Il TAR Brescia premette che nei procedimenti di natura concorsuale l'insussistenza di controinteressati si verifica solo allorquando l'impugnazione sia proposta anteriormente all'approvazione della graduatoria; diversamente, nei casi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso deve essere notificato - ai fini della sua ammissibilità - ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a. Ciò premesso il TAR dichiara inammissibile un ricorso in quanto notificato al candidato collocato in graduatoria in posizione non utile e che, al momento della proposizione del ricorso, non vantava una posizione giuridica qualificata alla conservazione del decreto di nomina impugnato; il semplice collocamento in graduatoria come idoneo non conferisce un attuale interesse sostanziale alla conservazione della procedura e così della relativa graduatoria: ciò sussiste solo in caso di collocamento in una posizione utile per l’assunzione; il soggetto collocato come idoneo ha una semplice aspettativa di fatto non tutelabile e, paradossalmente, potrebbe avere un interesse, sempre di fatto, alla rinnovazione dell’intera procedura, da cui potrebbe scaturire un esito per lui più vantaggioso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 695 del 5 agosto 2024


Secondo il TAR Milano, di norma, non sussistono controinteressati all'impugnazione degli strumenti di programmazione urbanistica, con l'eccezione dell'ipotesi in cui sia fatta oggetto di impugnazione una variante al piano regolatore che abbia un oggetto del tutto specifico e circoscritto, nonché nei casi in cui, pur essendo impugnato uno strumento urbanistico, vi sia l'evidenza di posizioni specifiche di soggetti interessati al mantenimento dell'atto che determinano la loro qualità di controinteressati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2332 del 29 luglio 2024





Il TAR Brescia aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale rispetto al provvedimento di esclusione di un concorrente da una procedura di gara, adottato prima che sia intervenuta l'aggiudicazione dell'appalto, non sussistono controinteressati ai quali il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità, anche in ragione del fatto che l'unico interesse tutelabile degli operatori concorrenti è quello all'aggiudicazione dell'appalto sul quale l'eventuale riammissione di uno di essi non ha incidenza determinante (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2021, n. 3172).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 139 del 16 febbraio 2023.


Il TAR Brescia osserva, in linea generale, che nel processo amministrativo, che è di tipo impugnatorio, il dominus del giudizio resta il ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio – Latina, n. 273/2021); il controinteressato non ha titolo per opporsi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’interesse del controinteressato è quello alla conservazione del provvedimento impugnato (cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, n. 291/2022): in un sistema ancorato a un termine decadenziale di esercizio dell’azione di annullamento, una pronuncia di merito reiettiva non apporterebbe al controinteressato un’utilità maggiore di una pronuncia di rito.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 258 del 21 marzo 2023.


