Si allegano le Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19


Si informa che l'Ordine degli Avvocati di Como ha prorogato fino al 9 marzo 2020 compreso la sospensione dell'attività di formazione, già deliberata in data 24 febbraio 2020; pertanto, l’incontro formativo su “Regime giuridico del demanio stradale: gestione e responsabilità” (relatori: avv. Domenica Condello e avv. Mario Lavatelli) fissato per il 6 marzo 2020 è rinviato a data da destinarsi.


Il TAR Brescia ritiene legittima una delibera comunale con la quale si stabilisce che, per ottenere la concessione e l’utilizzo di spazi pubblici da parte dei privati, è obbligatorio allegare alla domanda una dichiarazione esplicita che contenga, oltre a una pluralità di impegni del richiedente, l’affermazione “di riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 166 del 26 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri




L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia il seguente principio di diritto in relazione al tema della tutela degli interessi diffusi e all’astratta ammissibilità dell’azione di annullamento introdotta dalle associazioni esponenziali: «Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso».

L’Adunanza Plenaria aggiunge inoltre, quanto al profilo della omogeneità dell’interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata, che:
«E’ ben noto al Collegio quanto affermato da questa Adunanza plenaria con la decisione n. 9/2015, a mente della quale “E’, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150)”.
L’affermazione deve però essere rettamente intesa, in coerenza con quanto sin qui detto, in guisa da evitare che in casi come quello di specie (in cui accanto agli interessi diffusi, coagulatisi nella loro dimensione collettiva in capo all’associazione, convivono interessi legittimi in senso proprio dei singoli) si finisca per porre a raffronto, in nome del requisito dell’omogeneità, gli interessi indistinti e diffusi nella comunità o categoria, con i plurimi interessi legittimi individuali, posto che, com’anzi detto, la tipologia e la natura degli interessi in questione restano ontologicamente distinti.
L’omogeneità dell’interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata è infatti requisito consunstanziale dell’interesse collettivo tutelato, inteso quale aggregazione di interessi diffusi oggettivamente assonanti secondo la valutazione che ne fa il giudicante; per converso, l’omogeneità non è requisito che debba riferirsi agli interessi legittimi individuali.
Trasferita sul piano pratico, l’affermazione può tradursi nel senso che non è affatto necessario che la tutela dell’interesse collettivo ridondi anche in un materiale ed effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria che, in relazione agli atti contestati, vantino un interesse individuale, concreto e qualificato».

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, I, n. 6 del 20 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 042I del 14 febbraio 2020 sono pubblicate le “Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte”, adottate dalla Corte di Giustizia UE il 10 dicembre 2019, che abrogano e sostituiscono le istruzioni pratiche del 25 novembre 2013 ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.





Il TAR Milano rigetta una eccezione di tardività con riferimento al deposito di una memoria difensiva avvenuto nella mattinata del sabato e precisa che:
«Come previsto dall’art. 52, co. 5, cod. proc. amm., i termini a ritroso che scadono nella giornata di sabato continuano a scadere in tale giorno e non nel giorno antecedente, non valendo per gli stessi la regola di equiparazione del sabato alla domenica. Va evidenziato che, mentre la proroga del termine scadente in un giorno festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione in molteplici disposizioni, di pari portata non può invece essere considerata la regola di equiparazione del sabato al giorno festivo, prevista dall’art. 155 c.p.c. e dall’art. 52, co. 5, d.lgs. n. 104/2010, “dovendosi alla stessa riconoscere carattere eccezionale, atteso che la sua validità è limitata ai soli atti processuali svolti fuori dall'udienza e solo per i termini che si calcolano in avanti (e non a ritroso)” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6443)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 362 del 24 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Si informa che l'Ordine degli Avvocati di Varese ha disposto la sospensione degli eventi formativi per la corrente settimana; pertanto, l’incontro formativo su “Accordi e contratti per la rigenerazione urbana”, fissato per venerdì 28 febbraio 2020 a Varese via Brambilla 15 – Collegio De Filippi, è rinviato a data da destinarsi.


Il Consiglio di Stato, con riferimento all’orario da rispettare nel giorno di scadenza, osserva che l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo e il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24:00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1137 del 13 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Si ricorda che venerdì 28 febbraio 2020, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, a Varese via Brambilla 15 – Collegio De Filippi, si terrà l’incontro formativo su “Accordi e contratti per la rigenerazione urbana”  (relatori: prof. Emanuele Boscolo e avv. Maria Cristina Colombo).

La partecipazione per gli iscritti alla Camera Amministrativa dell'Insubria nonché per gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Varese è gratuita e le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera.


