In un ricorso contro un PTCP, è stata eccepita la sopravvenuta carenza di interesse per mancata impugnazione di una variante al PTCP adottata in corso di causa, che ha riprodotto l’inserimento dell’area nella rete ecologia provinciale. Il TAR Brescia ritiene che la mancata impugnazione della variante al PTCP non determini l’improcedibilità del ricorso, in quanto tale variante era finalizzata al mero aggiornamento dello strumento urbanistico; in effetti, il PTCP, in quanto strumento dinamico di indirizzo territoriale, richiede progressivi aggiornamenti per essere costantemente adeguato ai contenuti degli atti di programmazione e pianificazione sovraordinati. Le varianti di aggiornamento, previste dallo stesso PTCP sono il veicolo che, da un lato, permette il recepimento delle previsioni del livello pianificatorio superiore e delle sopravvenute direttive regionali, e dall’altro consente la sostituzione dell’apparato cartografico con tavole aventi maggiore definizione. Lo scopo è di migliorare la certezza del diritto per la pianificazione comunale. Non vi sono quindi mutamenti di indirizzo su iniziativa propriamente provinciale, e neppure nuove ragioni che la Provincia ritenga di porre a fondamento delle scelte già effettuate; sotto il profilo processuale, questo significa che la variante è neutra rispetto all’interesse al ricorso. Pertanto, non è possibile far ricadere sui ricorrenti l’onere di integrare o di estendere le impugnazioni già proposte. L’eventuale accoglimento del ricorso avrà effetti automaticamente caducanti sulla disciplina oggetto di contestazione, indipendentemente dalla fonte di cognizione in cui sia stata nel frattempo collocata.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 621 del 8 luglio 2024


Il TAR Milano ricorda che le previsioni riguardanti la tutela del paesaggio provinciale possiedono una efficacia prescrittiva e prevalente in quanto appaiono certamente riconducibili al novero delle previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; anche in relazione alla difesa del territorio, e in particolare per gli aspetti relativi alla componente idrogeologica, è riconosciuta efficacia prevalente alle linee di intervento, nonché alle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento stabilite attraverso il P.T.C.P. D’altra parte, il riconoscimento della possibilità per il P.T.C.P. di dettare siffatte previsioni appare del tutto rispondente alle finalità stesse dello strumento di pianificazione provinciale, cui l’art. 15 della legge regionale n. 12/2005 attribuisce un ruolo di rilievo in tema di conservazione dei valori ambientali e paesaggistici e di rispetto dell’assetto idrogeologico del territorio. L’individuazione degli ambiti di rilievo paesaggistico e le linee di intervento in relazione all’assetto idrogeologico costituiscono oltretutto scelte che involgono interessi di carattere sovracomunale, ambientali, paesaggistici e di difesa del territorio, la cui tutela è stata affidata dalla legge regionale n. 12/2005 – in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, comma primo, Cost. – alla regione e alle province. Questi interessi sono dunque presi in considerazione dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati da tali enti (P.T.R. e P.T.C.P.) e si sovrappongono agli interessi di carattere urbanistico la cui tutela è principalmente affidata ai Comuni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2921 del 1 dicembre 2023


Il TAR Milano, dopo aver ricordato che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l.r. n. 12/2005 “Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa Provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”, osserva che:
<<2.2. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “la valutazione di compatibilità del PGT rispetto al PTCP non può essere intesa come limitata ad un mero riscontro della conformità estrinseca del piano comunale alle previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente del piano provinciale.
Inteso in tal modo, infatti non soltanto il rapporto di collaborazione istituzionale fra i due enti verrebbe del tutto svilito, ma neppure si comprenderebbe il senso della previsione contenuta nel comma di apertura dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2005. Detta prescrizione, infatti, pone in luce la portata teleologicamente orientata della valutazione che fa capo alla Provincia, nel senso di valorizzare l'accertamento dell'idoneità dell'atto comunale al raggiungimento degli obiettivi del piano di coordinamento” (cfr. T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza n. 1440 del 25.5.2012).>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 229 del 25 gennaio 2023.