Il TAR Brescia osserva che:
<<Deve, pertanto, essere ritenuta “escludente” qualunque disposizione, contenuta nella lex specialis della gara, che, a prescindere dal suo contenuto (e cioè indipendentemente dal fatto che abbia ad oggetto un requisito soggettivo o un adempimento da assolvere contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione) sia tale da precludere la partecipazione dell'impresa interessata a contestarla o comunque da giustificare una prognosi, ragionevolmente certa, di esito infausto della sua partecipazione. In tali ipotesi, infatti, «l'impugnazione del provvedimento che sancisca formalmente l'esclusione o la mancata aggiudicazione sarebbe tardiva, essendo ormai cristallizzate le relative vincolanti premesse nella inoppugnata (ed inoppugnabile) lex specialis, dall'altro lato, la presentazione della domanda di partecipazione rappresenterebbe un adempimento superfluo, se non contraddittorio (con l'affermata inutilità della partecipazione), non presentando alcuna funzionalità rispetto al soddisfacimento dell'interesse perseguito (alla partecipazione e/o aggiudicazione della gara), il quale non potrebbe che avvenire, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, mediante la rinnovazione ab imis dell'iter procedimentale» (Consiglio di Stato sez. V, 22 novembre 2019, n.7978, in terminis anche Consiglio di Stato sez. III, 21 gennaio 2019, n.513)>>.
Aggiunge inoltre il TAR che:
<<in caso di impugnativa di una clausola escludente di un bando, non sono configurabili controinteressati in senso formale (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 27 maggio 2020, n. 5646): la ricorrente mira qui a ottenere la rinnovazione della gara emendata dalle clausole che ne avrebbero impedito la partecipazione, con la conseguenza che gli altri partecipanti solo titolari di un interesse di mero fatto perché conservano intatto il proprio interesse all'aggiudicazione della gara, eventualmente da rinnovare; non può, infatti, configurarsi come interesse legittimo quello a confrontarsi con una platea meno ampia di concorrenti (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 febbraio 2022, n.186)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 310 del 31 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l’omessa notifica non resta sanata dalla spontanea costituzione del controinteressato effettuata al fine di contestare, in via principale, l’omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati; resta fermo, inoltre, che la sanatoria per spontanea costituzione si configura in presenza di una notifica nulla, perché viziata, ma non in presenza di una notificazione radicalmente mancante, ex art. 44, comma 3, cpa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 199 del 21 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano esclude che la Comunità Montana, essendo portatrice di interessi diversi da quelli urbanistico/edilizi, possa rivestire la posizione di controinteressato all’impugnazione dell’ordine di demolizione emesso da parte di un Comune appartenente a detta Comunità e, in assenza di impugnazione di provvedimenti emanati dall’Ente Montano, nemmeno quella di parte resistente.
Deve quindi concludersi, per il TAR, che la Comunità Montana possa assumere nel giudizio esclusivamente la posizione di interveniente e proprio per tale posizione processuale deve escludersi che la Comunità Montana possa proporre ricorso incidentale (nella fattispecie la Comunità Montana aveva impugnato una autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune che aveva emesso l’ordine di demolizione oggetto di gravame); l'intervento nel processo amministrativo, a differenza di quello regolato dalla disciplina processualcivilistica, può infatti essere spiegato unicamente a sostegno delle ragioni di una o di altra parte (adesivo dipendente), e non per far valere un interesse proprio nei confronti di tutte le parti (intervento principale) o di una di esse (intervento litisconsortile autonomo).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2171 del 16 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano chiarisce che nel caso di impugnativa dell'ordine di demolizione, va considerato che, di norma, non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso.
Aggiunge però il TAR che l’assolutezza di siffatto orientamento è temperata e precisata dalla considerazione che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma (solo) a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato; per cui in sede di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di abusi edilizi deve ritenersi contraddittore necessario il soggetto che abbia provveduto a segnalare l’abuso e il cui diritto di proprietà risulti direttamente leso dall’opera edilizia della cui demolizione si tratta; così qualificata la posizione di vantaggio che deve caratterizzare il denunziante affinché costui assurga al rango di litisconsorte necessario, è palese come essa non sia surrogabile dal generico interesse vantato da un qualsiasi vicino di casa, bensì occorre che l’interesse faccia capo proprio a quel soggetto, denunciante nel procedimento amministrativo, il cui diritto di proprietà (ovvero, come può estensivamente ritenersi, un altro diritto reale di godimento) risulti direttamente leso da un'opera edilizia abusiva (di cui, in esito a quel procedimento, l’Amministrazione ordini la demolizione); in altri termini, è controinteressato in senso tecnico (soltanto) colui il quale, oltre ad essere contemplato nel provvedimento, riceva (rispetto a un proprio diritto reale) direttamente un vantaggio dal diniego del titolo abilitativo o dall'attività repressiva dell'amministrazione; si tratta, insomma, di soggetto che sia direttamente danneggiato dall'esecuzione di opere edilizie abusive, il quale ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà (ovvero reale) leso dalla edificazione sine titulo o comunque illegittima.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1658 del 17 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene inammissibile il ricorso, con il quale  si censura la legittimità dell’operato dell’amministrazione nella valutazione delle offerte presentate e si contesta la posizione dei singoli concorrenti che precedono il ricorrente in graduatoria, non notificato a tutti concorrenti  la cui posizione è in contestazione; in questo caso, proprio perché il ricorrente intende conseguire l’aggiudicazione dell’affidamento in suo favore, il ricorso, pur unitariamente proposto, si articola in realtà di tante autonome domande quante sono i concorrenti che precedevano il ricorrente ed ognuna di queste parti era l’unico soggetto controinteressato al quale andava necessariamente notificato il ricorso; in altri termini, stante la scindibilità e l’autonomia delle domande introdotte col ricorso che riguardavano esclusivamente e singolarmente le imprese che precedevano il ricorrente, non può essere sufficiente a considerare validamente instaurato il rapporto processuale di primo grado la notifica dello stesso ad uno solo dei controinteressati (nel caso di specie l’aggiudicatario), atteso che trattasi in definitiva di più autonome domande cui corrispondevano diversi e distinti controinteressati.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2906 del 14 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI, deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto contro un atto di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria, non notificato al soggetto confinante, al quale deve essere riconosciuta la posizione di controinteressato, qualora sia stato autore dell’esposto in seguito al quale il Comune ha avviato il meccanismo di verifica e il procedimento di autotutela e qualora il soggetto segnalatore sia stato direttamente coinvolto in tutti gli atti del procedimento venendovi menzionato in maniera esplicita, a partire dall'avviso di avvio del procedimento.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4582 del 30 settembre 2015 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.