Secondo il TAR Milano, l’appalto del servizio di riparazione dei veicoli non è un appalto di servizi di natura tecnica e intellettuale, bensì un appalto di servizi con caratteristiche standardizzate, per il che può essere utilizzato per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1378 del 31 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene inammissibile l’impugnazione avverso il criterio di scelta del contraente; l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando di gara o di concorso, o della lettera di invito a prendere parte ad una procedura selettiva, deve essere limitato esclusivamente a quelle concernenti i requisiti di partecipazione impeditive dell'ammissione dell'interessato alla medesima procedura selettiva o che impongano, ai fini della partecipazione, oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati ai caratteri della gara e che comportino, quindi, l'impossibilità, per l'interessato, di accedere alla procedura.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 913 del 4 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia, dopo aver ammesso l’immediata impugnabilità del bando in presenza della contestata metodologia di aggiudicazione del prezzo più basso, afferma l’illegittimità dell’adozione del criterio suindicato con riferimento a una gara avente ad oggetto il servizio di manutenzione e riparazione di automezzi, in relazione alla sostanza prestazionale dei servizi richiesti, involgenti l’impiego di eterogenee professionalità e, al contempo, di diversificate attività di intervento manutentivo, a carattere sia ordinario, che straordinario.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1449 del 18 dicembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.