I vizi che inficiano la nomina o la composizione della commissione di gara non si trasmettono in via automatica ai lotti diversi rispetti a quello oggetto di impugnativa poiché tale effetto viene precluso dall’autonomia delle singole procedure di gara relative ai diversi lotti attinenti al medesimo bando. A differenza della pubblicazione del bando di gara, la nomina commissione, sebbene costituisca un segmento o tronco procedimentale unitario per tutti i lotti, non ha rispetto alle singole aggiudicazioni natura di atto presupposto tale per cui l’illegittimità che la colpisce si trasmette in via derivata, con effetto caducante, verso le aggiudicazioni diverse rispetto a quella oggetto di impugnazione. Il vizio che colpisce la commissione di una gara ad oggetto plurimo rimane un vizio di quella specifica procedura di gara che inficia in via derivata, con effetto viziante, tutte le aggiudicazioni, ma che potrà essere fatto valere, attesa l’autonomia delle gare relativa ai vari lotti, mediante apposita impugnativa o ricorso cumulativo. Nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione di un lotto, in mancanza di specifico gravame le altre aggiudicazioni continuano a rimanere in piedi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1109 del 31 marzo 2025








Il TAR Milano osserva che, in via di principio, se è vero che il provvedimento che faccia applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è affetto da invalidità derivata, è altrettanto vero che ciò non attribuisce al giudice amministrativo il potere di sindacare a tutto tondo il provvedimento. La giurisprudenza consolidata, che il Collegio condivide, distingue infatti gli effetti della pronuncia d’incostituzionalità a seconda che la norma in questione attenga all’an ovvero al quomodo del potere. Nella prima ipotesi, il rilievo dell’incostituzionalità della norma può essere compiuto officiosamente dal giudice; nella seconda ipotesi, esso incontra il limite di quanto sollevato dalla parte. Segnatamente, l'illegittimità costituzionale di una norma che disciplina il quomodo di esercizio del potere legittima il giudice all'annullamento del provvedimento soltanto qualora il ricorrente abbia articolato uno specifico motivo relativo alla illegittimità costituzionale della norma o almeno qualora abbia utilizzato tale norma come parametro di legittimità dei motivi di ricorso, pur non rilevandone espressamente la costituzionalità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1507 del 17 maggio 2024


Il TAR Milano ricorda che in presenza di vizi accertati di un atto amministrativo presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente a quello consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato (o annullato d’ufficio), mentre nel secondo l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata e, pertanto, resta efficace ove non impugnato nel termine di rito (o non annullato d’ufficio). L’effetto caducante, che per la sua forza dirompente ha natura eccezionale, ricorre nella sola evenienza in cui il provvedimento successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale dell’atto anteriore, quale sua inevitabile conseguenza e senza ulteriori valutazioni della pubblica amministrazione. Facendo applicazione dei suddetti principi generali alla materia dell’urbanistica e dell’edilizia, può ritenersi, secondo il TAR, che il permesso di costruire si collochi entro un procedimento amministrativo differente, seppur collegato, rispetto a quello di approvazione del piano particolareggiato presupposto e che, quindi, non possa qualificarsi rispetto a quest’ultimo alla stregua di un atto meramente consequenziale, come tale suscettibile di perdere ipso iure validità o efficacia in seguito all’annullamento del primo. In definitiva, non è configurabile un’automatica caducazione del permesso di costruire, quale conseguenza dell’annullamento del piano sulla cui base è stato rilasciato, trattandosi di atti collocati in sequenze procedimentali differenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 91 del 15 gennaio 2024


Il TAR Brescia osserva che
<<Sebbene, infatti, non operi nel processo amministrativo la regola di stampo processual-civilista per cui la statuizione del Giudice copre il dedotto ed il deducibile, il rigido sistema di termini decadenziali che governa il D. Lgs 104/2010, in piena armonia con i principi di certezza del diritto nonché della ragionevole durata del processo, non consente di far valere i motivi di ricorso che avrebbero potuto essere sollevati avverso l’atto presupposto in occasione dell’impugnazione dell’atto presupponente; l’atto presupponente, pur adottato sulla base di quanto statuito da un pregresso provvedimento, non eredita i vizi di quest’ultimo dovendosi ritenere gli stessi, qualora all’epoca non impugnati, non più contestabili.
La conseguenza in diritto è l’inammissibilità del motivo di ricorso che pretende di far valere un vizio del presupposto provvedimento in occasione dell’impugnazione del consequenziale atto presupponente, non potendosi rimettere in discussione all’infinito le situazioni ormai consolidate.>>
(fattispecie relativa all’impugnazione di una ingiunzione di pagamento quale atto autonomo e distinto, ancorché collegato, rispetto al presupposto ordine di demolizione e rimessa in pristino)

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 103 del 3 febbraio 2023.





