L'inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 del TAR Lombardia, Milano, si svolgerà sabato 18 febbraio 2017, alle ore 10.30, presso la sede del TAR Lombardia, in Milano, via Corridoni 39.
Si informa che venerdì 17 febbraio 2017, dalle ore 14,30 alle ore 18,00, a Milano, Palazzo di Giustizia, Aula Magna, si terrà un incontro formativo sul processo amministrativo telematico.
L'evento, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano attraverso la Fondazione Forense, è gratuito è dà diritto all'attribuzione di 3 crediti formativi.
L'iscrizione deve essere effettuata attraverso l'area Web FormaSFERA.
Locandina
Pubblichiamo le relazioni del consigliere della Corte dei conti, Sezione Regionale per la Lombardia, dott. Donato Centrone e dell'avv. Gianni Mantegazza del Foro di Como, illustrate durate l’incontro formativo del 3 febbraio 2017, tenutosi a Como, presso il Tribunale Ordinario, dal titolo: “Incarichi di consulenza, servizi legali, patrocinio giudiziale: la disciplina per il loro affidamento da parte della P.A. alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici”.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, con la sentenza
n. 3196 depositata il 7 febbraio 2017 (udienza 20 dicembre 2016) afferma che
anche nel regime antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) le società c.d. in house erano soggette a fallimento.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, n. 3196 depositata il 7 febbraio 2017 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima civile, n. 3196 depositata il 7 febbraio 2017 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.
Il TAR Calabria, Catanzaro, a fronte di una eccezione con la quale si è contestato che, nel produrre in giudizio copia dei documenti attestanti l’avvenuta notifica telematica del ricorso, parte ricorrente non ha attestato la conformità della copia cartacea depositata agli originali documenti informatici, ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53, osserva che poiché la parte che ha sollevato l’eccezione non ha contestato che le copie depositate siano effettivamente conformi ai documenti originali né ha negato di aver regolarmente ricevuto a mezzo PEC copia del ricorso introduttivo del giudizio, la mancanza dell’attestazione scolora a mera irregolarità, non idonea a rendere il ricorso inammissibile (fattispecie ante l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico).
La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 144 del 2 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
Novità legislative in materia edilizia e urbanistica: gli appunti di lettura ragionata dell’avv. Paolo Mantegazza
Comments are off for this post
Riceviamo e volentieri pubblichiamo gli appunti di lettura
ragionata dell’avv. Paolo Mantegazza con riferimento agli ultimi provvedimenti
legislativi che hanno interessato la materia dell’edilizia e dell’urbanistica.
Contributo unificato e potere di accertamento del presupposto impositivo
Comments are off for this post
Il CGA, a fronte di una domanda di accertamento svolta in via
incidentale in funzione della verifica della sussistenza del presupposto impositivo
del contributo unificato e avente a oggetto l’accertamento che il ricorso
introduttivo e i motivi aggiunti hanno identità di oggetto o, comunque, che i
secondi non ampliano in modo considerevole l'oggetto della controversia già
instaurata, osserva:
- la richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge dall’ambito della giurisdizione amministrativa;
- sarebbe singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti) e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se si imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti o, invece, questi non la richiedano poiché realizzano una dilatazione soltanto formale del thema decidendum;
- nulla osta dunque all’accoglimento della richiesta di dare atto, nell’interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliano nella sostanza l'oggetto della controversia.
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana n. 27 del 31 gennaio 2017 è consultabile sul sito di
Giustizia Amministrativa.
Rito superspeciale ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a. e sua compatibilità costituzionale e comunitaria
Comments are off for this post
Secondo il TAR Napoli - stante l’evidente ratio acceleratoria delle norme processuali previste dall’art. 120 c.p.a., tra cui quella di cui al comma 2 bis, volta alla sollecita definizione del processo in una materia rilevante come quella degli appalti, in piena conformità con il principio di ragionevolezza dei tempi del processo e, in ultima istanza, del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, che trova eco nell’art. 24 e 113 Cost., oltre che nell’art. 1 c.p.a. - non può porsi una questione di costituzionalità né di compatibilità comunitaria per la disciplina che prevede l’onere di immediata impugnativa, entro trenta giorni, dell’atto di ammissione alla gara, pur in assenza di una piena e completa conoscibilità del provvedimento; al limite, si può porre una questione di coordinamento con la normativa che disciplina l’accesso agli atti, comunque superabile in base all’istituto della proposizione dei motivi aggiunti per i profili di illegittimità conosciuti successivamente per effetto dell’integrale conoscenza gli atti.