Il TAR Milano precisa che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione prevedere aree agricole anche oltre i limiti stabiliti dal PTCP metropolitano e ricorda che, secondo la più recente evoluzione giurisprudenziale (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.02.2021 n. 459), all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (Consiglio di Stato, IV, 21.12.2012, n. 6656; TAR per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 14.02.2020, n. 309). E ciò in quanto, come affermato dalla Sezione, “l’urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano, appunto, quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione” (TAR per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 14.02.2020, n. 309; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, IV, 10.05.2012, n. 2710; TAR Lombardia, Milano, II, 18.06.2018, n. 1534).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1975 del 8 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano, l’individuazione delle aree idonee all’ubicazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e dei criteri e delle modalità di autorizzazione degli stessi spetta esclusivamente alla Conferenza unificata, fermo restando, in capo alle Regioni, il potere di indicare aree non idonee a ospitare siffatti impianti. Nessuna competenza in tale ambito viene invece attribuita alle Province. Conseguentemente la disposizione di un PTCP che esclude la possibilità di insediare i descritti impianti a biogas (ricompresi nell’ambito applicativo del D.Lgs. 387/2003) in determinate porzioni del territorio provinciale risulta illegittima in quanto viziata da incompetenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1206 del 25 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano accoglie un ricorso della Città metropolitana e annulla il PGT di un Comune nella parte in cui non si è conformato al PTCP nella definizione delle aree agricole strategiche.
Il TAR osserva al riguardo che
<<la disposizione di cui all'art. 15, comma 4, della L.R. n. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, esordisce affermando che "Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce ... gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico".
Dalla chiara formulazione della norma si evince, da un lato, che la definizione degli ambiti in questione spetta al PTCP, del quale costituisce contenuto obbligatorio, dall'altro lato che alla scelta sono chiamati a concorrere i Comuni, in ragione della loro competenza primaria, espressamente riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione, nell'esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle in materia di governo del territorio. Pertanto, nella definizione ad opera della Provincia degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, al coinvolgimento dei Comuni va assicurato un valore sostanziale, anche se le proposte dei Comuni non rivestono carattere vincolante.
3.4 Ne consegue che in fase di adozione del PTCP spetta ai Comuni solo un potere di proporre modifiche alle aree strategiche proposte dalla Provincia, facoltà di cui nel caso di specie il Comune non si è avvalso e che, se ha approvato il PGT nelle more dell’approvazione del PTCP, deve effettuare una modifica al PGT dopo l’approvazione del PTCP per conformarvisi>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 414 del 21 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ribadisce che, nel perseguimento degli obiettivi di tutela stabiliti dal P.T.R. e a protezione dei valori paesaggistici ivi indicati, ben possa il P.T.C.P. introdurre ulteriori disposizioni, destinate a prevalere immediatamente sugli strumenti comunali, riferite anche ad aree e a beni che non siano stati direttamente e specificamente individuati dal P.T.R. D’altra parte, il riconoscimento della possibilità per il P.T.C.P. di dettare siffatte previsioni appare del tutto rispondente alle finalità stesse dello strumento di pianificazione provinciale, cui l’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce un ruolo di rilievo in tema di conservazione dei valori ambientali e paesaggistici (cfr.: T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, 8 ottobre 2014, n. 2423). L’individuazione degli ambiti destinati a far parte della Rete verde costituisce oltretutto scelta che involge interessi di carattere sovracomunale, ambientali e paesaggistici, la cui tutela è stata affidata dalla legge regionale n. 12 del 2005 – in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, comma primo, della Costituzione – alla Regione e alle Province. Questi interessi sono dunque presi in considerazione dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati da tali enti (P.T.R. e P.T.C.P.) e si sovrappongono agli interessi di carattere urbanistico la cui tutela è principalmente affidata ai Comuni (Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.1.2020, n. 379; T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. II, 23.7.2020, n. 1433; Id., 30.6.2017, n. 1474; Id., 5.4.2017, n. 798).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2517 del 11 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, dopo aver premesso che
<<in base all’art. 2, co. 4, della legge regionale n. 12 del 2005, il Piano Territoriale Regionale e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della stessa legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante. Il modello delineato dalla legge regionale prevede che i piani collocati al livello superiore non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio. Ciò naturalmente non può azzerare il potere pianificatorio dei Comuni, la cui partecipazione deve essere quindi assicurata e non può essere puramente nominale, essendo precluso a Regioni e Province trasformare i poteri comunali in ordine all’uso del territorio in funzioni meramente consultive prive di reale incidenza, o in funzioni di proposta o ancora in semplici attività esecutive>>;
precisa che:
