Il TAR Brescia precisa che le attività di sbancamento e di scavo, per usi diversi da quelli agricoli, ove siano tali da comportare un’immutazione dello stato dei luoghi, devono essere assentite con permesso di costruire e, se eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, necessitano altresì dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 Dlgs 42/2004; aggiunge che per ciò che concerne l’attività di pavimentazione e finitura di aree pertinenziali, deve escludersi che nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di tali limiti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 730 del 6 settembre 2024


Il TAR Milano osserva che:
<<Con riguardo specifico alle tensostrutture, la giurisprudenza è dell’avviso che sono realizzabili in regime di attività edilizia libera, senza necessità di Permesso di costruire, soltanto se funzionali a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e destinate ad essere rimosse entro novanta giorni, essendo irrilevante la tipologia dei materiali impiegati per la loro edificazione (Cass. penale, III, 31.5.2019, n.38473); dunque unicamente se non configurano né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell'assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico) sono qualificabili come arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede, in quanto tali riconducibili agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, VI, 28.6.2017, n.3172)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1470 del 23 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 7 aprile 2018 è pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante l’approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.


Il TAR Milano precisa che la possibilità di procedere ad interventi ricadenti nell’ambito della c.d. attività edilizia libera non opera in modo incondizionato, ma resta pur sempre subordinata al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque al rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia; la conformità urbanistica costituisce dunque un presupposto per l’esecuzione degli interventi di attività edilizia libera e non una conseguenza della mera astratta riconducibilità dell’opera, in base alle sue caratteristiche tipologiche, nell’elencazione contenuta all’articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1351 del 14 giugno 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.