Il TAR Brescia ha considerato inammissibile la trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito di opposizione fatta valere da un soggetto non qualificabile quale parte resistente o controinteressato. Infatti, si devono ritenere legittimati a proporre opposizione le parti controinteressate e le amministrazioni resistenti, siano esse statali o diverse dalle amministrazioni statali, trattandosi di parti necessarie del processo amministrativo. Ciò in quanto avendo dette parti subito l’iniziativa del ricorrente e avendo interesse alla conservazione dell’atto impugnato, occorre presidiare la loro facoltà di scelta a che la controversia sia trasferita e decisa nella sede giurisdizionale, assistita da maggiori garanzie rispetto a quella del ricorso straordinario. Per cui, un soggetto che non rivesta tale posizione, non può validamente formulare l'opposizione e la successiva trasposizione del ricorso deve essere dichiarata inammissibile, disponendosi, ai sensi dell’art. 48, comma 3, c.p.a., la restituzione del fascicolo all’Autorità amministrativa competente per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. (Nella specie, il soggetto che aveva proposto l'opposizione, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso straordinario, non aveva i requisiti richiesti per essere qualificato né parte resistente, né controinteressato, rivestendo semmai la posizione di interveniente ad adiuvandum).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 25 ottobre 2024, n. 848


Il TAR Milano precisa che il principio di alternatività tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e il ricorso giurisdizionale, di cui all' art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, non opera quando i due tipi di gravame siano proposti da soggetti diversi, cointeressati tra loro.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2371 del 18 ottobre 2023



Il TAR Milano con riguardo al ricorso straordinario al Capo dello Stato rammenta che:
<<(i) per giurisprudenza pacifica, al termine di 120 giorni cui all'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, non si applica la sospensione feriale, non trattandosi di un termine processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, Sent., 12 marzo 2020, n. 1767; id., Sent. 3 giugno 2021, n. 4256, id., Sez. I, parere n. 584, del 31 marzo 2021, id., n. 1184, parere del 6 luglio 2021; CGARS, parere n. 268 del 9 agosto 2021, Cons. Stato, sez. III, parere del 21 aprile 2009, n. 714; id., parere 24 luglio 2001, n. 773/01; id., parere 2 giugno 1998, n. 137/98; C.g.a.r.s., parere 14 dicembre 1992, n. 539; Cons. Stato, sez. II, parere 8 aprile 1975, n. 2508);
(ii) per identità di ragioni con quanto previsto per i ricorsi giurisdizionali, benché l’art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, nel prevedere che il termine per l'impugnazione decorra dalla notificazione, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato, non menzioni espressamente anche la pubblicazione, si ritiene che i termini per il ricorso decorrano anche dalla scadenza del periodo di pubblicazione, ove questa, come nel caso di specie, sia prevista da leggi o regolamenti relativamente ad atti per i quali non sono richieste forme di comunicazione individuale (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 08-11-2006, n. 1388; Consiglio Stato, Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1969 del 6 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ribadisce che per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non opera la sospensione feriale dei termini processuali, atteso che la progressiva “giurisdizionalizzazione” del rimedio non implica l’integrale sottoposizione dell’istituto alle regole allestite per i rimedi processuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2670 del 13 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ribadito che in ossequio al principio dell’alternatività il ricorso straordinario e il ricorso al giudice amministrativo non possono essere proposti contro il medesimo atto, esclude che del medesimo rapporto possano occuparsi contemporaneamente il giudice amministrativo e il Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario; da tanto consegue che nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorrerà – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.
Tale conclusione, aggiunge il Consiglio di Stato, deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione, ossia quando vi è la necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile e ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove e ulteriori valutazioni di interessi, sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle.

Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2861 del 13 novembre 2019.
Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Il Consiglio di Stato precisa che il principio di alternatività fra il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale ha una valenza ampia e deve operare tra ricorsi proposti dal medesimo soggetto e oggettivamente connessi o allorquando tra i diversi provvedimenti impugnati esista un rapporto di presupposizione, pregiudizialità, dipendenza; tale principio trova applicazione non solo nei casi di identità formale dei provvedimenti impugnati in sede di ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma anche nel caso di impugnazione di atti formalmente distinti, ma direttamente consequenziali, e comunque quando le controversie siano connotate da un’obiettiva identità di petitum e di causa petendi; la ratio delle norme che regolano il principio di alternatività non risponde, invero, alla tutela dei privati bensì della giurisdizione avendo lo scopo di evitare il rischio di due decisioni contrastanti sulla medesima controversia; tale regola deve trovare applicazione anche nel caso di due impugnative rivolte dal medesimo soggetto avverso punti diversi dello stesso atto oppure quando si tratta di atti distinti, ma legati tra loro da un nesso di presupposizione.

Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 2635/2018 del 14 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene ammissibile estendere l’applicabilità del rimedio di cui all’ultimo periodo dell’art. 34, lett. c), c.p.a. (azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto) al procedimento instaurato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo esso strumentale a garantire effettività di tutela, evitando diseconomici rinvii alla fase dell’ottemperanza per addivenire di fatto al medesimo risultato; restano invece precluse le azioni di mero accertamento ovvero le pronunce dichiarative di pretese patrimoniali, nonché quelle specificatamente previste dal codice in materia di accesso agli atti amministrativi  e per conseguire il risarcimento del danno.

Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 1517 dell’11 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano dà atto che in merito alla natura giuridica del ricorso straordinario la giurisprudenza più recente ne riconosce la natura giurisdizionale e precisa che, poiché per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è necessario il patrocinio di avvocato, deve concludersi per l’esclusione dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini, che è connessa alle esigenze di "assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali".

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1393 in data 1 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.