In caso di presentazione di una variante al titolo edilizio che abbia ad oggetto un’opera specifica o che incida su una porzione specifica e autonoma dell’opera assentita, deve ritenersi che il costo di costruzione debba essere calcolato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio della variante stessa, limitatamente all’opera assentita con la variante o alla porzione interessata, escludendo le opere già considerate al momento del rilascio del titolo edilizio originario. Laddove però la variante incida sull’opera nel suo complesso, deve invece ritenersi corretto che il costo di costruzione venga ricalcolato, sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in variante, sull’intera opera, fermo restando che da tale importo debba essere sottratto quanto era già stato corrisposto in occasione del rilascio del titolo abilitativo originario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1548 del 5 maggio 2025


Dalla lettura dell’art. 103, comma 1, lett. b, della l.r. n. 12 del 2005 - che sancisce la cessazione dell'applicazione nella Regione della disciplina di dettaglio prevista dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 - emerge l’esplicita scelta del legislatore regionale di assoggettare l’iter per apportare una variante agli strumenti urbanistici alla procedura ordinaria di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 327 del 2001, precludendo perciò il ricorso a quella semplificata di cui al successivo art. 19, comma 2: difatti, l’art. 7, comma 1, della l.r. n. 3 del 2009 stabilisce che in tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all’articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001. Di conseguenza, l’approvazione dei progetti di opere pubbliche in variante al P.G.T. può avvenire esclusivamente attraverso la procedura ordinaria di cui all’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, ovvero mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 621 del 24 febbraio 2025


Secondo il TAR Milano la costruzione realizzata in un sedime diverso da quello indicato nel progetto approvato integra un'opera a sé stante, non riferibile, per la sua diversa ubicazione, all'opera autorizzata né con essa identificabile. Ricorre, dunque, l'ipotesi della variazione essenziale rispetto a quanto assentito dal provvedimento abilitativo, poiché lo spostamento del sito della costruzione da un luogo a un altro determina l’integrale alterazione della costruzione assentita, vale a dire un'opera sostanzialmente diversa, come tale abusiva, in quanto non legittimata dal titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1054 del 10 aprile 2024



Il TAR Milano precisa che in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa un consolidato indirizzo giurisprudenziale distingue tra soluzioni migliorative e varianti vere e proprie; le prime possono applicarsi a tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, salva l’immodificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite nel bando e nel capitolato; le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 971 del 1 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.