<<Nel perseguimento degli obiettivi di tutela stabiliti dal P.T.R. e a protezione dei valori paesaggistici ivi indicati, questa Sezione ha ritenuto che il P.T.C.P. ben possa introdurre ulteriori disposizioni, destinate a prevalere immediatamente sugli strumenti comunali, riferite anche ad aree e a beni che non siano stati direttamente e specificamente individuati dal P.T.R. D’altra parte, il riconoscimento della possibilità per il P.T.C.P. di dettare siffatte previsioni appare del tutto rispondente alle finalità stesse dello strumento di pianificazione provinciale, cui l’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce un ruolo di rilievo in tema di conservazione dei valori ambientali e paesaggistici>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1392 del 8 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il Piano Territoriale Regionale e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della stessa legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante; il modello delineato dalla legge regionale prevede che i piani collocati al livello superiore non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio; ciò naturalmente non può azzerare il potere pianificatorio dei Comuni, la cui partecipazione deve essere, quindi, assicurata e non può essere puramente nominale, essendo precluso a Regioni e Province trasformare i poteri comunali in ordine all’uso del territorio in funzioni meramente consultive prive di reale incidenza o in funzioni di proposta o ancora in semplici attività esecutive.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 877 del 6 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che «Come già evidenziato da questa Sezione in plurime occasioni (sentenze 23 luglio 2020, n. 1433; 16 marzo 2020, n. 489; 30 giugno 2017, n. 1474; 15 dicembre 2017, n. 2394) le previsioni riguardanti la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, possiedono una efficacia prescrittiva e prevalente in quanto appaiono certamente riconducibili al novero delle “previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77”, di cui alla lett. a dell’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005.
Difatti, l’art. 77 richiede la conformazione di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica agli “obiettivi” e alle “misure generali” di tutela paesaggistica, con facoltà di introdurre “previsioni conformative di maggiore definizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PTR”. La disposizione normativa non contiene, invero, alcun riferimento ad aree o a specifici beni di rilevanza paesaggistica, ma solo a “obiettivi”, “misure generali” e “valori paesaggistici” indicati dal P.T.R. (cfr. sul punto in maniera specifica, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 giugno 2017, n. 1474).
Deve quindi ritenersi che, nel perseguimento degli obiettivi di tutela stabiliti dal P.T.R. e a protezione dei valori paesaggistici ivi indicati, ben possa il P.T.C.P. introdurre ulteriori disposizioni, destinate a prevalere immediatamente sugli strumenti comunali, riferite anche ad aree e a beni che non siano stati direttamente e specificamente individuati dal P.T.R.
D’altra parte, il riconoscimento della possibilità per il P.T.C.P. di dettare siffatte previsioni appare del tutto rispondente alle finalità stesse dello strumento di pianificazione provinciale, cui l’articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce un ruolo di rilievo in tema di conservazione dei valori ambientali e paesaggistici (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 8 ottobre 2014, n. 2423).
L’individuazione degli ambiti destinati a far parte della Rete verde costituisce oltretutto scelta che involge interessi di carattere sovracomunale, ambientali e paesaggistici, la cui tutela è stata affidata dalla legge regionale n. 12 del 2005 – in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, comma primo, della Costituzione – alla Regione e alle Province. Questi interessi sono dunque presi in considerazione dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati da tali enti (P.T.R. e P.T.C.P.) e si sovrappongono agli interessi di carattere urbanistico la cui tutela è principalmente affidata ai Comuni (Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2020, n. 379; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 luglio 2020, n. 1433; 30 giugno 2017, n. 1474; 5 aprile 2017, n. 798)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2492 del 14 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il Consiglio di Stato: «7. Il sistema della pianificazione territoriale urbanistica successivo alla riforma costituzionale del 2001, caratterizzato dalle leggi regionali c.d. di “seconda generazione” si presenta in maniera ben diversa da quello riveniente dalla legge urbanistica del 1942. Esso risponde, cioè, ad una visione meno “gerarchica” e più armonica, che vede nella leale collaborazione, oltre che nella sussidiarietà, i teorici principi ispiratori delle scelte. La pianificazione sovracomunale, affermatasi sia sul livello regionale sia provinciale, si connota pertanto per una natura “mista” relativamente a contenuti -prescrittivi, di indirizzo e di direttiva- e ad efficacia, nonché per la flessibilità nei rapporti con gli strumenti sottordinati. La pianificazione comunale a sua volta non si esaurisce più nel solo tradizionale piano regolatore generale, ma presenta un’articolazione in atti o parti tendenzialmente distinti tra il profilo strutturale e quello operativo, e si connota per l’intersecarsi di disposizioni volte ad una programmazione generale che abbia come obiettivo lo sviluppo socio-economico dell’intero contesto. L’atto rimesso alla competenza dell’Ente sovraordinato (tipicamente, la Provincia), in quanto rivolto ad un ambito territoriale più ampio, non può che essere destinato ad indirizzare per linee generali le scelte degli enti territoriali, nel pieno rispetto dell’allocazione delle stesse, secondo il richiamato principio di sussidiarietà, al livello di governo più vicino al contesto cui si riferisce, rispondendo all’obiettivo di valorizzare le peculiarità storiche, economiche e culturali locali e insieme assicurare il principio di adeguatezza ed efficacia dell’azione amministrativa. Nell’impostazione articolata e flessibile del sistema della pianificazione territoriale, cioè, tipicamente strutturata su vari livelli, esso si colloca “a monte”, quale inquadramento degli elementi strutturali, delle reti e delle strategie, dalle quali è evidente che il Comune non può prescindere».

