Precisa il TAR Milano che il diritto di accesso agli amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, può avere esclusivamente ad oggetto documenti già formati di cui l’amministrazione, cui l’istanza viene rivolta, abbia già la disponibilità; è, pertanto, inammissibile l’istanza che, essendo estranea al mero reperimento di un documento già formato e in possesso dell'amministrazione, richieda un'elaborazione di dati della cui ricerca debba farsi carico la stessa amministrazione e riversi, quindi, sulla stessa l'onere di reperire dati inerenti un determinato segmento della propria attività, seppure sulla base di criteri indicati dal richiedente; questa attività di ricerca, infatti, è estranea al contenuto del diritto di accesso e contrasta con l'esigenza di non pregiudicare, attraverso l'esercizio di quel medesimo diritto, il buon andamento dell'attività amministrativa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1564 del 22 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018 è pubblicata la delibera dell’ANAC 6 giugno 2018, recante il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi  dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che, pur interpretando restrittivamente il disposto di cui all’art. 13, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005, che esclude la necessità di nuova pubblicazione in caso di approvazione di controdeduzioni alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali e regionali, laddove ci si trovi, in sede di approvazione, al cospetto di una rielaborazione complessiva del piano, discendente dall’introduzione di modifiche non riguardanti la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree, ma riferibili all’intero territorio comunale, risulta necessario procedere ad una ripubblicazione dello stesso al fine di consentire ai soggetti pregiudicati dalle modifiche e anche agli Enti sovraordinati di poter fornire il loro rinnovato apporto procedimentale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1532 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, deve distinguersi l’ipotesi in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, e dunque una violazione sostanziale, da quella in cui si censura meramente la mancata separata indicazione di tali oneri; nel primo caso si produce un’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva “sanatoria” in sede procedimentale si risolverebbe in un’inammissibile modificazione del contenuto dell’offerta economica; di contro, allorquando non viene in rilievo la congruità sostanziale dell’offerta, ma la mera omissione formale, si impone l’utilizzo del soccorso istruttorio che si risolve nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1589 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Toscana dichiara la nullità della notificazione dei motivi aggiunti che la società ricorrente ha eseguito nei confronti dei controinteressati e del resistente presso la segreteria del T.A.R., anziché agli indirizzi P.E.C. dei difensori e ciò vale anche per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio volontariamente presso la segreteria dell’ufficio giudiziario.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 925 del 25 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, le previsioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e dell’articolo 45 della L.R. Lombardia n. 12/2015, che ammettono la possibilità di scomputare totalmente o parzialmente il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, non possono interpretarsi come volte a precludere in termini assoluti la possibilità di scomputo dei costi di costruzione, se prevista in via convenzionale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1525 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione del ricorso, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali.

La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito della Corte costituzionale al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene ammissibile estendere l’applicabilità del rimedio di cui all’ultimo periodo dell’art. 34, lett. c), c.p.a. (azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto) al procedimento instaurato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, essendo esso strumentale a garantire effettività di tutela, evitando diseconomici rinvii alla fase dell’ottemperanza per addivenire di fatto al medesimo risultato; restano invece precluse le azioni di mero accertamento ovvero le pronunce dichiarative di pretese patrimoniali, nonché quelle specificatamente previste dal codice in materia di accesso agli atti amministrativi  e per conseguire il risarcimento del danno.

Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 1517 dell’11 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TRGA, Sezione di Bolzano, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a un’amministrazione pubblica nel processo amministrativo deve utilizzarsi in via esclusiva, a pena di inammissibilità, l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.

La sentenza del TRGA, Sezione di Bolzano, n. 204 del 13 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si vedano i precedenti post contrassegnati con l'etichetta “notifica ricorso” oppure "p.e.c."


Secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.
Aggiunge il Consiglio di Stato che questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo; deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno) e il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3309 del 1° giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Cfr. in argomento i precedenti post pubblicati con etichetta "orario di deposito degli atti".

Si veda anche: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 1291 del 29 giugno 2018 (consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo) che afferma che il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l’entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.


