La previsione dettata all’art. 2, c. 1, lett c), l. reg. n. 31/2014, quando definisce il consumo di suolo come «trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio», previo espresso richiamo ai principi ispiratori della legge, deve essere letta in termini sistematici e sostanziali e non è violata laddove l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo venga attuato con l’attribuzione di una destinazione agricola ad un’area che era precedentemente edificabile: la scelta urbanistica si muove innegabilmente nella direzione di un contenimento della copertura artificiale del terreno e del consumo di suolo, precludendo che un terreno con copertura naturale venga in futuro trasformato e assoggettato alla copertura artificiale conseguente all’edificazione (antecedentemente possibile), e si pone perciò in piena consonanza con le previsioni della L.R. 31/2014.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1819 del 22 maggio 2025