Il TAR Milano precisa che:
«Ai sensi dell’art. 120 comma 11 bis c.p.a.: “11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”.
Le condizioni poste dalla norma de qua per l’ammissibilità di un unico ricorso cumulativo, in caso di impugnazione dell’aggiudicazione di più lotti della medesima gara, sono dunque due. Da un lato, è necessario che l’aggiudicazione sia contenuta per tutti i lotti in un medesimo provvedimento (contestualità). In secondo luogo, occorre che detto unico atto venga gravato, con riferimento a tutti i lotti, per motivi identici (identità delle censure).».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1784 del 12 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, nell’esaminare un'eccezione di inammissibilità per cumulo delle impugnative nel rito degli appalti pubblici,

  • richiama l’orientamento secondo il quale l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta;
  • esclude che nella fattispecie esaminata le censure dedotte siano le medesime, atteso che, sebbene relative al tema generale della diversità sostanziale delle offerte, sono incentrate sulle specifiche caratteristiche di ciascuna offerta e sul raffronto tra queste e le previsioni di gara; si tratta, quindi, di diversi presupposti di fatto come fisiologico nel caso in cui la suddivisione in lotti riguardi prestazioni diverse e le contestazioni siano relative ai diversi contenuti delle offerte; diversamente opinando, dovrebbe considerarsi ammissibile un ricorso cumulativo che articoli la medesima censura (ricorrenza di un c.d. aliud pro alio) in relazione ad un numero anche particolarmente elevato di lotti; si vanificherebbe in tal modo, la ratio della previsione di cui all’articolo 120, comma 11-bis, c.p.a., che mira, ex aliis, a garantire la speditezza nella decisione dei ricorsi relativi alle procedure di affidamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1046 del 11 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano precisa che la proposizione di censure non riferibili in maniera omogenea a tutti i lotti impugnati, ma riguardanti, sotto diversi profili, soltanto alcuni di essi è inammissibile, in quanto si pone in contrasto con quanto statuito all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., a tenore del quale “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”; né può ritenersi che, nella fattispecie, la norma in parola non possa trovare applicazione per il fatto che la ricorrente ha impugnato la lex specialis senza presentare alcuna offerta, perché una simile interpretazione condurrebbe a conclusioni irragionevoli, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra ricorrenti che hanno presentato l’offerta e ricorrenti che – nei casi in cui ciò è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza – non l’hanno presentata.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2279 del 31 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il Consiglio di Stato richiama i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di ricorso cumulativo e precisa quanto segue:
- nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi - motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo;
- nel processo amministrativo il ricorso cumulativo, pur non essendo precluso in astratto ha, comunque, carattere eccezionale che si giustifica se ricorre una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, in quanto riferibili ad una stessa ed unica sequenza procedimentale o iscrivibili all'interno della medesima azione amministrativa;
- la cumulabilità delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui, anche se appartengono a procedimenti diversi, sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità o comunque di connessione;
- il cumulo delle cause richiede un collegamento tra gli atti di tipo procedimentale tanto da determinare un quadro unitariamente lesivo degli interessi del ricorrente (come nel caso dell’impugnazione congiunta dell’atto presupposto e di quello conseguenziale), ovvero è possibile quando gli atti si fondano su identici presupposti e le censure proposte implicano la soluzione di identiche questioni (come, ad esempio, nel caso di impugnazione di diversi dinieghi in materia urbanistica fondati sull’interpretazione delle stesse norme del piano regolatore generale);
- sono preclusi i ricorsi cumulativi quando danno origine a controversie del tutto differenti, prive di qualunque collegamento tra loro: in questi casi, infatti, si verifica una non giustificata “confusione” tra cause che possono dare origine a fenomeni di abuso processuale, in relazione al mancato versamento del contributo unificato, ledendo nel contempo anche il principio del giusto processo di cui all’art. 2 c.p.a. rallentando la definizione della controversia;
- con specifico riferimento alle gare di appalto pubbliche, nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione può essere proposta con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto;
- l’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. ha in effetti codificato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui l'ammissibilità del ricorso cumulativo degli atti di gara pubblica resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni (ad esempio il bando, il disciplinare di gara, la composizione della Commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche ecc.) alle differenti e successive fasi di scelta delle imprese affidatarie dei diversi lotti e, quindi, a caducare le pertinenti aggiudicazioni; in questa situazione, infatti, si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta;
