Il TAR Milano ritiene che, in relazione ai consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi sul previgente art. 3, comma 27, L. n. 244/2007 e alla luce del chiaro tenore letterale degli artt. 5 e 24 D.Lgs. n. 175/16, al fine di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali, anche in violazione dei principi del diritto comunitario, in base a quanto disposto nell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 9.8.2016 n. 175, le Amministrazioni Pubbliche debbano comprovare a fronte dell’acquisto di partecipazioni in società pubbliche la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, come in particolare indicati nell’art. 2, comma 1, lett. h), mediante una congrua motivazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1935 del 2 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, precisa che la situazione di “controllo pubblico”, enucleato in base al parametro dell'art. 2, comma 1, lett. b) e m), del d.lgs. 175/2016, non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un “coordinamento di fatto”; esso deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie a da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 25 del 29 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione banche dati, al seguente indirizzo.


La Corte dei conti chiarisce che ai fini del decidere se una determinata società a partecipazione pubblica possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale.

La sentenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, n. 16 del 22 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte dei conti al seguente indirizzo.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con riferimento alle controversie concernenti atti di nomina o di revoca degli organi sociali di società in house, hanno statuito il seguente principio di diritto: “Le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le stesse società siano costituite secondo il modello del cd. in house”.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite civili, n. 24591 in data 1 dicembre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.



Il TAR Piemonte precisa che:
  • l'azione esperita da una società a capitale interamente pubblico, detenuto da vari comuni, volta a dimostrare l’insussistenza dei presupposti per esercitare il recesso da parte di un comune socio dalla società stessa deve ritenersi diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all'esecuzione della partecipazione comunale ed alle controprestazioni conseguenti;
  • il reale oggetto del giudizio, dunque, non è l'esercizio del servizio, né la questione attinente alla complessiva azione di gestione dei servizi erogati dalla società pubblica, ma un atto con cui il comune ha fatto valere una posizione contrattuale paritetica;
  • non venendo in questione l’esercizio di un potere amministrativo propriamente detto, ma soltanto l’accertamento vincolato del ricorrere dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria, deve ritenersi che la controversia esuli – ex art. 7, comma 1, c.p.a. – dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare appieno in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria, cui del resto spetta la cognizione sulle domande concernenti il diritto di recesso del socio.

Il testo della sentenza n. 474 del 15 aprile 2016 della Sezione Prima del TAR Piemonte è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato in data 21 aprile 2016 (adunanza della commissione speciale del 16 marzo 2016) ha reso il parere (n. 968) sullo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 in materia di società a partecipazione pubblica.

Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.