L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia il seguente principio di diritto in relazione al tema della tutela degli interessi diffusi e all’astratta ammissibilità dell’azione di annullamento introdotta dalle associazioni esponenziali: «Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso».

L’Adunanza Plenaria aggiunge inoltre, quanto al profilo della omogeneità dell’interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata, che:
«E’ ben noto al Collegio quanto affermato da questa Adunanza plenaria con la decisione n. 9/2015, a mente della quale “E’, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150)”.
L’affermazione deve però essere rettamente intesa, in coerenza con quanto sin qui detto, in guisa da evitare che in casi come quello di specie (in cui accanto agli interessi diffusi, coagulatisi nella loro dimensione collettiva in capo all’associazione, convivono interessi legittimi in senso proprio dei singoli) si finisca per porre a raffronto, in nome del requisito dell’omogeneità, gli interessi indistinti e diffusi nella comunità o categoria, con i plurimi interessi legittimi individuali, posto che, com’anzi detto, la tipologia e la natura degli interessi in questione restano ontologicamente distinti.
L’omogeneità dell’interesse diffuso nella comunità o categoria rappresentata è infatti requisito consunstanziale dell’interesse collettivo tutelato, inteso quale aggregazione di interessi diffusi oggettivamente assonanti secondo la valutazione che ne fa il giudicante; per converso, l’omogeneità non è requisito che debba riferirsi agli interessi legittimi individuali.
Trasferita sul piano pratico, l’affermazione può tradursi nel senso che non è affatto necessario che la tutela dell’interesse collettivo ridondi anche in un materiale ed effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria che, in relazione agli atti contestati, vantino un interesse individuale, concreto e qualificato».

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, I, n. 6 del 20 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, con riferimento a un ricorso di una associazione di professionisti con il quale è stato impugnato l’avviso esplorativo con cui una stazione appaltante ha sollecitato manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico professionale, precisa che il ricorso deve indicare quale sia il pregiudizio che i vizi di legittimità rilevati comporta alla categoria di riferimento, trasformandosi altrimenti l’azione proposta in una sorta di azione a tutela dell’interesse generale alla legittimità degli atti amministrativi che è ammissibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, o ponendosi addirittura tale azione in potenziale conflitto con l’interesse dei singoli soggetti che teoricamente ne dovrebbero ricevere beneficio.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 970 del 12 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Oggi 14 aprile 2014 l’Assemblea  della Camera Amministrativa di Como ha portato a conclusione il percorso di allargamento della Camera agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese.

L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione finalizzata, tra l’altro, a:

  • modificare la denominazione dell’Associazione da "CAMERA AMMINISTRATIVA DI COMO" in “CAMERA AMMINISTRATIVA DELL’INSUBRIA”;
  • consentire l’adesione agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese;
  • aumentare il numero dei componenti del consiglio direttivo da cinque a sette.


Nell’assemblea del 27 gennaio 2014 la Camera Amministrativa di Como ha deliberato all’unanimità dei presenti l’adesione al processo costitutivo dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, che esprime l'organizzazione volontaria e federativa delle Associazioni comunque denominate costituite tra avvocati che esercitano l’attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo.



Il 18 aprile 2013 si terrà, alle ore 14:00, presso l'Aula Magna del Tribunale di Como, l'assemblea annuale dell’Associazione che, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, deve tenersi almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

L'ordine del giorno, previa verifica dei presenti ammessi al voto e delle deleghe, è il seguente:
* approvazione verbale assemblea precedente;
* relazione del Presidente;
* relazione del Segretario;
* bilancio consuntivo 2012;
* bilancio preventivo 2013;
* elezione probiviro in sostituzione dell’avv. Antonio Sala;
* affliliazione alla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti (SOLOM)
* comunicazioni e varie.

Per votare è necessario essere in regola con il pagamento della quota e ciascun socio potrà rappresentare per delega scritta soltanto un altro socio.


Nel consiglio direttivo del 7 dicembre 2012 la quota associativa per l'anno 2013 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che siano iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori alla data del 1 gennaio 2013 e in euro 25,00 per tutti gli altri.

Conto Corrente

  • Credito Valtellinese, Agenzia n. 1 di Como
  • IBAN IT 76 H 05216 10901 000000056264


16 dicembre 2019: modificato lo Statuto

Nell'Assemblea del 16 dicembre 2019 lo Statuto è stato modificato aumentando da due a tre anni la durata in carica del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri.

