Il TAR Milano osserva che la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare.
Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce, quindi, in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 597/2022).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 396 del 14 febbraio 2023.


Il TAR Milano, vista la sentenza della Corte Costituzionale 9.7.2021 n. 148, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, co. 4, c.p.a., limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante», dichiara nulla ma nel contempo ordina il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio eseguita presso la casella p.e.c. dell’Avvocatura Generale dello Stato e non presso la casella p.e.c. della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in violazione dell’art. 11, co. 1, del R.D. 1611/1933 che trova applicazione diretta anche in caso di notificazione a mezzo p.e.c.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1853 del 30 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il Consiglio di Stato precisa che il provvedimento amministrativo adottato dall’amministrazione in applicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario non va considerato nullo, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione di potere in capo all’amministrazione procedente, sebbene alla medesima amministrazione è fatto carico dell’obbligo di non applicare la norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario, in particolar modo quando tale contrasto sia stato sancito in una sentenza della Corte di giustizia UE; ne consegue che la violazione del diritto eurounitario implica solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto dell'atto amministrativo con il diritto interno, sussistendo di conseguenza l'onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto europeo dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena l'inoppugnabilità del provvedimento medesimo (fattispecie in tema di proroga di concessioni demaniali).

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7874 del 18 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riguardo agli effetti sul contratto di compravendita della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile»;
«In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato».

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 8230 del 22 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione del ricorso, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali.

La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito della Corte costituzionale al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene che la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio: ove conclusa con esito positivo sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi; nel caso in cui, però, la seconda notifica sia effettuata a termine decorso è necessario comunque accertare l’imputabilità alla parte della nullità della prima notificazione.
A distinguere la spontanea rinnovazione e la rinnovazione per ordine del giudice, per il Consiglio di Stato, è il momento in cui avviene siffatta verifica dell’imputabilità: nel primo caso quando la notifica è già (ri)attivata e, di solito, perfezionatasi, nel secondo, prima della concessione del termine per la rinnovazione della notifica; la ricorrente, dunque, che prima dell’udienza ha avuto conoscenza della nullità della notificazione, ha facoltà di procedere alla riattivazione del procedimento notificatorio, senza attendere la concessione di un termine dal giudice; spetterà, poi, comunque, al giudice valutare l’imputabilità della nullità (della prima notifica) alla parte e, se il giudizio dà esito negativo, dichiarare l’irricevibilità del ricorso per tardività.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3732 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che l’art. 44, comma 3, c.p.a. prevede che la costituzione degli intimati possa sanare la nullità della notificazione, ma sono fatti salvi i “diritti acquisiti anteriormente alla comparizione” e tale formula deve essere intesa nel senso che la costituzione in giudizio non vale a sanare le decadenze già maturate, compresa la scadenza del termine di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1367 del 28 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano osserva che nel diritto amministrativo la categoria della nullità costituisce un’eccezione rispetto a quella generale dell’annullabilità, che in particolare la nullità strutturale (per assenza, cioè, degli elementi essenziali) si verifica tutte le volte in cui l’atto amministrativo sia privo dei requisiti necessari per poter essere giuridicamente qualificato come tale, sulla scorta di un raffronto meramente estrinseco rispetto al paradigma legale; in questo quadro non costituisce causa di nullità l’omessa protocollazione dell’atto amministrativo, che anzi assume valore di mera irregolarità non viziante ai sensi dell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990, perché non idonea ad incidere sul contenuto concreto dell’atto; lo stesso dicasi, sempre per il TAR Milano, per la data dell’atto amministrativo, salvo che il decorso del tempo non determini la consumazione del potere in capo all’Amministrazione, e la stessa sottoscrizione dell’atto amministrativo può anche non assurgere a suo elemento essenziale, laddove concorrano altri dati testuali che consentano comunque la sicura attribuzione dell’atto all’Autorità amministrativa che lo ha adottato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 876 del 3 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato richiama il principio di tassatività delle cause di nullità degli atti processuali, secondo quanto già chiarito da Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1541 del 4 aprile 2017, secondo cui l’inosservanza delle forme comporta la nullità degli atti solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge e nella disciplina specifica del PAT manca una specifica previsione di nullità per difetto della forma e della sottoscrizione digitale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1494 in data 8 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In altra decisione il Consiglio di Stato precisa che difetta una norma che vieti di redigere il ricorso in doppio originale, uno digitale e uno cartaceo, avviando alla notifica, con le tradizionali modalità materiali, quest’ultimo.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 817 del 7 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In altra decisione ancora il Consiglio di Stato ritiene che la procura sottoscritta dal difensore sia in via analogica che mediante sottoscrizione digitale e così depositata, anche se risulta carente di dichiarazione di conformità all’originale deve essere qualificata come irregolarità e non come nullità, perché è desumibile il contenuto nonché la provenienza certificata dalla sottoscrizione digitale; analogo discorso vale per la mancata indicazione nella dichiarazione di conformità redatta su foglio separato in cui non è riportata l’impronta Hash: anche questa ipotesi deve essere qualificata come irregolarità e non come nullità.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 652 del 31 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano, in presenza di una procura alle liti nulla, in quanto rilasciata da soggetto privo dei poteri di amministrazione e della rappresentanza  della società nell’interesse della quale la procura era stata rilasciata, visto l’art. 182 c.2 del c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 del c.p.a. - secondo il quale “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”  - ha assegnato un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Calabria, Catanzaro, 

preso atto che:
  • l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;
  •  l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal legale rappresentante, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;

ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente perché l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), in quanto:
  • la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso);
  • non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.


L’ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 33 del 26 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell'atto posto in essere in violazione o elusione del giudicato, trovi applicazione anche con riferimento ai provvedimenti emanati in violazione od elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame, sia per ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, che sulla base di una ravvisata equivalenza tra giudicato di merito e giudicato cautelare, oltre che in ossequio al principio deducibile dal comma 4 dell'art. 114 c.p.a., che, alla lettera c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti.

Il testo della sentenza n. 48 del 12 gennaio 2016 della Sezione Prima del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.