Il TAR Milano ritiene nulla e non inesistente la notifica effettuata all’Amministrazione statale intimata via pec alla rispettiva sede reale e non già all’Avvocatura dello Stato; rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e tenuto conto che a seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. pronunciata con sentenza n. 148 del 2021 – nella parte in cui limitava la possibilità di concedere al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso alla sola evenienza in cui, a fronte della relativa nullità e della mancata costituzione in giudizio del destinatario, il giudice “ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante” – il TAR assegna al ricorrente un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica nulla, con impedimento di ogni decadenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1086 del 12 aprile 2024


Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Milano, Seconda Sezione, n. 1608 del 2016, con la quale il TAR aveva ritenuto illegittimo, in quanto in contrasto con la disciplina dell’ordinamento forense e con l’art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007, il modello operativo posto in essere da un comune lombardo, che aveva di fatto previsto non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive da parte di altri comuni, in base alla quale si metteva a disposizione degli altri enti l’Avvocatura di detto comune per la trattazione degli affari legali degli enti convenzionati (si veda il precedente post).

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 2731 del 7 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Lombardia, Milano, esamina il rapporto tra la disposizione dell’art. 2, comma 12, della L. 244/2007, che consente agli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, e la deroga al regime delle incompatibilità alla professione di avvocato, che, ai sensi dell’art. 23 della L. 247/2012, consente agli avvocati degli uffici legali di enti pubblici di svolgere la professione per la trattazione degli affari legali del solo ente stesso, previa iscrizione nell'elenco speciale.
Ad avviso del TAR, non può ritenersi che l’art. 2, comma 12, della L. 244/2007 abbia sostanzialmente operato un ampliamento dell’ambito oggettivo della deroga al regime dell’incompatibilità della professione di avvocato, consentendo che gli avvocati dell’ufficio legale di un ente possano prestare la loro attività professionale a favore di un ente diverso per la trattazione degli affari legali di quest’ultimo.
L’attuazione del disposto di cui all'art. 2 comma 12 della L. 244/2007 deve, quindi, avvenire nel pieno rispetto della L. 247/2012 e, in particolare, della previsione secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale sono incardinati, secondo l’interpretazione stretta più volte ribadita dalla giurisprudenza.
La disposizione richiamata deve ritenersi preordinata a realizzare un contenimento della spesa corrente e volta a disciplinare l’istituzione di uffici unici di avvocatura sotto un profilo organizzativo; la norma, in altri termini, si presta ad essere applicata in modo compatibile con la disciplina dell’ordinamento forense, mediante l’istituzione di un ufficio unico che abbia un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere (es. attività di cancelleria), prevedendo tuttavia che gli avvocati provenienti dagli enti convenzionati trattino esclusivamente gli affari legali dell’ente di appartenenza, e osservando gli altri presupposti previsti dalla normativa (indipendenza dell’ufficio, esclusiva attribuzione della trattazione delle cause, etc.).
Alla luce delle su esposte considerazioni, secondo il TAR Milano il modello operativo posto in essere da un Comune lombardo, che aveva di fatto previsto non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive da parte di altri comuni, in base alla quale si metteva a disposizione degli altri enti l’Avvocatura di detto comune per la trattazione degli affari legali degli enti convenzionati, risulta in contrasto con la disciplina dell’ordinamento forense e con lo stesso art. 2, comma 12, della L. 244/2007.

La sentenza della Seconda Sezione del TAR Lombardia, Milano, n. 1608 del 26 agosto 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Pubblichiamo la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 14 luglio 2014, contenente le osservazioni in merito all’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, avente ad oggetto la riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.