Il TAR Milano, a fronte di un affidamento sottosoglia di un servizio di manutenzione e gestione in house providing di un centro sportivo che non si pone all’esito di una procedura aperta al mercato, sicché sottoposto al principio di rotazione ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, osserva:
<<- vale ribadire che il principio di rotazione - che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte - trova fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 05/04/2022, n. 2525), avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (Consiglio di Stato, sez. V, 17/01/2019 n. 435);
- il principio ha una chiara valenza sostanziale perché è diretto ad evitare la creazione dì rendite di posizione ovvero evitare che la stazione appaltante affidi la commessa sempre allo stesso affidatario o, in relazione ad un procedimento ad inviti, rivolga-la propria attenzione sempre alla stessa platea di concorrenti (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 31/05/2018, n. 3627);
- non solo, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, si applica nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, 11/03/2021, n. 531 che richiama anche la line guida Anac n. 4);>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 500 del 27 febbraio 2023.





Secondo il TAR Brescia:
<<Il principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituisce il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere quali operatori economici invitare a una procedura negoziata, evitando, così, la formazione di rendite di posizione.
Proprio per impedire che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici, il legislatore ha deciso di imporre il rispetto del principio de quo già nella fase degli inviti con la conseguenza che la partecipazione del precedente affidatario riveste carattere eccezionale e deve essere congruamente motivata.
La rotazione non è, tuttavia, necessaria qualora la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis Consiglio di Stato sez. III – 04 febbraio 2020, n. 875). Lo spazio di applicazione del principio de quo è, quindi, circoscritto agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate in cui la Stazione Appaltante limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici, con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa. In tal caso, infatti, l'ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza.
Indicazione, questa, che compare anche nelle linee guida dell’ANAC numero 4, nella versione adottata con delibera del 10 luglio 2019 n. 636. Al paragrafo 3.6 si legge, tra l’altro, che «la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione».>>
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 304 del 29 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Brescia, la rotazione prevista dall’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 4/2016 non è imposta qualora la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 04/02/2020, n. 875); indicazione, questa, che compare anche nelle linee guida dell’ANAC numero 4, nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206.

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1004 del 2 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che dall’attuale contesto normativo e giurisprudenziale lo spazio di applicazione del principio di rotazione risulta circoscritto:
<<i) sul piano oggettivo agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici con conseguente non operatività nelle diverse ipotesi in cui la procedura sia aperta a tutti gli operatori del settore o a coloro che rispondono positivamente ad una manifestazione preventiva di interesse alla partecipazione alla stessa; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza;
ii) sul piano soggettivo ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui, come già evidenziato, si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 881 del 6 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene che vada rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, imposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, anche nel caso di un sondaggio di mercato avviato da un comune, attraverso la piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia, indirizzato a tutti gli operatori economici e prodormico all’affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1446 del 27 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Secondo il TAR Brescia, «Il principio di rotazione deve essere bilanciato con il principio di concorrenza. Pertanto, la rotazione può essere considerata necessaria solo quando i posti disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati è utile, in quanto impedisce la formazione di una rendita di posizione, e libera la stazione appaltante dai legami e dai condizionamenti derivanti dai rapporti pregressi, livellando il terreno della competizione.
40. Se non vi sono le esigenze sopra descritte, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati non aggiunge efficienza al mercato, ma sottrae opzioni alla stazione appaltante. Quando l’arrivo un concorrente marginale non comporta problemi di gestibilità della procedura, perché la partecipazione è aperta a tutti i soggetti in possesso di determinati requisiti, senza necessità di una preventiva selezione, i rapporti intrattenuti in passato da alcuni soggetti con la stazione appaltante risultano inevitabilmente diluiti, e in definitiva perdono ogni capacità di interferenza nella nuova gara».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 209 del 9 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia, dopo aver richiamato le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, secondo cui “[l]a rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (v. paragrafo 3.6), precisa che:
«(b) la suddetta indicazione appare condivisibile, nell’interesse della concorrenza, in quanto non vi è motivo di non ammettere i contraenti uscenti e gli operatori economici invitati e non risultati affidatari nelle gare precedenti, quando qualunque impresa può partecipare alla nuova gara in condizione di sostanziale parità con tutti i concorrenti;
(c) il principio di rotazione deve invece essere applicato quando i posti disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati è utile, in quanto impedisce la formazione di una rendita di posizione, e libera la stazione appaltante dai legami e dai condizionamenti derivanti dai rapporti pregressi, livellando nuovamente il terreno della competizione;
(d) dove queste esigenze non sussistono, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati non aggiunge efficienza al mercato, ma sottrae opzioni alla stazione appaltante. Se l’aggiunta di un concorrente marginale non comporta problemi di gestibilità della procedura, in quanto la partecipazione è aperta a tutti, indipendentemente dal numero, e la selezione si colloca interamente a valle della richiesta di partecipazione, i precedenti rapporti di alcuni soggetti economici con la stazione appaltante risultano inevitabilmente diluiti, e in definitiva perdono ogni potere di interferenza nella nuova gara» (fattispecie relativa a gara relativa al servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi aziendali).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 82 del 31 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Brescia va confermato il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia”; precisa il TAR che il principio di rotazione – che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte – è finalizzato a evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato; pertanto, anche al fine di scoraggiare pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.
Secondo il TAR rileva quindi il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura: per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito del precedente affidatario, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 599 del 27 giugno 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.