Il TAR Milano precisa che in tema di verifica dell'anomalia delle offerte nelle pubbliche gare, se l'amministrazione è tenuta a prendere in esame le giustificazioni rese dall'impresa la cui offerta sia sottoposta a verifica, e ad esporre con chiarezza le ragioni della propria eventuale determinazione sfavorevole, ai fini del successivo scrutinio di legittimità su quest'ultima, non possono tuttavia essere prese in considerazione eventuali integrazioni o modifiche postume delle stesse giustificazioni rese in sede giudiziale da parte dell'impresa; il giudizio sulla congruità dell'offerta economica, affidato dalla legge alla esclusiva responsabilità della stazione appaltante, non può essere svolto in via sostitutiva dal giudice amministrativo, neppure attraverso l'ausilio di una consulenza tecnica o di una verificazione, in quanto il giudice è chiamato al contrario a valutare la legittimità dell'azione amministrativa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1531 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano è illegittima l’approvazione definitiva di un P.G.T. che non recepisce o quantomeno chiarisce diffusamente e convincentemente le ragioni del mancato adeguamento alle indicazioni e indirizzi prevalenti, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, espressi dalla Regione in fase di valutazione della compatibilità dell’adottato P.G.T. rispetto al P.T.R.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1532 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che in materia di ricorso collettivo per conseguire il pagamento di differenze retributive da parte di personale in regime di rapporto di lavoro non privatizzato è inammissibile il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e all'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse degli stessi e l'omogeneità e non confliggenza dell'interesse dei singoli; inoltre è (parimenti) inammissibile il ricorso collettivo che non contenga la specifica indicazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, in tal modo precludendo al giudice amministrativo di entrare nel merito della pretesa e quindi anche di esperire l'eventuale attività istruttoria necessaria per valutare la fondatezza della domanda.
Aggiunge il TAR Milano che anche la precisazione delle spettanze asseritamente dovute rappresenta una condizione di ammissibilità dell’azione, in quanto, stante l'unicità del giudizio amministrativo, il giudice non può limitarsi a pronunciare soltanto la condanna al pagamento delle somme dovute in via generica, rimettendo ad altro giudizio la quantificazione del dovuto, ma è tenuto a condannare la pubblica amministrazione al pagamento del quantum spettante a ciascun interessato che abbia proposto ricorso.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1540 del 20 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato ritiene che la riattivazione del procedimento di notificazione effettuata spontaneamente dalla ricorrente cha ha operato una prima notifica nulla produce gli stessi effetti della rinnovazione della notifica concessa dal giudice entro un termine perentorio: ove conclusa con esito positivo sana la nullità della notificazione con effetti retroattivi; nel caso in cui, però, la seconda notifica sia effettuata a termine decorso è necessario comunque accertare l’imputabilità alla parte della nullità della prima notificazione.
A distinguere la spontanea rinnovazione e la rinnovazione per ordine del giudice, per il Consiglio di Stato, è il momento in cui avviene siffatta verifica dell’imputabilità: nel primo caso quando la notifica è già (ri)attivata e, di solito, perfezionatasi, nel secondo, prima della concessione del termine per la rinnovazione della notifica; la ricorrente, dunque, che prima dell’udienza ha avuto conoscenza della nullità della notificazione, ha facoltà di procedere alla riattivazione del procedimento notificatorio, senza attendere la concessione di un termine dal giudice; spetterà, poi, comunque, al giudice valutare l’imputabilità della nullità (della prima notifica) alla parte e, se il giudizio dà esito negativo, dichiarare l’irricevibilità del ricorso per tardività.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3732 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 25 del 21 giugno 2018 è pubblicata la delibera della Giunta Regionale 18 giugno 2018 - n. XI/238, recante “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”.



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 138 del 16 giugno 2018 è pubblicato l’Accordo del 22 febbraio 2018 , ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione dell'allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ed edilizie ad integrazione degli Accordi del 4 maggio e del 6 luglio 2017 concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.


Il TAR Milano precisa che all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi. E ciò in quanto l’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all’Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1534 del 18 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, l’appalto del servizio di riparazione dei veicoli non è un appalto di servizi di natura tecnica e intellettuale, bensì un appalto di servizi con caratteristiche standardizzate, per il che può essere utilizzato per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1378 del 31 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano è illegittima l’approvazione dell'aggiornamento e revisione del piano cave ove la deliberazione di adozione del piano non sia stata pubblicata sul sito dell’ente e sulla stampa, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r. n. 14/1998.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1377 del 31 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene che, nell’ambito di un procedimento di evidenzia pubblica, il mero decorso del tempo non può consentire al concorrente di non dichiarare la sentenza di condanna, essendo a tal fine necessaria una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, a cui l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria in ordine all’estinzione del reato.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1486 del 12 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.