Il TAR Napoli ha, poi, aggiunto che il termine di due giorni previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la pubblicazione dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ha natura ordinatoria.
La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Ottava, 2 febbraio 2017 n. 696 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
Il Consiglio di Stato precisa che:
- la funzione assegnata dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006 alla campionatura non è di integrare l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto "campioni", la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti;
- il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l’idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un’apposita valutazione da parte della commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, stabilita dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti, per gli appalti di forniture, attraverso la produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire;
- la previsione del disciplinare di gara che attribuisce alla commissione di gara la facoltà di richiedere ai concorrenti la consegna di campionatura, entro un determinato termine e a pena di esclusione, incorre nel divieto posto dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 e costituisce clausola nulla, rilevabile ex officio ex art. 31, comma 1, c.p.a., non trattandosi di elemento essenziale dell’offerta e attenendo la clausola a un requisito di ammissione non previsto dalla legge o da altri atti normativi.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 371 del 30 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
Offerta pervenuta il primo giorno feriale successivo al termine cadente in giorno festivo
Comments are off for this post
Il Consiglio di Stato ritiene tardiva una offerta presentata in una procedura di gara d'appalto pervenuta il primo giorno feriale successivo al termine cadente in giorno festivo (fattispecie caratterizzata dalla inequivoca formulazione degli atti di gara e dal fatto che i concorrenti, per rispettare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, potevano fare ricorso a diverse e alternative forme di trasmissione della loro documentazione).
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 170 del 17 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
Identificazione dell’interesse pubblico alla rimozione in autotutela di un permesso di costruire illegittimo
Comments are off for this post
Il Consiglio di Stato esamina i presupposti per l’esercizio
del potere di autotutela e, premesso che l’interesse pubblico specifico alla
rimozione dell’atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti
dalla mera esigenza di ripristino della legalità, osserva che l’apprezzamento
del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica
ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui
violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di
autotutela.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche così tracciate, il
Consiglio di Stato ritiene che la mera indicazione dell’interesse pubblico
all’igiene, alla sicurezza e al decoro, sottese alla normativa sulle distanze tra edifici recata dal
DM n. 1444/1968, senza alcuna ulteriore argomentazione
concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di
quei valori (in relazione alla situazione di fatto prodottasi per effetto
dell’attuazione dei titoli edilizi originari), si rivela insufficiente a
legittimare l’annullamento di un permesso di costruire.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 341
del 27 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
Si allega la nota del 27 gennaio 2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa con oggetto "Adempimenti connessi al processo amministrativo telematico".
Si ricorda che il 3 febbraio 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, si terrà a Como, presso il Tribunale Ordinario, Aula Magna, l'incontro formativo organizzato dalla Camera Amministrativa dell'Insubria, nell'ambito del piano dell'offerta formativa 2017, dal titolo: “Incarichi di consulenza, servizi legali, patrocinio giudiziale: la disciplina per il loro affidamento da parte della P.A. alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici”.
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera, accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Como.
La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi.
Relatori sono il consigliere della Corte dei conti, Sezione Regionale per la Lombardia, dott. Donato Centrone e l’avvocato Gianni Mantegazza del Foro di Como.
Il TAR Calabria, Catanzaro,
preso atto che:
- l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;
- l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal legale rappresentante, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;
ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente perché l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), in quanto:
- la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso);
- non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.
L’ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 33 del 26 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
Impugnazione dell'aggiudicazione di una gara intervenuta dopo la proposizione del giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a.
