisione di frazionare o meno un appalto di grosse dimensioni in lotti.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2044 del 3 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che nel caso di imposizione di un requisito di “minima” non posseduto direttamente dall’impresa interessata alla partecipazione alla gara, la relativa clausola del bando ha carattere escludente, con conseguente sussistenza della legittimazione al ricorso in capo all’operatore economico che opera nel settore di riferimento e che, per il resto, è in grado di fornire il servizio principale oggetto di gara, anche se tale soggetto non ha proposto formale domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di interesse.
Aggiunge il TAR che la suddivisione in lotti è stata prevista dal d.lgs. n. 50/2016 quale ipotesi ordinaria di riferimento della disciplina delle gare da parte della stazione appaltante, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, per il che la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito deve essere, oltre che congruamente motivata, anche frutto di una scelta razionalmente necessitata, in quanto potenzialmente pregiudizievole dello scopo primario di ampliare la concorrenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 356 del 8 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.