Dal tenore della legge regionale n. 31 del 2014, novellata dalla legge regionale n. 16 del 2017, e soprattutto dai principi enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 2019 si ricava che è facoltà dei Comuni procedere alla modifica dello strumento urbanistico e prevedere attraverso di esso la riduzione del consumo di suolo senza necessità di attendere gli adempimenti posti in capo alla Regione e alla Provincia e specificamente correlati all’individuazione della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e dei relativi criteri, indirizzi e linee tecniche (art. 5 della legge regionale n. 31 del 2014, nella versione vigente ratione temporis).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1861 del 27 maggio 2025


La previsione dettata all’art. 2, c. 1, lett c), l. reg. n. 31/2014, quando definisce il consumo di suolo come «trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio», previo espresso richiamo ai principi ispiratori della legge, deve essere letta in termini sistematici e sostanziali e non è violata laddove l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo venga attuato con l’attribuzione di una destinazione agricola ad un’area che era precedentemente edificabile: la scelta urbanistica si muove innegabilmente nella direzione di un contenimento della copertura artificiale del terreno e del consumo di suolo, precludendo che un terreno con copertura naturale venga in futuro trasformato e assoggettato alla copertura artificiale conseguente all’edificazione (antecedentemente possibile), e si pone perciò in piena consonanza con le previsioni della L.R. 31/2014.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1819 del 22 maggio 2025


Dal tenore della l.r. n. 31 del 2014, novellata dalla l.r. n. 16 del 2017, e soprattutto dai principi enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 2019 si ricava che è facoltà dei Comuni procedere alla modifica dello strumento urbanistico e prevedere attraverso di esso la riduzione del consumo di suolo senza necessità di attendere gli adempimenti posti in capo alla Regione e alla Provincia e specificamente correlati all’individuazione della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e dei relativi criteri, indirizzi e linee tecniche (art. 5 l.r. n. 31 del 2014, nella versione vigente ratione temporis).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 188 del 20 gennaio 2025


Il TAR Milano osserva che il suolo, secondo la definizione data dall’ISPRA, riveste una rilevanza necessariamente sostanziale, legata alla tutela effettiva della risorsa suolo, e della copertura naturale dello stesso. Ciò si evince chiaramente, del resto, anche dai principi generali dettati dall’art. 1 della L.R. 31/2014. È dunque evidente che, nell’ottica di una valutazione di carattere sostanziale, la disposizione urbanistica (oggetto di esame) che classifica come agricola un’area antecedentemente edificabile si muove innegabilmente nella direzione di un contenimento della copertura artificiale del terreno e del consumo di suolo, precludendo che un terreno con copertura naturale venga in futuro trasformato e assoggettato alla copertura artificiale conseguente all’edificazione (antecedentemente possibile), e si pone perciò in piena consonanza con le previsioni della L.R. 31/2014.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1695 del 4 giugno 2024


Sul BURL, Supplemento n. 9 del 1° marzo 2024, è pubblicata la legge regionale lombarda 27 febbraio 2024 n. 4 recante “Disposizioni sull’attuazione della disciplina regionale finalizzata alla riduzione del consumo del suolo. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 31/2014 e all’articolo 10 bis della l.r. 12/2005”.


Il TAR Milano ricorda l’orientamento secondo il quale l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione vanno intesi in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del territorio; sviluppo che deve tenere conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità e alle concrete vocazioni dei luoghi, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta dalla comunità medesima e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio, sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. “opzione zero”, a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l’ulteriore consumo di suolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 19 febbraio 2024 n. 423


Il TAR Milano ricorda che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2019, non può essere precluso ai Comuni di ridurre il consumo di suolo in misura differente e più consistente di quanto previsto a livello regionale, poiché il potere pianificatorio comunale è finalizzato allo sviluppo complessivo e armonico del territorio, nonché alla realizzazione di finalità economico-sociali della comunità locale, in attuazione di valori costituzionalmente tutelati.

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 2951 del 5 dicembre 2023


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente.
Secondo la Corte, la norma impugnata non supera, ai sensi del legittimo esercizio del principio di sussidiarietà verticale, il test di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia comunale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 16 luglio 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.





Il Consiglio di Stato precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, costituiscono nuova costruzione gli interventi di trasformazione urbanistica comportanti la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; di conseguenza è "a fortiori" qualificabile come opera edile di nuova costruzione la realizzazione di un piazzale in cemento, la quale determina un "consumo di suolo" (con una cementificazione che si sostituisce al piano naturale di campagna) e dunque una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 753 del 6 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


A seguito dell’incontro formativo del 20 ottobre 2017, tenutosi a Como, dal titolo: “Contenimento del consumo di suolo, come risorsa non rinnovabile e bene comune”, pubblichiamo le slide utilizzate dal prof. avv. Emanuele Boscolo e la relazione illustrata dell’avv. Lorenzo Spallino durante tale incontro.


Con delibera X/6825 del 30/06/2017 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la relazione annuale sullo stato della pianificazione territoriale in Lombardia, edizione 2016, trasmettendo la relativa deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 5 comma 1 della l.r. 12/2005.

La relazione è redatta dall'Osservatorio Permanente della Programmazione territoriale L'Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale, previsto dall'art. 5 della l.r. n. 12/2005, cui spetta, tra l'altro

monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale.
La relazione è scaricabile dal sito di Regione Lombardia alla pagina


Pubblicata sul B.U.R.L., Serie Generale,  n. 22 del 29 maggio 2017, la delibera del Consiglio Regionale del 3 maggio 2017 - n. X/1523 «Adozione dell’integrazione del Piano Territoriale Regionale, ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)».

Con avviso di errata corrige pubblicato sul B.U.R.L., Serie Ordinaria, n. 22 del 30 maggio 2017 è stato precisato che la data della succitata deliberazione del Consiglio regionale è 23 maggio 2017 anziché 3 maggio 2017, come erroneamente pubblicato.


Nella seduta del 23 maggio 2017 il Consiglio Regionale ha approvato il disegno di legge di modifica dell’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31.

In attesa della pubblicazione sul BURL, si allega il testo del disegno legge estratto dalla banca dati del Consiglio Regionale al seguente indirizzo.


La Camera dei Deputati nella seduta n. 623 di giovedì 12 maggio 2016 ha approvato il disegno di legge: Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039-A con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge C. 902-948-1176-1909). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato della Repubblica.