Aggiunge quindi il Consiglio di Stato che «In sintesi, il fatto che resti attuale, anche dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, l’affermazione in forza della quale il governo del territorio è «articolato su una pluralità di poteri, di sicura valenza politica, insediati nelle rispettive comunità di riferimento e caratterizzati, peraltro, dal principio di sussidiarietà (art. 4 c. 3, lettera a della legge 15 marzo 1997, n. 59) che stabilisce la sostanziale riconducibilità dell’intero complesso di scelte e di compiti relativi a una dimensione territoriale all’ente esponenziale della relativa comunità» (cfr. Cons. St., IV, 20 marzo 2000 n. 1493), implica che la pluralità di poteri insediati presso i diversi, ma concorrenti livelli di governo coinvolti presuppone la necessità che i Comuni interessati facciano valere le esigenze di gestione del proprio territorio. L’affermata sovraordinazione tra due discipline, pertanto, non può risolversi … nella sostanziale neutralizzazione dei contenuti degli atti comunali, stante che la illegittimità … porta alla caducazione dell’atto solo a seguito di azione demolitoria».

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 6263 del 15 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, con riferimento alla VAS nel procedimento di approvazione del PTCP, precisa che l’obbligo di ripetere la VAS può ragionevolmente prospettarsi solo a fronte di modificazioni apportate allo strumento tali da determinare un maggior impatto sull’ambiente delle scelte di piano, mentre nessuna necessità di ripetere la procedura valutativa può ravvisarsi laddove, in sede di approvazione, si introducano misure finalizzate a incrementare le misure di tutela ambientale previste nel piano.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 285 del 10 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia chiarisce che in base all'art. 2, comma 4, della L.R. 12 del 2005, il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi stessa legge regionale, abbiano efficacia prevalente e vincolante; questa disposizione ha profondamente innovato l'impostazione propria della legge n. 1150/1942 che prevedeva un sistema fondato sul principio gerarchico: lo strumento posto sul gradino inferiore della scala doveva attenersi rigidamente alle previsioni dei piani collocati ai livelli superiori e limitarsi a dare a questi specifica attuazione; ne consegue che i piani regionali e provinciali, collocati al livello superiore, non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento che, se non può essere stravolta, in particolari ipotesi può venire derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1226 del 20 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia chiarisce come la valutazione di compatibilità del PGT al PTCP sia esclusivamente preordinata a verificare, attraverso la mera comparazione del contenuto dei due piani, il rispetto del PTCP da parte del piano comunale di governo del territorio e non implichi profili di discrezionalità; deve, allora, concludersi che essa non si configuri come atto di indirizzo, ma tenda alla mera attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale, per il che è riconducibile alle attribuzioni dirigenziali.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1231 del 20 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda in argomento il precedente post.


