Si segnala che l’art. 15, comma 1 bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2018), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità», così dispone:
All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse”.
Per effetto di tale soppressione l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, così oggi recita:
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico".
L'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, è ora senza limiti temporali.


Il comma 1150 dell’art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 ha sostituito al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «1° gennaio 2018» con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Si rammenta che il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 stabiliva, prima della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2018, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico».

Conseguentemente anche per l’anno 2018 sussiste l’obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi per i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche.



Pubblichiamo l'avviso del TAR Milano sulle copie di cortesia, con il quale:
  • si richiede agli avvocati di depositare, entro il più breve termine possibile dal deposito telematico, tenendo anche in considerazione i tempi di fissazione dell’udienza in caso di istanza cautelare e riti speciali, una copia cartacea degli atti e dei documenti con la relativa attestazione di conformità;
  • si precisa che per il ricorso deve essere depositata la copia integrale dell’atto comprensiva di procura alle liti e di relazione di notifica;
  • si consente il deposito della copia di cortesia anche mediante spedizione postale o per corriere alla Sezione avanti alla quale pende il giudizio.


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