Il TAR Milano ribadisce che la procura che non indica gli atti da impugnare con il ricorso, né le parti, né altri elementi utili all’identificazione della controversia, ma unicamente l’autorità innanzi alla quale il giudizio sarà proposto è priva dei requisiti di specialità.
Ritiene il Collegio che l’indicazione, nella procura alle liti, della società ricorrente e del soggetto munito dei necessari poteri per conferire la rappresentanza alla lite in questione non valga a conferire carattere di specialità alla procura, attenendo al diverso aspetto relativo all’identità soggettiva del mandante. Allo stesso modo, la mera indicazione dell’autorità adita è inidonea a conferire alla procura quei tratti di specialità imposti dalla previsione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a. Né a diversa conclusione può giungersi tenendo conto della data, nella specie anteriore a quella di sottoscrizione del ricorso e, pertanto, nemmeno univocamente riferibile allo stesso.
Il TAR è, tuttavia, dell’avviso che sussistano le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente, anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando non inserita nello stesso documento informatico del ricorso o allo stesso congiunta materialmente; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient’affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1207 del 26 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri




Il TAR Milano precisa che:
- l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. dispone che, in caso di ricorso sottoscritto dal solo difensore, quest’ultimo sia munito di procura speciale, la quale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati, il che presuppone che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito (v., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 18 ottobre 2018 n. 2335);
- la “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (v. Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018 n. 5723);
- circa poi la sanabilità del vizio derivante dalla “procura speciale” carente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., la giurisprudenza si è espressa negativamente, posto che la disciplina del processo amministrativo qualifica l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso e tale previsione comporta che il relativo requisito si rinvenga inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, impedendo quindi la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non già quella distinta delle inammissibilità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2019 n. 2922).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 144 del 23 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso in quanto è stata depositata in atti soltanto una procura generale alle liti del legale rappresentante della società ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. che esige che, per il caso di ricorso sottoscritto dal solo difensore, quest’ultimo sia munito di procura speciale, non essendo evidentemente la procura generale sufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica nel processo amministrativo.
A diverse conclusioni, secondo il TAR, non può giungersi neppure richiamando la disciplina dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., atteso che l’art. 39 c.p.a. rinvia alle norme del c.p.c. soltanto “in quanto compatibili o espressione di principi generali”, per cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo; tale norma, infatti, in primo luogo non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione; inoltre, il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1578 del 25 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda, in senso conforme, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1091 del 26 aprile 2018 e il relativo post qui pubblicato.

Per l'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. si veda l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 e il relativo post qui pubblicato.


Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso presentato dal difensore munito di procura generale e non speciale; osserva, al riguardo, il TAR Milano che la procura speciale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati, il che presuppone che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito, il quale, quindi, deve essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura; a diverse conclusioni non potrebbe giungersi neppure richiamando l’art. 182, comma 2, c.p.c., atteso che l’art. 39 c.p.a. rinvia alle norme del c.p.c. soltanto in quanto compatibili o espressione di principi generali e detta disposizione non è espressione di un principio generale e comunque non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1091 del 26 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.