14 aprile 2014: nasce la Camera Amministrativa dell'Insubria

Nell'Assemblea del 14 aprile 2014 la Camera Amministrativa di Como ha portato a conclusione il percorso di allargamento della Camera agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese.
L’Assemblea ha deliberato la modifica dello statuto dell’Associazione, finalizzata, tra l’altro, a:

  • modificare la denominazione dell’Associazione in “Camera Amministrativa dell'Insubria”;
  • consentire l’adesione agli avvocati che operano nei circondari dei Tribunali di Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese;
  • aumentare il numero dei componenti del consiglio direttivo da 5 a 7.
Verbale assemblea Camera Amministrativa di Como 14.4.2014

Statuto Camera Amministrativa dell'Insubria

19 febbraio 2014: nasce l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti

La Camera Amministrativa di Como aderisce all'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti, fondata il 19 febbraio 2014 a Roma per iniziativa di diciannove camere amministrative (tra cui la Camera Amministrativa di Como) e società regionali operanti presso tutte le giurisdizioni amministrative e contabili. Tra gli scopi principali quelli di valorizzare la figura e l’attività dell’avvocato amministrativista e di promuovere l’efficienza del processo amministrativo e la buona amministrazione.

22 maggio 2009: nasce la Camera Amministrativa di Como

Il 22 maggio 2009 nasce a Como, nello studio del notaio Achille Cornelio, la Camera Amministrativa di Como, associazione tra avvocati del Foro di Como che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo. I soci fondatori (Lavatelli Mario, Marciano Maria Antonietta, Spallino Lorenzo, Lo Gullo Maurizio, Tumbiolo Ruggero e Mantegazza Gianni) hanno provveduto a comporre, in via eccezionale, il primo consiglio direttivo, con il compito di raccogliere nuove adesioni e convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio.

La Camera ha come scopi: la valorizzazione della figura dell'avvocato amministrativista e la sua specifica professionalità; la promozione dell'adeguamento dell'ordinamento amministrativo sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia amministrativa; la promozione di e ricerche di diritto amministrativo anche attraverso la collaborazione con università, accademie ed altre istituzioni pubbliche o private; la promozione delle più ampie iniziative di formazione professionale dell'avvocatura nel settore amministrativo; la ricerca delle soluzioni dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo; la migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia; il mantenimento di contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, con le altre associazioni forensi, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, con proposte ed iniziative nell'interesse del migliore funzionamento della giustizia amministrativa; la promozione di iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità nonché sviluppare i principi della deontologia professionale, sia nei rapporti tra le parti che nella colleganza professionale.

Atto costitutivo Camera Amministrativa di Como

Statuto Camera Amministrativa di Como

Coordinate bancarie
Crédit Agricole, Como, via Cadorna
Iban IT67W0623010996000046709733

Elenco soci

Qui potete visualizzare l'elenco dei soci: elenco soci.


Modalità di iscrizione

Possono aderire alla Camera Amministrativa dell'Insubria quali associati gli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Como, Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese o comunque svolgenti con continuità attività nel circondario dei suddetti Tribunali, che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo, ivi compresi gli avvocati degli Enti pubblici iscritti negli appositi elenchi speciali che svolgono la loro attività nel circondario dei suddetti Tribunali. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che verifica i predetti requisiti. La domanda di associazione è accompagnata dalla presentazione di almeno un associato e va inviata all'indirizzo e-mail insubriacamera@gmail.com. Non possono aderire alla Camera Amministrativa dell’Insubria gli avvocati iscritti ad altre Associazioni specialistiche in materie diverse dal diritto amministrativo o pubblico. Il modulo per inviare la propria domanda è scaricabile a questo collegamento:

QUOTA ASSOCIATIVA

Nel consiglio direttivo della Camera Amministrativa dell'Insubria del 16 dicembre 2024 la quota associativa per l'anno 2025 è stata fissata in euro 50,00 per gli avvocati che alla data del 31 dicembre 2024 abbiano maturato dieci anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati e in euro 25,00 per tutti gli altri.

COORDINATE BANCARIE

Crédit Agricole, Como, via Cadorna
Iban IT67W0623010996000046709733



Consiglio direttivo [a far data dall'11.01.2023]

Ruggero Tumbiolo [presidente]
Virginia Manzi [vice presidente]
Domenica Condello [segretario/tesoriere]
Emanuele Boscolo [consigliere]
Stefano Calvetti [consigliere]
Paride Luzzi [consigliere]
Lorenzo Spallino [consigliere]

Collegio probiviri

Marta Colzani
Gianni Mantegazza
Paolo Mantegazza

Soci Onorari

Emanuele Boscolo
Paolo Mantegazza
Marco Sica

Responsabile scientifico 

Emanuele Boscolo

Rappresentante nel comitato scientifico dell'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti 

Emanuele Boscolo