Sul B.U.R.L., Supplemento n. 33 del 12 agosto 2024, è pubblicata la legge regionale 8 agosto 2024 n. 15 “Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale” che reca i criteri, gli indirizzi e le modalità per la localizzazione degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, nel rispetto, in particolare, della tutela dell’ambiente, incluso quello urbano, e della salute pubblica, nonché in coerenza con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. La l.r. n. 15/2024 contiene anche modifiche agli articoli 15, 18 e 20 della l.r. n. 12/2005.


Sul BURL, Supplemento n. 9 del 1° marzo 2024, è pubblicata la legge regionale lombarda 27 febbraio 2024 n. 4 recante “Disposizioni sull’attuazione della disciplina regionale finalizzata alla riduzione del consumo del suolo. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014 e all’articolo 10 bis della l.r. 12/2005”.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».
Osserva la Corte che la quantificazione della sanzione, in caso di assenza di danno ambientale, nella misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di costruzione «delle opere e/o lavori abusivi», con il minimo inderogabile di cinquecento euro, non è prevista dalla disciplina adottata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva; in particolare, non è prevista dall’art. 167 cod. beni culturali.

Corte costituzionale n. 19 del 19 febbraio 2024



Sul BURL di oggi, Supplemento n. 41 del 13 ottobre 2023, è stata pubblicata la legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3 "Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati".
Con la legge n. 3 del 2023, la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune e disciplina i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima Regione, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.




Sul BURL, supplemento n. 20 del 17 maggio 2020, è pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 17 maggio 2020 n. 547 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”



Sul BURL, supplemento n. 20 del 13 maggio 2020, è pubblicata l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia 3 maggio 20202 n. 546 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.
L’ordinanza tra l’altro prescrive, dal 18 maggio 2020 e sino al 31 maggio 2020, ai datori di lavoro o loro delegati di sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro e ogni qual volta durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite), al controllo della temperatura corporea, dando prescrizioni per la gestione dei casi di accertata temperatura superiore a 37,5°; l'ordinanza raccomanda poi “fortemente” la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti prima dell’accesso e l’utilizzo della app «AllertaLom» da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario «CercaCovid».
La stessa ordinanza precisa che i protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del d.p.c.m. 26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con l'ordinanza stessa.



Sul BURL, Supplemento n. 18 del 3 maggio 2020, è pubblicata l’Ordinanza del Presidente Giunta regionale 3 maggio 2020 - n. 539 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”




Sul BURL, Supplemento n. 18 del 30 aprile 2020, sono pubblicate:
- l’Ordinanza Presidente Giunta regionale 30 aprile 2020 - n. 537 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- l’Ordinanza Presidente Giunta regionale 30 aprile 2020 - n. 538 “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore del trasporto passeggeri”.


Il TAR Milano ha sospeso provvisoriamente l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, decreto n. 634 del 23 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, a questo indirizzo.


La disciplina dell'emergenza in Regione Lombardia può spingersi sino a obbligare alla chiusura gli studi professionali degli avvocati amministrativisti che, a differenza dei civilisti e dei penalisti, non vedono sospeso il loro processo di riferimento? Ed è possibile imporre modalità di lavoro da remoto che ignorano sia le peculiarità della professione dell'avvocato amministrativista che il fatto che le modalità di accesso alla rete non sono uniformi su tutto il territorio regionale? E ancora, è corretto discriminare tra processo civile e penale da un lato e processo amministrativo dall'altro, come se chi si occupa del secondo fosse indenne dai rischi sanitari?

Di queste questioni si occupa il comunicato congiunto della Camera Amministrativa dell’Insubria, della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza sulla funzione difensiva in Lombardia ai tempi dell’emergenza epidemiologica.




 

Sul BURL, Supplemento Ordinario, n. 15 del 11 aprile 2020 è pubblicata l’ordinanza del Presidente Giunta regionale 11 aprile 2020, n. 528 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.


 

Sul BURL, Serie Ordinaria, n. 14 del 4 aprile 2020 è pubblicata l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2020 n. 521 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19".



Sul BURL, Supplemento n. 14 del 31 marzo 2020, è pubblicata la legge regionale 31 marzo 2020 n. 4 “Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.


 

Sul BURL, supplemento n. 13 del 27 marzo 2020, è pubblicato il regolamento regionale 25 marzo 2020 n. 2 “Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011”



Sul BURL n. 12 del 21 marzo 2020 è pubblicata l’ordinanza del Presidente Giunta regionale 21 marzo 2020 - n. 514, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tuttoil territorio regionale”.