Il TAR Brescia ha considerato inammissibile la trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione fatta valere da un soggetto non qualificabile quale parte resistente o controinteressato. Infatti, si devono ritenere legittimati a proporre opposizione le parti controinteressate e le amministrazioni resistenti, siano esse statali o diverse dalle amministrazioni statali, trattandosi di parti necessarie del processo amministrativo. Ciò in quanto avendo dette parti subito l’iniziativa del ricorrente e avendo interesse alla conservazione dell’atto impugnato, occorre presidiare la loro facoltà di scelta a che la controversia sia trasferita e decisa nella sede giurisdizionale, assistita da maggiori garanzie rispetto a quella del ricorso straordinario. Per cui, un soggetto che non rivesta tale posizione, non può validamente formulare l'opposizione e la successiva trasposizione del ricorso deve essere dichiarata inammissibile, disponendosi, ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a., la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. (Nella specie, il soggetto che aveva proposto l'opposizione, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso straordinario, non aveva i requisiti richiesti per essere qualificato né parte resistente, né controinteressato, rivestendo semmai la posizione di interveniente ad adiuvandum).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 ottobre 2024, n. 848


Il TAR Milano ricorda che, secondo una consolidata giurisprudenza è inammissibile l’intervento ad adiuvandum proposto nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che però deve essere azionato mediante la proposizione di un ricorso principale nel termine di decadenza fissato dalla legge.
Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità dell’intervento adesivo proposto da parte di un soggetto che risulta legittimato alla proposizione di un ricorso autonomo: l’intervento ad adiuvandum può essere invece proposto nel processo amministrativo da chi sia titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 15 luglio 2021, n. 5339; V, 26 marzo 2020, n. 2126; VI, 13 agosto 2018, n. 4939; IV, 29 novembre 2017, n. 5596; IV, 29 febbraio 2016, 853; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 25 gennaio 2021, n. 224).
Nella fattispecie la parte interveniente si era classificata al terzo posto nella graduatoria della gara la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata; l’intervento è stato dichiarato inammissibile in quanto l’interveniente ha interesse a contestare l’aggiudicazione in favore del primo operatore classificato, potendo trarre un vantaggio dall’annullamento della predetta aggiudicazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 770 del 28 marzo 2023.


Il TAR Milano precisa che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c. – applicabile al processo amministrativo in base al rinvio esterno di cui all’art. 39 del cod. proc. amm. (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, II, 26 aprile 2021, n. 3342; V, 17 luglio 2017, n. 3505; IV, 15 settembre 2014, n. 4679) – la successione particolare nel diritto controverso per atto tra vivi determina il proseguimento del processo tra le parti originarie e consente al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, il dante causa alienante può esserne estromesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2000 del 15 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che: «Nel giudizio amministrativo l’intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, non essendo sufficiente a consentire l’istanza di intervento la sola circostanza per cui il proponente sia o possa essere parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella posta nell’ambito del giudizio principale (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 4; Consiglio di Stato, sez. III, 03/07/2019, n. 4566)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2071 del 6 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Piemonte ritiene ammissibile l’intervento di associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti in un giudizio sospeso in attesa di una pronuncia della Corte di Giustizia, alla quale era stata rimessa la questione di compatibilità della disciplina dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che impone l’immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela.

L’ordinanza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 77 del 24 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Vedi in argomento il precedente post


Il TAR Lecce ritiene ammissibile l’intervento ad opponendum da parte del responsabile dell’ufficio e del tecnico istruttore, non già in rappresentanza dell’ente cui appartengono, ma al mero scopo di difendere la loro posizione “tecnica”, in quanto soggetti che hanno partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato; secondo il TAR Lecce, l’interesse dei tecnici intervenienti risulta indubbiamente sussistente dalla necessità di difendere i propri atti da eventuali riflessi in termini di ricadute patrimoniali (in caso di azioni di responsabilità) e professionali.

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 1423 del 25 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.