Il TAR Milano dichiara inammissibile per difetto di interesse a ricorrere un ricorso avverso la classificazione ad area agricola impressa da un PGT in quanto, stante l’inserimento di detta area in un più ampio ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico secondo le Norme Tecniche del PTCP, deve escludersi che il Comune avesse la potestà di assegnare al fondo della ricorrente una destinazione urbanistica diversa da quella assegnata dal PTCP e, di conseguenza, la ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2622 del 21 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene che il giudizio di compatibilità tra il P.G.T. e il P.T.C.P. spetti alla competenza della Giunta provinciale e non a quella del dirigente.
Ad avviso del TAR Milano risulterebbe poco coerente con il procedimento di approvazione di un piano urbanistico – attratto alla competenza degli organi di governo dell’ente e connotato da una rilevante dose di discrezionalità – prevedere che la verifica della compatibilità dello stesso con i Piani sovraordinati, sia a livello provinciale che regionale, possa essere affidata alla struttura burocratica, piuttosto che ad un organo di governo, qual è la Giunta, trattandosi di esercizio di una vera e propria funzione di indirizzo politico–amministrativo riguardante il corretto uso del territorio.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2479 del 5 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In senso contrario: si vedano le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 4468 del 28 luglio 2009 e n. 1440 del 25 maggio 2012.


Secondo il TAR Milano, il modello delineato dalla legislazione regionale prevede che i piani collocati al livello superiore non siano gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettino una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio; pertanto, nel perseguimento degli obiettivi di tutela stabiliti dal PTR e dunque dal Piano paesaggistico regionale, ben può il PTCP introdurre ulteriori disposizioni destinate a prevalere anche per aree che non siano state direttamente e specificamente individuate dal P.T.R.; sussiste quindi, in relazione agli atti di pianificazione del territorio della Regione Lombardia, una disciplina positiva del c.d. principio di maggior dettaglio o di maggior definizione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2377 del 23 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ricorda che la stipulazione di una convenzione urbanistica attribuisce al privato una posizione di affidamento qualificato che deve essere adeguatamente ponderata dall’Amministrazione laddove questa intenda modificare la disciplina urbanistica dell’area; la modificazione della pianificazione richiede, in questo caso particolare, una motivazione specifica, ordinariamente non richiesta per le scelte di piano, che sono di regola adeguatamente sorrette dai soli criteri generali di impostazione dello strumento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2047 del 5 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



L’approvazione, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale è stato impugnato un PGT, di provvedimenti che, anche a prescindere dalle previsioni di PGT, impediscono lo sfruttamento edilizio dell’area per cui è causa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso avverso il PGT (nella fattispecie, successivamente alla proposizione del ricorso avverso la destinazione agricola impressa dal PGT all’area di proprietà del ricorrente, era intervenuto il PTCP, che aveva incluso detta area negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 562 del 27 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo (si veda anche la sentenza n. 567 del 27 febbraio 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo).


Secondo il TAR Milano, l’interesse alla tutela del paesaggio rientra pienamente tra gli obiettivi propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed è di per sé astrattamente idoneo a sorreggere un sistema di previsioni di tutela paesaggistica; in questo quadro si collocano legittimamente anche i divieti di installazione di cartelloni pubblicitari, che sono posti proprio in relazione agli ambiti territoriali assoggettati a speciale regime protettivo.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 27 del 5 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.