Comments are off for this post
Il TAR Napoli precisa che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. - ai sensi del quale, a eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti - deve essere interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto all’introduzione del non ancora definito giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a., senza in assoluto escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
Quanto al rito applicabile in queste ipotesi, ovverosia in presenza di impugnative di atti inerenti alla medesima procedura di gara di appalto ma assoggettate a riti con un diverso grado di specialità, il TAR rileva che, in base all’art. 32 c.p.a., sussiste un principio di prevalenza del rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa; tale rito deve individuarsi in quello disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che ormai in maniera consolidata e “ordinariamente” si applica all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, tanto da prevalere anche sul rito ordinario (come, ad esempio, in caso di proposizione congiunta di domanda di annullamento di atti della procedura e domanda risarcitoria).
La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Ottava, n. 434 del 19 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, dopo aver richiamato la deliberazione n. 19/2009 resa dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata (che aveva ritenuto preferibile, pur tra le varie opzioni scrutinabili dall’interprete, la tesi che riconduce il contratto di patrocinio legale nell’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e ss.) afferma che:
«Detta interpretazione è preferibile anche a parere di questo Collegio, ove si consideri che il patrocinio legale è occasionato da esigenze contingenti di difesa in giudizio, che non è predeterminabile nei suoi aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione, che è sempre un’obbligazione di mezzi. A ciò si aggiunga anche la natura strettamente fiduciaria della prestazione che non è compatibile con una procedura concorsuale e/o comparativa per la scelta del difensore.
Queste considerazioni trovano peraltro conforto nella direttiva 2014/24/UE relativa ai contratti di appalto ove al punto 25 del considerato viene evidenziato che “ Taluni servizi legali ... comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, ... Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti (….). Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva”.
Così come l’art. 10, alla lettera i), esclude l’applicazione della disciplina degli appalti nei confronti della rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’ art. 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio:
— in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
— in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.
Tutto ciò considerato l’affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio non è soggetto alla normativa del codice degli appalti e, segnatamente, ai richiamati articoli 20 e 27 del d.lgs. 163/2006».
La sentenza della Corte di conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, n. 344 del 27 dicembre 2016 è consultabile sul sito della Corte dei conti, sezione banca dati delle sentenze.
Decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale c.d. Italicum
Comments are off for this post
Pubblicato sul sito istituzionale della Corte Costituzionale il seguente avviso:
«Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017»
Pubblichiamo l'avviso del TAR Milano sulle copie di cortesia, con il quale:
- si richiede agli avvocati di depositare, entro il più breve termine possibile dal deposito telematico, tenendo anche in considerazione i tempi di fissazione dell’udienza in caso di istanza cautelare e riti speciali, una copia cartacea degli atti e dei documenti con la relativa attestazione di conformità;
- si precisa che per il ricorso deve essere depositata la copia integrale dell’atto comprensiva di procura alle liti e di relazione di notifica;
- si consente il deposito della copia di cortesia anche mediante spedizione postale o per corriere alla Sezione avanti alla quale pende il giudizio.
Decorrenza del termine nel rito superspeciale ex art. 120, commi 2 bis, c.p.a.
Comments are off for this post
Il TAR Basilicata precisa che ove l’atto di ammissione a una gara non sia stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia decorrere dalla ricezione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento.
La sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 24 del 13 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.
abbandono incontrollato di rifiuti e obblighi di vigilanza del proprietario dell’area
Comments are off for this post
Il TAR Milano, con riferimento a una contestazione di abbandono incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:
- richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale, ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà privata, il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia a tutela della salute pubblica; tuttavia, il dovere di diligenza che fa capo al titolare del fondo non può spingersi sino al punto da richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire agli estranei di invadere l'area e di abbandonarvi rifiuti, eccedendo un impegno di tale entità gli ordinari canoni della diligenza media e del buon padre di famiglia, alla base della stessa nozione di colpa;
- ritiene che la delimitazione di un’area con una rete, sostenuta da pali metallici e con filo spinato, e l’apposizione, in prossimità della porta di accesso, di una sbarra in ferro collegata per l’apertura a un lucchetto, a delimitazione e protezione dell’accesso all’area, sia modalità idonea per adempiere ai doveri di diligenza e per escludere che il proprietario dell’area possa essere ritenuto oggettivamente responsabile dei comportamenti criminali di terzi (nella fattispecie, peraltro, tempestivamente denunciati alle Forze dell’Ordine).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 144 del 20 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.