Il TAR Milano dichiara un ricorso contro l’atto di proclamazione degli eletti inammissibile, in quanto non notificato al Comune che è l'unica parte pubblica necessaria del processo, in quanto ente che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti, e che deve essere, pertanto, evocato in giudizio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, a norma dell'art. 130, co. 3, lett. a), c.p.a. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato al Comune presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ove si è ritenuto domiciliato l'ente. Siffatta notifica, precisa il TAR, è inesistente, poiché il difensore erariale non ha alcun legame con l'ente locale. L'inesistenza giuridica della notificazione sussiste non solo quando questa manchi del tutto, ma anche laddove sia effettuata in modo tale da non consentirne la sussunzione nell'atto tipico di notificazione delineato dalla legge, come nel caso in cui sia esperita in un luogo, diverso da quello previsto dalla legge, che non presenti alcun riferimento o attinenza al destinatario della notificazione stessa. Pertanto, il vizio non è sanabile attraverso la rinnovazione della notificazione o la costituzione in giudizio della parte ex art. 44, co. 4, c.p.a. poiché la sanatoria è riservata agli atti nulli e non anche a quelli inesistenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2504 del 9 ottobre 2024



Il TAR Milano è dell’avviso che l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 129 c.p.a. -  che prevede ora, nel testo novellato dal c.d. secondo decreto legislativo correttivo (n. 160/2012), l’impugnabilità, più in generale, di tutti “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio” - riguardi non solo i candidati e i presentatori delle liste, ma anche gli elettori e che l’ambito oggettivo, ovvero gli atti impugnabili, non siano soltanto i provvedimenti di esclusione delle liste ma anche quelli di ammissione; da ciò consegue per il TAR  che i ricorrenti – che nella fattispecie agivano tutti nella qualità di elettori pur essendo stati alcuni di loro anche presentatori di un lista non ammessa – avrebbero dovuto contestare sia l’esclusione delle liste di cui lamentavano la mancata ammissione sia l’ammissione delle “concorrenti” liste con il rito di cui all’art. 129 c.p.a. (ed entro il termine ivi stabilito) e non in sede impugnazione della successiva proclamazione degli eletti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 204 del 29 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.