Il TAR Milano, a fronte di una domanda di annullamento di una convenzione urbanistica per dolo della parte pubblica, osserva preliminarmente che non sussistono regole preclusive alla possibilità di inserire impegni aggiuntivi che sono, quindi, rimessi alla volontà delle parti e alla verifica di meritevolezza rispetto all’intesse pubblico che si intende perseguire; il TAR rigetta poi nel merito la domanda annullamento degli atti negoziali esaminando l’istituto del dolo omissivo e del silenzio relativo ad informazioni di cui si impone la comunicazione secondo il canone di buona fede precontrattuale ex articolo 1337 c.c. nonché valutando il nesso di causalità tra il silenzio di una parte e l’errore in cui l’altra asserisce di essere incorsa anche tenendo conto delle condizioni soggettive delle stesse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 323 del 18 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Il TAR Milano, con riferimento alla distinzione delle offerte migliorative dalle varianti progettuali, precisa che: «Le prime consistono in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni. Le seconde, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante previsione contenuta nel bando di gara ed individuazione dei requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla pubblica amministrazione (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, Sez., V, 20 febbraio 2014, n. 819; Id., 7 luglio 2014, n. 3435; Id., Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Id., Sez. V, 14 maggio 2018, n. 2853; Id., Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097; Id., Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 374). Ne deriva che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza, tuttavia, alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., Consiglio di Stato, Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1923) e che, invece, non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497). Nell’ambito, poi, della gara da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5655), anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 272 del 7 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano dichiara illegittima una previsione di un PGT che stabilisce uno standard pari a 85 mq/abitante, superiore a quello indicato dall’art. 9, comma 3, della l.r. n. 12 del 2005 e anche più elevato di quello già stabilito dal previgente strumento urbanistico, nonostante il territorio comunale fosse già dotato di molte aree a servizi e una buona parte degli stessi non fosse stata ancora attuata.
Precisa il TAR che ciò appare coerente con la giurisprudenza secondo la quale il comune è tenuto a motivare in maniera idonea e congrua sulle ragioni che impongono l’aumento degli standard rispetto alle previsioni normative, in caso contrario risultando illegittima una tale scelta; difatti, la motivazione rafforzata deve investire il complesso delle previsioni urbanistiche di sovradimensionamento e deve, quindi, chiarire perché il comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 305 del 13 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia, dopo aver richiamato le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, secondo cui “[l]a rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (v. paragrafo 3.6), precisa che:
«(b) la suddetta indicazione appare condivisibile, nell’interesse della concorrenza, in quanto non vi è motivo di non ammettere i contraenti uscenti e gli operatori economici invitati e non risultati affidatari nelle gare precedenti, quando qualunque impresa può partecipare alla nuova gara in condizione di sostanziale parità con tutti i concorrenti;
(c) il principio di rotazione deve invece essere applicato quando i posti disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati è utile, in quanto impedisce la formazione di una rendita di posizione, e libera la stazione appaltante dai legami e dai condizionamenti derivanti dai rapporti pregressi, livellando nuovamente il terreno della competizione;
(d) dove queste esigenze non sussistono, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati non aggiunge efficienza al mercato, ma sottrae opzioni alla stazione appaltante. Se l’aggiunta di un concorrente marginale non comporta problemi di gestibilità della procedura, in quanto la partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dal numero, e la selezione si colloca interamente a valle della richiesta di partecipazione, i precedenti rapporti di alcuni soggetti economici con la stazione appaltante risultano inevitabilmente diluiti, e in definitiva perdono ogni potere di interferenza nella nuova gara» (fattispecie relativa a gara relativa al servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 82 del 31 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato con riferimento alla cessione volontaria dell’immobile oggetto di procedura di esproprio, precisa che:
«L’istituto può essere ricondotto al genus dei c.d. contratti ad oggetto pubblico, che si diversifica dai normali contratti di compravendita di diritto privato per una serie di imprescindibili elementi costitutivi che la giurisprudenza ha individuato:
- nell’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità mediante decreto di esproprio;
- nella preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerte ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971;
-nel prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione.
Ove non siano riscontrabili tutti i ridetti requisiti, non potendosi astrattamente escludere che l’amministrazione abbia inteso perseguire una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita, al negozio traslativo non possono collegarsi gli effetti tipici della cessione volontaria disciplinata dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971, ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene acquisito dall’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445; id., 27 luglio 2016, n. 3391; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; id., 22 maggio 2009, n. 11955)».

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 705 del 28 gennaio 2020.
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Il TAR Milano, in ordine alla violazione dell’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, precisa che:
«- l’obbligo dichiarativo sussiste in capo al concorrente in base al citato art. 80, comma 5, del d.l.vo 2016 n. 50 e riguarda indistintamente ogni vicenda pregressa concernente fatti risolutivi, errori o altre negligenze comunque rilevanti ai fini della formulazione del giudizio di affidabilità, in coerenza con i generali principi di lealtà e affidabilità contrattuale, posti a presidio dell’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali facenti capo alla pubblica amministrazione;
- consolidata giurisprudenza evidenzia che “... non essendo configurabile in capo all’impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla Stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di competenza...” (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192);
- la gravità dell’evento deve essere valutata dall’amministrazione e ciò presuppone che l’operatore economico dichiari tale evento e si rimetta alla valutazione della stazione appaltante, viceversa l’omissione di tale dichiarazione non consente all’amministrazione di effettuare la valutazione di affidabilità professionale dell’impresa;
- ecco, allora, che, nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le fattispecie comprese nell’art. 80 comma 5 e oggetto dell’obbligo dichiarativo, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (cfr. in argomento, fra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548, nonché Consiglio di Stato, sez. III, n. 4019/2016; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 834/2016; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4219/2016);
- né sussiste la possibilità che l'omissione sia sanata attraverso il soccorso istruttorio, il quale non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni radicalmente mancanti - pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 9/2014; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4219/2016; Consiglio di Stato, sez. n. 927/2015; più recentemente Consiglio di Stato, sez. III, n. 3628 del 13/06/2018);».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 124 del 22 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Il TAR Milano, con riferimento alla VAS nel procedimento di approvazione del PTCP, precisa che l’obbligo di ripetere la VAS può ragionevolmente prospettarsi solo a fronte di modificazioni apportate allo strumento tali da determinare un maggior impatto sull’ambiente delle scelte di piano, mentre nessuna necessità di ripetere la procedura valutativa può ravvisarsi laddove, in sede di approvazione, si introducano misure finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 285 del 10 febbraio 2020.
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