Il TAR Milano, preso atto che in una procedura di evidenza pubblica finalizzata a dare in gestione un impianto sportivo comunale, il dirigente del Comune ha sostanzialmente preso parte a tutti gli atti della procedura, a partire dalla redazione e adozione del bando fino alla determina finale di aggiudicazione, svolgendo finanche le funzioni di responsabile del procedimento e componente e presidente della Commissione, ritiene tale modus operandi non corretto, in quanto si pone in contrasto con il principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività nelle procedure selettive, il quale mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti e così via) che siano già intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2638 del 11 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ha interpretato l’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 in continuità con l’indirizzo formatosi sul codice previgente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6082 del 26 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano, a fronte della eccepita incompetenza del Rup nell’adottare il provvedimento di esclusione da un gara sul rilievo di una discrasia contenuta nell’offerta del concorrente senza l’apporto della commissione, rileva che nelle gare pubbliche, per la cui aggiudicazione è stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, competenza esclusiva della commissione è l’attività valutativa, mentre ben possono essere svolte dal Rup quelle attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, in ragione delle previsioni del codice dei contratti (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016) che affidano al Rup lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento non specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (nel caso di specie l’attività del Rup si è risolta, secondo il TAR, nel mero rilievo della discrasia contenuta nell’offerta della ricorrente, non richiedendo l’esclusione della stessa alcun apprezzamento discrezionale e, in ogni caso, l’esclusione era stata confermata e, dunque, convalidata, da parte della commissione giudicatrice).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1420 del 5 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.