La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 5, comma 4, della legge della Regione Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 16, recante «Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)», nella parte in cui non consente ai Comuni di apportare varianti che riducono le previsioni e i programmi edificatori nel documento di piano vigente.
Secondo la Corte, la norma impugnata non supera, ai sensi del legittimo esercizio del principio di sussidiarietà verticale, il test di proporzionalità con riguardo all’adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all’autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell’autonomia comunale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 16 luglio 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.



Il Consiglio di Stato ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 4 e 9, della legge regionale lombarda 28 novembre 2014, n. 31 (nel testo ante modifiche introdotte dalla legge regionale lombarda n. 16 del 26 maggio 2017), con riferimento agli articoli 5, 117, comma 2, lett. p), e 118 della Costituzione ed ha, per l’effetto, rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità.
Ad avviso del Collegio, non è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità investente la disposizione contenuta nell’art. 5, comma 4, della legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014, n. 31 in relazione al parametro di cui all’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione in quanto:
a) la riserva esclusiva alla legislazione statuale delle “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” implica una conseguenza: quella che debba essere lo Stato – e soltanto quest’ultimo- a stabilire con propri atti normativi primari quali siano le funzioni affidate agli Enti locali;
b) la prescrizione normativa regionale avversata potrebbe ritenersi collidente con tale disposizione della Costituzione in quanto, pur essendo la funzione amministrativa in materia urbanistica affidata in termini generali ai comuni della Lombardia, tuttavia viene direttamente compiuta dal legislatore regionale anziché dalle amministrazioni comunali una scelta di particolare rilievo, relativa alla salvaguardia (anche se per un periodo temporale limitato) di prescrizioni contenute in atti amministrativi di natura urbanistica, emanati in precedenza dai comuni medesimi;
c) in tal modo si è voluto escludere che il comune eserciti per questo profilo la funzione amministrativa urbanistica ad esso spettante, della quale si è conformato (in negativo) il quomodo di esercizio.
Ad analoghe conclusioni, perviene il Collegio, con riferimento al parametro della violazione del principio di sussidiarietà in quanto:
a) il blocco temporale alle iniziative pianificatorie delle amministrazioni comunali, implica che –seppur per un periodo di tempo contenuto, ma variabile in quanto incerto nella sua ampiezza – siano immodificabili le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente;
b) con tale generale previsione, a contrario, si inibisce del tutto all’ente locale di esercitare la potestà di adottare modifiche al proprio Documento di Piano vigente (quest’ultimo costituente la parte più rilevante e qualificante del PGT, come è noto) ed in concreto se ne determina il contenuto, “congelandolo” alla data di emanazione della legge regionale suddetta.

La sentenza (non definitiva) del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5711 del 4 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo


Sul supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono pubblicate:
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, contenente, tra l’altro, modiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”.


Il supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è consultabile sul sito del B.U.R.L., alla sezione consulta B.U.R.L.


Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 2424 del 14 maggio 2015 ha affermato che la proroga, disposta dall’art. 5, comma 5, della L.R. della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31, della validità dei documenti di piano la cui scadenza intervenga prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana alle disposizioni della citata L.R. n. 31 del 2014, vale anche per i documenti di piano scaduti prima dell’entrata in vigore della nuova legge, per non rendere altrimenti monca la pianificazione comunale.

  • La decisione n. 2424 del 14 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sez. IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/ 


Pubblichiamo i contributi dell’avv. Paolo Mantegazza e dell’avv. Lorenzo Spallino sulla legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.
Con l’occasione, si segnala che nella seduta del 20 gennaio 2015 le commissioni riunite ottava e tredicesima della Camera dei Deputati hanno deliberato di adottare come nuovo testo base del disegno di legge C. 2039 “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” quello elaborato nella stessa seduta del 20 gennaio 2015 dal comitato ristretto.


Sul B.U.R.L., supplemento n. 49 del 1 dicembre 2014, è stata pubblicala la legge regionale 28 novembre 2014 n. 31, contenente disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.


Il testo è stato estratto dal sito del  B.U.R.L., che contiene tutte le informazioni per consultare e per utilizzare la banca dati, completamente digitalizzata, gratuita e accessibile.