Il TAR Milano, con riferimento al rapporto di invalidità che si determina tra gli atti presupposti e quelli conseguenti, dopo aver rammentato che:
<<“in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante [in via del tutto eccezionale] solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243)” (Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2168)>>;
con specifico riferimento all’ambito urbanistico, aggiunge che:
<<è stato altresì affermato che “l’annullamento di strumenti urbanistici di pianificazione si ripercuote – se del caso ed a tutto concedere – sui singoli atti applicativi a valle relativi a terzi in termini non di invalidità caducante, ma di mera invalidità viziante: ne consegue che, in difetto di tempestiva impugnazione (…), gli atti in discorso si consolidano definitivamente. Ciò, del resto, risponde ad evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico, potendo altrimenti l’edificazione di interi comparti essere automaticamente travolta da una sentenza emessa, magari a distanza di molti anni, all’esito di un giudizio afferente alla condizione urbanistica di un singolo fondo” (Consiglio di Stato, IV, 17 dicembre 2019, n. 8528; anche, IV, 18 maggio 2018, n. 3017; più di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 luglio 2020, n. 1432)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano, in presenza di provvedimento che costituisce presupposto di validità di un provvedimento consequenziale e non un elemento essenziale dello stesso, precisa che:
«il suo intervenuto annullamento in sede giurisdizionale non determina la caducazione automatica dell’atto conseguente (sulla nozione di atto presupposto, da ultimo, Consiglio di Stato, III, 10 novembre 2020, n. 6922), ma semplicemente ne vizia il contenuto, con l’effetto che se l’atto conseguente non viene rimosso dall’ordinamento – dall’Amministrazione in via di autotutela, oppure, con una pronuncia di tipo costitutivo, dal giudice – lo stesso si consolida e diviene inoppugnabile. Difatti, non sempre ciò che segue cronologicamente si pone in rapporto di causalità giuridica con ciò che lo precede, visto che l’atto successivo può ritenersi travolto dall’annullamento dell’atto presupposto soltanto allorquando il primo costituisca la specifica, ulteriore (e unica) manifestazione del vizio che ha afflitto il secondo, con la conseguenza che, ravvisato tale vizio, esso non può che congiuntamente invalidare, con effetto caducante, ciò che ne è il prolungamento. Un diverso regime deve applicarsi alle «vicende amministrative che traggono spunto da un assetto fattuale determinato da atti eventualmente illegittimi, ma che, rispetto a questi ultimi, non ne amplificano il vizio, ma, muovendo da quella condizione, evolvono in episodi della vita affatto autonomi. Non è infrequente, in altri termini, che gli estremi di fatto che si concedono all’azione amministrativa siano indotti da provvedimenti che precedono quest’ultima in via temporale, senza peraltro pregiudicarla giuridicamente: sono i casi in cui il post hoc non diviene giuridicamente un propter hoc. Nel linguaggio della giurisprudenza, infatti, l’effetto caducante è del tutto eccezionale, ed esige e “l’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale”, e che il secondo atto sia “inevitabile ed ineluttabile conseguenza (ndr: dell’atto presupposto) e senza necessità di nuove valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” (ad es. Cons. Stato, sez. IV. n. 3001 del 2018; id. sez. V, n. 2168 del 2018)» (T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 6 novembre 2020, n. 11551)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2367 del 2 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, preso atto dell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in caso di impugnazione di una lex specialis illegittima e ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale, l’annullamento della legge di gara avrebbe un effetto caducante e non semplicemente viziante degli atti successivi fra cui l’aggiudicazione, che verrebbe pertanto automaticamente privata dei propri effetti in caso di annullamento giurisdizionale del bando o di altro analogo atto di indizione della procedura, reputa di aderire ad altra opzione esegetica, per la quale i profili di illegittimità del bando si riverberano certo sugli atti successivi - fra cui l’eventuale esclusione o quello finale di aggiudicazione - ma non con effetto caducante bensì viziante, dal che consegue l’onere di impugnazione degli atti stessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 835 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l’omessa impugnazione di una variante non essenziale di un permesso di costruire, che si innesta su un precedente titolo edilizio, non determina l’improcedibilità del ricorso avverso il permesso edilizio originario, restando infatti caducata dall'annullamento del permesso originario, in considerazione del rapporto di presupposizione e continuità intercorrente fra i titoli edilizi succedutisi nel tempo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 13 del 7 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l’ipotetica illegittimità della lex specialis di gara non ha efficacia automaticamente caducante e, dunque, non determina l’automatica illegittimità del provvedimento applicativo conclusivo della stessa, come l’esclusione dalla procedura, ma ha mera efficacia viziante per illegittimità derivata; ne consegue che l’atto applicativo, per perdere efficacia, deve essere autonomamente impugnato, appunto deducendo l’illegittimità derivante da quella della lex specialis di gara, restando, altrimenti, pienamente efficace.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1257 in data 11 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che qualunque impugnazione non può che riferirsi ad atti esistenti al momento della sua notificazione; la preclusione alla possibilità di impugnative a effetto ultrattivo - la cui portata possa estendersi, cioè, ad atti ad essa non contestuali, ma posteriori - non può essere aggirata, in caso di impugnazione di atti di una procedura di gara, neppure facendo leva sul carattere “derivato” dei vizi appuntati sul provvedimento di aggiudicazione, per ricavarne che l’aggiudicazione doveva intendersi contestata sulla base delle illegittimità dedotte nei confronti dei pregressi atti della procedura di gara; l’aggiudicazione definitiva non può essere, infatti, considerata come atto meramente confermativo o esecutivo, non necessitante di specifica impugnazione, trattandosi, al contrario, di provvedimento che, quand’anche recettivo dei risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti e, quindi, onera la parte interessata a contestarne gli effetti attraverso una specifica e autonoma impugnazione.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 569 del 26 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.