Sul BURL, Supplemento Ordinario, n. 48 del 29 novembre 2019 è pubblicata la legge regionale lombarda 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”.


Con delibera X/6825 del 30/06/2017 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato la relazione annuale sullo stato della pianificazione territoriale in Lombardia, edizione 2016, trasmettendo la relativa deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 5 comma 1 della l.r. 12/2005.

La relazione è redatta dall'Osservatorio Permanente della Programmazione territoriale L'Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale, previsto dall'art. 5 della l.r. n. 12/2005, cui spetta, tra l'altro

monitorare periodicamente il livello di consumo dei suoli e lo stato di inutilizzo di spazi aperti e/o edificati in tutto il territorio lombardo attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli enti del sistema regionale.
La relazione è scaricabile dal sito di Regione Lombardia alla pagina


Sul supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia sono pubblicate:
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, contenente, tra l’altro, modiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);
  • la legge regionale 26 maggio 2017 n. 16 “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”.


Il supplemento n. 22 del 30 maggio 2017 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è consultabile sul sito del B.U.R.L., alla sezione consulta B.U.R.L.


La Corte Costituzionale, esaminando il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso alcune disposizioni regionali lombarde che modificano la legge regionale per il governo del territorio n. 12 del 2005, intervenendo sui principi relativi alla pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

  • dell’art. 70, commi 2-bis, limitatamente alle parole «che presentano i seguenti requisiti:» e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»; 
  • dell’art. 72, commi 4 e 7, lettera e), della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia n. 2 del 2015.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 24 marzo 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Sul B.U.R.L., supplemento n. 23 del 5 giugno 2013, è stata pubblicata la legge regionale 4 giugno 2013 n. 1 "Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)". Il B.U.R.L. è consultabile al seguente indirizzo.



Sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013».

L’art. 4 della legge regionale n. 21 del 2012 modifica la disciplina transitoria di cui all’art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».

In particolare, dopo il comma 1 bis del citato art. 25 vengono inseriti i seguenti commi:

1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013,si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.