- il cumulo di azioni è quindi ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale”; in questo caso, infatti, si ricade nell’ipotesi generale nella quale gli atti – sebbene formalmente distinti – si fondano però sui medesimi presupposti e le censure dedotte nei loro confronti sono le stesse: in tale situazione, infatti, la diversità degli atti è meramente nominalistica in quanto hanno tutti il medesimo contenuto dispositivo, fondandosi sui medesimi presupposti; in pratica, in questo genere di casi, l’impugnazione congiunta di una pluralità di atti, aventi identico contenuto, fondata sulle medesime ragioni di diritto, non comporta “confusione” tra le cause, ma anzi evita il rischio di conflitto tra giudicati.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4569 del 3 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, è inammissibile il ricorso di primo grado proposto per l’annullamento di aggiudicazioni di due lotti, con il quale si sono proposte censure in parte nei confronti della aggiudicataria del primo lotto e in parte nei confronti della aggiudicataria del secondo lotto; censure ciascuna individuabile nella sua portata quanto ai vizi specifici lamentati nei confronti dell’una o dell’altra parte intimata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6948 in data 8 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso cumulativo con cui è stata impugnata l’esclusione (con motivazioni in parte diverse) da più lotti, sollevando censure in parte diverse, e rileva che il cumulo di azioni è ammissibile solo a condizione che le domande si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e/o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2514 del 6 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato si discosta dall’unanime orientamento della giurisprudenza amministrativa che è, allo stato, nel senso della inammissibilità dell’appello c.d. cumulativo, ancorché le sentenze impugnate abbiano lo stesso contenuto o siano pronunziate fra le stesse parti, e ritiene che sia possibile esperire l’appello cumulativo anche nel processo amministrativo, sia pure a condizione che ricorra il requisito soggettivo della identità delle parti e quello oggettivo della comunanza delle questioni o della stretta connessione tra le cause.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5385 del 14 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato precisa che il riferimento operato dall’art. 120, comma 11 bis, c.p.a. (ai sensi del quale: “nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”) allo “stesso atto”, quale presupposto oggettivo del ricorso cumulativo, debba essere ragionevolmente inteso come concernente il provvedimento adottato dalla stazione appaltante in senso formale, anche se comprensivo di plurime determinazioni provvedimentali in senso sostanziale, atteso che, in considerazione della specificità della fattispecie disciplinata, caratterizzata dallo svolgimento di una gara avente ad oggetto un appalto suddiviso in lotti, l’ipotesi di provvedimento anche sostanzialmente unitario, suscettibile di impugnazione cumulativa ai sensi della norma richiamata, appare squisitamente teorica e comunque residuale (ad esempio: impugnazione di distinti provvedimenti di aggiudicazione sulla scorta di vizi di illegittimità attinenti in via immediata all’unica lex specialis); di conseguenza, in una fattispecie caratterizzata dalla impugnazione di plurimi provvedimenti di esclusione, di cui la parte è stata destinataria con riferimento ai distinti lotti alla cui aggiudicazione ha partecipato, ma contenuti in un unico atto in senso formale, sussistono i presupposti legittimanti la proposizione di una impugnazione di carattere cumulativo, alla luce della identità dei motivi di esclusione (connessi alla presentazione da parte dell’impresa appellante di offerte non convenienti) e delle censure prospettate dalla parte appellante al fine di conseguirne l’annullamento, mentre non influiscono sui suddetti elementi accomunanti i profili differenziali pur sussistenti, ai sensi della lex specialis, tra i diversi lotti nei quali è stato articolato l’oggetto della gara.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5434 del 17 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi, con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è, quindi, una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni; è, invece, inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1005 del 3 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano ricostruisce la disciplina  del ricorso cumulativo e nel fissare i limiti di ammissibilità di tale gravame dichiara inammissibile un ricorso avverso due dinieghi di autorizzazione al subappalto, che hanno concluso due autonomi procedimenti relativi a due distinte istanze di autorizzazione al subappalto e sono sostenuti da ragioni fattuali e motivazioni autonome.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 69 del 12 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.