Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2018 è pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante l’approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.


Sul B.U.R.L., Supplemento Ordinario, n. 50, del 15 dicembre 2017 è pubblicata la legge regionale 12 dicembre 2017 - n. 36 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione". 
La legge reca disposizioni per l’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nonché ulteriori misure di razionalizzazione.


Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sugli adempimenti da compiere in attuazione alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale.
Si ricorda che con detta sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni in materia di dirigenza pubblica, riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, contenute nella legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, per lesione delle competenze regionali (vedi anche il precedente post).

Il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, n. 83 del 17 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, Supplemento Ordinario n. 52, è pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.


La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni in materia di dirigenza pubblica, riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, contenute nella legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, per lesione delle competenze regionali.

In particolare la Corte ha dichiarato:

  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; 
  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni; 
  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata; 
  • l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.

La Corte Costituzionale ha, tuttavia, precisato che le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative; nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.

La sentenza n. 251 del 25 novembre 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 252 del 27 ottobre 2016, il D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, di approvazione del regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.



Il Consiglio di Stato in data 4 agosto 2016 (adunanza della commissione speciale del 21 luglio 2016) ha reso il parere (n. 1784) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Come si legge nelle premesse del parere, il primo decreto attuativo, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ha riguardato la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, nonché quella relativa alle modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.
Lo schema ora esaminato dal Consiglio di Stato, oltre a effettuare una ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, compie una duplice opera di semplificazione: in primo luogo, introducendo regimi meno restrittivi in tali materie, pur nel rispetto delle esigenze di tutela sottese alle disposizioni attualmente in vigore; in secondo luogo, dando attuazione alla concentrazione dei regimi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 126 del 2016.

Il parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 4 agosto 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato, in occasione del primo dei quesiti riguardanti l’attuazione della riforma di cui alla legge n. 124 del 2015, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha reso il parere in ordine all’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il quesito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha per oggetto l’ambito di applicazione soggettivo del nuovo istituto, l’ambito di applicazione oggettivo, i rapporti con la conferenza di servizi, le modalità di formazione del silenzio-assenso e l’esercizio del potere di autotutela dopo la formazione del silenzio-assenso (prima e dopo l’adozione del provvedimento finale).

Il parere del Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016 (adunanza della commissione speciale del 23 giugno 2016) è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016, sono stati pubblicati:

  • il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127  “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.



Il Consiglio di Stato in data 3 maggio 2016 (adunanza della commissione speciale del 6 aprile 2016) ha reso il parere (n. 1075) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 recante il “Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale”.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Il Consiglio di Stato in data 21 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 16 marzo 2016) ha reso il parere (n. 968) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di società a partecipazione pubblica.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato in data 15 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 22 marzo 2016) ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riordino della disciplina in materia di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o l’avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull’economia o sull’occupazione.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.