Il TAR Lombardia, Milano, evidenzia come l'amministrazione non possa concludere un procedimento amministrativo (nella specie riferito a un ^Piano Casa^ regionale di cui alle leggi regionali 13/2009 e 4/2012) limitandosi a prendere atto della documentazione pervenuta, senza tuttavia in alcun modo indicare nel provvedimento gravato quali documenti risulino ancora mancanti e per questo concludere per l'inammissibilità della domanda di permesso di costruire. La corretta applicazione del principio del contraddittorio procedimentale esige infatti "non solo che l'Amministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall'adempimento procedurale in questione (Consiglio di Stato, sez. I, 25 marzo 2015, n. 80, e sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615)".
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2042 del 2 luglio 2024
Termine per la conclusione del procedimento di rilascio di permesso di costruire
Natura ordinatoria o perentoria del termine per la conclusione di un procedimento
Omesso avvio del procedimento e necessità di indicare l’apporto partecipativo che si sarebbe offerto
<<Al riguardo, è utile rammentare che, nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2020, n. 5260). Consegue da ciò che, la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; id., sez. V, 14 agosto 2020, n. 5038; id., sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768).Detto altrimenti, in virtù del principio generale tempus regit actum, le norme di diritto pubblico trovano immediata applicazione nei confronti dei procedimenti ancora in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione, “essendo espressione attuale dell’esercizio di poteri rivolti al soddisfacimento di pubblici interessi, devono uniformarsi alle norme giuridiche vigenti nel momento in cui son posti in essere, per quanto attiene sia ai requisiti di forma e procedimento, sia al contenuto sostanziale delle statuizioni, stante l’immediata operatività delle norme di diritto pubblico” (Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2016 n. 3536; in tema: id., sez. IV, 14 gennaio 2016 n. 83; T.A.R. Lazio, Roma, 29 luglio 2021, n. 9064; id., 23 luglio 2021 n. 8913; id., Latina, 12 luglio 2021 n. 458; T.A.R. Lazio, Roma, 19 marzo 2020 n. 3451; Cons. Stato, sez. VI, 7 febbraio 2017 n. 545; id., sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583)>>.
Effetti dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento
Rispetto del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio promosso da AEEG
Preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241/1990: finalità ed effetti del mancato invio
Partecipazione al procedimento amministrativo e tutela degli interessi diffusi
- in base al principio del raggiungimento dello scopo, recepito nell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, è escluso il vizio nel caso in cui la finalità della partecipazione del privato sia stata comunque raggiunta, anche in difetto della comunicazione di avvio del procedimento (nella fattispecie, il privato, malgrado detta omissione, aveva depositato memorie che la P.A. aveva espressamente acquisito e valutato in concreto nell’ambito dell’istruttoria);
- ai fini dell’azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale, sebbene sussista la legittimazione ad agire anche in capo a soggetti non compresi tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986, è comunque necessario, quantomeno, che tale soggetto persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale (nella fattispecie, si è escluso che un privato, mero operatore economico, abbia interesse ad impugnare un provvedimento amministrativo lamentando che il provvedimento stesso comprometterebbe il mantenimento di aspetti naturalistici del territorio).