Il TAR Brescia osserva che non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto della retrocessione totale ove, ancorché la richiesta di retrocessione sia fondata sulla mancata realizzazione dell’opera pubblica, non sussista a monte un procedimento espropriativo; il che accade ove le cessioni dei beni siano da qualificarsi come contratti di diritto privato e cioè siano intervenute difettando la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell’indennità di espropriazione e quindi senza l’apertura di una formale procedura espropriativa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 965 del 17 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la retrocessione parziale del bene espropriato presuppone un provvedimento dell'Amministrazione volto a dichiarare l'inservibilità del bene per lo scopo che ne ha determinato l'espropriazione, o comunque la manifestazione di tale volontà, anche a mezzo di acta concludentia, con valenza costitutiva del diritto alla restituzione del bene già espropriato, ma non utilizzato; in altri termini, la dichiarazione di inservibilità dei beni all'opera pubblica è il frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione, di fronte alla quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo; il diritto soggettivo alla retrocessione parziale dei beni nasce soltanto se la stessa amministrazione abbia dichiarato, appunto, che quei beni non servono più all'opera pubblica.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1812 in data 1 agosto 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.