Il TAR Milano ricorda che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’errata indicazione delle particelle espropriande non è ex se causa di illegittimità, qualora tali vizi non determinino incertezza assoluta e non impediscano la corretta individuazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'inesatta individuazione del frazionamento delle particelle catastali interessate dall'espropriazione per pubblica utilità non inficia la legittimità della procedura espropriativa stessa; l'inesatta indicazione degli estremi d'immobili oggetto di espropriazione, quando non generi incertezze, al più dà luogo ad errori materiali che possono essere rettificati in ogni momento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2321 del 26 luglio 2024


Il TAR Milano precisa che la posizione maggioritaria in giurisprudenza, cui il Collegio aderisce, considera in nuce non applicabile l’art. 21 octies comma 2 L. 241/1990 all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera di pubblica utilità. Invero l’art. 16 D.P.R. 327/2001 disciplina in termini estremamente dettagliati la notifica di detta attivazione procedimentale e la necessaria garanzia della piena possibilità di partecipazione del privato, rendendo di fatto evidente come il proprietario del bene oggetto di esproprio debba indefettibilmente essere reso edotto delle modalità realizzative dell’opera che la PA intende porre in essere sui suoi beni, e posto nell’effettiva possibilità di interloquire sulle stesse, con ciò attribuendo all’avviso un ruolo non meramente formale, bensì a tutti gli effetti sostanziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1015 del 24 aprile 2023.



Il TAR Milano rammenta che:
<< secondo la giurisprudenza ormai pacifica (cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. II, Sent. 16-03-2022, n. 734, con la giurisprudenza ivi citata), la mancata emanazione dell'atto finale ablatorio nei termini di legge, con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile e sua trasformazione in opera pubblica, configura un illecito permanente della P.A., stante l'impossibilità di ricorrere all'istituto dell'occupazione acquisitiva, ormai definitivamente espunta dall'ordinamento (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 03/06/2021, n. 1371).
15.4) In siffatte evenienze ... accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione da parte dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a porre fine al comportamento illecito (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 29.05.2015, n. 505), rimanendo impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte dell’Amministrazione stessa, essendo in ultima analisi rimesso a quest’ultima l’opzione per l’acquisizione o la restituzione dell’area (cfr. TAR Reggio Calabria, 28.04.2022, n. 294), non risultando neppure esclusa la possibilità che tra le parti intervenga una definizione contrattuale dell’assetto proprietario del bene (cfr. TAR Lazio, Roma, II-bis 12/05/2022, n. 5915), sì da adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, in maniera coerente sotto il profilo ordinamentale.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1808 del 27 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che la procedura di acquisizione di cui all’art. 42-bis del DPR 327/2001 è ammissibile non solo quando all’origine dell’occupazione e della trasformazione degli immobili vi sia una dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’espropriazione, ma in ogni situazione in cui l’amministrazione abbia individuato un preciso interesse pubblico, dal quale sia derivata la necessità dell’occupazione e della trasformazione (v. CS Ap 18 febbraio 2020 n. 5); non è quindi rilevante stabilire se la procedura espropriativa sia stata promossa, e a che punto sia arrivata, perché ai fini dell’applicazione dell’art. 42-bis del DPR 327/2001 è sufficiente accertare la presenza di una preventiva valutazione di interesse pubblico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 22 del 12 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia osserva che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto della retrocessione totale ove, ancorché la richiesta di retrocessione sia fondata sulla mancata realizzazione dell’opera pubblica, non sussista a monte un procedimento espropriativo; il che accade ove le cessioni dei beni siano da qualificarsi come contratti di diritto privato e cioè siano intervenute difettando la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell’indennità di espropriazione e quindi senza l’apertura di una formale procedura espropriativa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 965 del 17 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che «Solo in presenza di un progetto definitivo o esecutivo che ne definisca ogni aspetto tecnico e che sia corredato dell’impegno di spesa necessario all’esecuzione dell’opera pubblica può ritenersi sussistere il presupposto necessario per poter dichiarare la pubblica utilità dell’opera stessa e, dunque, procedere all’espropriazione delle aree necessarie alla sua realizzazione. Non è, dunque, legittima l’inclusione, tra le aree da acquisire, di quelle per cui non può ancora ritenersi intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, non avendo formato oggetto di un progetto definitivo approvato le opere che andranno ad insistere su di esse».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 2 del 4 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato con riferimento alla cessione volontaria dell’immobile oggetto di procedura di esproprio, precisa che:
«L’istituto può essere ricondotto al genus dei c.d. contratti ad oggetto pubblico, che si diversifica dai normali contratti di compravendita di diritto privato per una serie di imprescindibili elementi costitutivi che la giurisprudenza ha individuato:
- nell’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità mediante decreto di esproprio;
- nella preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerte ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971;
-nel prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione.
Ove non siano riscontrabili tutti i ridetti requisiti, non potendosi astrattamente escludere che l’amministrazione abbia inteso perseguire una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita, al negozio traslativo non possono collegarsi gli effetti tipici della cessione volontaria disciplinata dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971, ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene acquisito dall’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2019, n. 7445; id., 27 luglio 2016, n. 3391; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1534; id., 22 maggio 2009, n. 11955)».

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 705 del 28 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che la retrocessione parziale del bene espropriato presuppone un provvedimento dell'Amministrazione volto a dichiarare l'inservibilità del bene per lo scopo che ne ha determinato l'espropriazione, o comunque la manifestazione di tale volontà, anche a mezzo di acta concludentia, con valenza costitutiva del diritto alla restituzione del bene già espropriato, ma non utilizzato; in altri termini, la dichiarazione di inservibilità dei beni all'opera pubblica è il frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione, di fronte alla quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo; il diritto soggettivo alla retrocessione parziale dei beni nasce soltanto se la stessa amministrazione abbia dichiarato, appunto, che quei beni non servono più all'opera pubblica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1812 in data 1 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.



Secondo il TAR Brescia il decreto di esproprio pronunciato al di là dei termini della dichiarazione di pubblica utilità non può considerarsi nullo, ma deve qualificarsi come illegittimo, con conseguente necessità d’impugnazione entro i termini di decadenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 1130 del 29 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.