La Corte di Cassazione chiarisce che il D.M. n. 140 emanato il 20 luglio 2012 - il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa" - risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140/2012, per ragioni non di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il D.M. n. 140/2012 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55/2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 32576 del 17 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2018 è pubblicato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.