Secondo il Consiglio di Stato, dal vigente quadro normativo si desume che l’ANAC irroga le misure di iscrizione sul casellario dinanzi a comportamenti (nel caso specifico omesse dichiarazioni) in considerazione della gravità e della rilevanza dei fatti che hanno distinto la falsa dichiarazione, ma non può limitarsi ad adottare tali misure comunque in tutti i casi di omissioni quasi in via automatica, indipendentemente da un apprezzamento in concreto in riferimento a quelle finalità; tutto questo, infatti, si deve svolgere nel rispetto della ratio istitutiva dell’ANAC, che è di interesse generale e non può essere parametrata sui compiti delle stazioni appaltanti, le quali curano l’interesse alla provvista del singolo contratto; questo implica che l’irrogazione della misura ad effetto generale in questione vada concretamente apprezzata e motivata in relazione alle inosservanze e al loro intrinseco, e non solo formale, rilievo, sicché vi si deve dar corso solo se ragionatamente si individua una relazione con l’effetto interdittivo nella gravità e rilevanza dei fatti in rapporto all’omissione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4427 del 23 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018 è pubblicata la delibera dell’ANAC 6 giugno 2018, recante il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi  dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Brescia, le annotazioni di illeciti professionali nel casellario informatico ex art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 non hanno effetto automaticamente escludente, ma sono rimesse alle valutazioni delle singole stazioni appaltanti, che ne possono stabilire la gravità con riguardo al livello di affidabilità richiesto nelle gare di rispettiva competenza (cfr. anche l’interpretazione dell’ANAC esposta nelle Linee Guida n. 6, punto 6.2).
Aggiunge il TAR Brescia che la tecnica di redazione delle annotazioni assume notevole importanza, in quanto orienta le valutazioni delle stazioni appaltanti; sotto questo profilo, incombe alle imprese interessate l’onere di chiedere che gli episodi annotati siano cancellati o ridimensionati, in modo da prevenire contestazioni in sede di gara; tuttavia, la dimostrazione della correttezza professionale può comunque essere fornita nell’interlocuzione con le singole stazioni appaltanti, quando siano chiesti chiarimenti sugli episodi annotati.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 321 del 21 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.