Il TAR Milano ribadisce che non può ritenersi automaticamente illegittima una gara di appalto per il solo fatto che le relative operazioni si siano svolte in un lungo lasso di tempo: il protrarsi delle operazioni di gara per molto tempo non rende, di per sé, automaticamente illegittima la procedura di gara, in quanto il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni non è di tale assolutezza e rigidità da determinare sempre e comunque, laddove vulnerato, l’illegittimità degli atti di gara, soprattutto allorquando la procedura, per la complessità delle operazioni valutative e il numero dei partecipanti alla gara, si protragga per numerose sedute.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 18 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano accoglie una censura con la quale si è contestato che l’intera gestione della procedura e il procedimento di valutazione delle offerte si è svolto in modo contrastante con i principi di concentrazione, di continuità e di valutazione comparativa delle offerte sulla base del seguente percorso motivazionale:
«- per consolidata giurisprudenza, in materia di appalti pubblici il principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara è di portata tendenziale, perché derogabile in presenza di ragioni oggettive, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l’eventuale indisponibilità dei membri della Commissione, la correlata necessità di nominare sostituti etc., che giustifichino il ritardo anche in relazione al preminente interesse all’effettuazione di scelte ponderate, derogabilità cui fa da sponda, ovviamente, la garanzia di conservazione dei plichi (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2017, n. 2542; T.A.R. Lazio, sez. III, 19 marzo 2018, n. 3082);
- ne consegue che le sedute di una Commissione di gara devono inspirarsi al principio di concentrazione e continuità e che, conseguentemente, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell’organo incaricato della valutazione stessa;
- parimenti, è pacifico che la previsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, implica l’effettuazione di una valutazione comparativa delle offerte presentate (cfr. ex multis T.A.R. Toscana, sez. III, 26 luglio 2018, n. 1103; T.A.R. Campania, sez. V, 1 agosto 2018, n. 5153; Consiglio di Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 290), con la precisazione che, in caso di appalto articolato in più lotti, ciascuno di essi risulta autonomo, ai fini dello svolgimento delle operazioni di gara, sicché in relazione ad ogni lotto deve essere eseguita la valutazione comparativa delle offerte (cfr. in argomento TAR Lazio, sez. I quater, 25 giugno 2019 n. 8274);
- diversamente, le valutazioni rese dalla Commissione si pongono all’esito di un modus procedendi abnorme, non coerente con il criterio di selezione prescelto, in palese violazione dei canoni di trasparenza che presiedono l’azione della stazione appaltante durante l’intero sviluppo della procedura;
- nel caso di specie, la Commissione giudicatrice, in primo luogo, ha valutato il parametro “Personale messo a disposizione nella commessa” delle offerte -OMISSIS---OMISSIS- rispetto a tutti i lotti cui partecipava tale operatore, quindi ha proseguito con l’esame delle medesime offerte di -OMISSIS---OMISSIS- rispetto ai restanti criteri di valutazione (cfr. verbali in atti), introducendo però, in una successiva seduta, l’analisi, per tutti gli operatori economici e per tutti i lotti, dei parametri lineari e di quelli on/off, per poi abbandonare il metodo della valutazione del singolo concorrente rispetto a tutti i criteri di valutazione e procedere con l’analisi, per i vari operatori, dello stesso parametro;
- ne è derivata una dilatazione dei tempi di valutazione delle offerte, protrattasi dal 12 dicembre 2018 al 7 giugno 2019, senza che l’amministrazione abbia fornito concrete giustificazioni sul punto;
- insomma, la valutazione delle offerte è stata condotta in modo tutt’altro che lineare e coerente con le esigenze di concentrazione, atteso che si è passati da una valutazione di tipo orizzontale ad una verticale, con ingiustificato incremento dei tempi della procedura e con evidente alterazione della prescritta valutazione comparativa delle offerte;
- tutto ciò senza apprezzabili motivi, atteso che non integrano un’idonea spiegazione le generiche e tautologiche ragioni di efficienza riferite, con estrema laconicità, dai verbali di gara, fermo restando che neppure in sede processuale sono state fornite concrete delucidazioni su tale modo di procedere della stazione appaltante;
- in tale contesto, oltre ad emergere, in modo irragionevole, un deficit di trasparenza e di linearità nella valutazione delle offerte presentate e la non coerenza del procedimento seguito con l’articolazione della gara in Lotti, resta fermo che non sono state rispettate le esigenze di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara, con conseguente fondatezza delle censure proposte».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1879, 1880 e 1881 del 12 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l’esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l’integrità delle offerte e sia quindi assicurata l’imparzialità del giudizio.
Aggiunge il Consiglio di Stato che la lunghezza delle operazioni di gara non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando alla mancata tempestiva conclusione della procedura il pregiudizio alla imparzialità e trasparenza della gara; non è il dato in sé della lunga durata della procedura a poterne determinare l’annullamento quanto, piuttosto, l’eventuale concreta dimostrazione di circostanze effettivamente probanti in ordine alla violazione del principio di trasparenza, par condicio ed imparzialità.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1335 del 5 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.