La Corte di Cassazione ribadisce (cfr. Sez. V, sentenza n. 23873 del 29 ottobre 2020) che il ricorso amministrativo che contenga motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato nella misura fissata dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis l, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, circostanza che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi e la causa introdotta si ponga così in rapporto di connessione c.d. debole, ossia meramente fattuale, con quella concernente l'impugnazione dell'atto originario; il ricorso aggiuntivo è invece esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione c.d. forte di cause.

Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza n. 25407 del 26 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.



La Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti, che ringraziamo, ci segnala che la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sezione Quarta, ha annullato un invito al pagamento del contributo disposto dal TAR Toscana relativamente a motivi aggiunti che, sebbene fossero rivolti avverso un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliavano in misura significativa l’oggetto della controversia.



Come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, il 31 ottobre 2017, con la firma del protocollo d’intesa fra Agenzia delle Entrate e Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, è stata resa operativa la nuova modalità di versamento del contributo unificato.

Dal 1° novembre 2017 sono, quindi, in vigore le nuove modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana, che si potranno effettuare esclusivamente con l’apposito modello F24 Elide.


Come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 del d.m. 27 giugno 2017 n. 167 e a partire dal 1° novembre 2017, il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo e per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana dovrà essere versato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari.

Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione processo amministrativo telematico, contributo unificato, sono reperibili le istruzioni con le tabelle dei codici da utilizzare.



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 167 del 19 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 recante le “Modalità di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana”.



Il CGA, a fronte di una domanda di accertamento svolta in via incidentale in funzione della verifica della sussistenza del presupposto impositivo del contributo unificato e avente a oggetto l’accertamento che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti hanno identità di oggetto o, comunque, che i secondi non ampliano in modo considerevole l'oggetto della controversia già instaurata, osserva:
  • la richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge dall’ambito della giurisdizione amministrativa;
  • sarebbe singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti) e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se si imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti o, invece, questi non la richiedano poiché realizzano una dilatazione soltanto formale del thema decidendum;
  • nulla osta dunque all’accoglimento della richiesta di dare atto, nell’interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliano nella sostanza l'oggetto della controversia.


La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 27 del 31 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Sulla G.U.U.E. C 270 del 25 luglio 2016 è stato pubblicato l’avviso di una nuova decisione della Corte di Giustizia UE avente ad oggetto il contributo unificato: si tratta dell’ordinanza della Nona Sezione del 7 aprile 2016, emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale del TRGA di Trento, che richiamando quanto già deciso nella nota decisione della Quinta Sezione del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14), ha così statuito:
L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prescrive il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto della proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi”.

Il testo dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE, Nona Sezione, del 7 aprile 2016 (causa C495/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia.


Il TAR Sicilia, sede di Catania, esclude la propria giurisdizione in ordine alla domanda di accertamento di non debenza del contributo unificato per gli atti giudiziari, in base al combinato disposto dell’art. 13, comma 6 bis, secondo paragrafo, del D.P.R. n. 115 del 2001 e 2, comma primo, e 19, comma primo, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, Quarta Sezione, n. 813 del 16 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.




Con la decisione del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14), la Quinta Sezione della Corte di Giustizia UE ha dichiarato che:
1) L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi. 
2) L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”.

Il testo della decisione della Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, del 6 ottobre 2015 (causa C-61/14) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo 


 
Queste sono le conclusioni presentate il 7 maggio 2015 dall'Avvocato Generale sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dal TRGA di Trento in materia di contributo unificato:
«La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio».
 
 


Si allega la circolare del 20 gennaio 2015, con la quale il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ritiene che l’art. 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - ai sensi del quale quando l'impugnazione,  anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello  dovuto  per  la stessa impugnazione, principale o incidentale - non trovi applicazione nei giudizi proposti avanti al giudice amministrativo.
 



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, con ordinanza collegiale n. 366 del 23 ottobre 2014, ha rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata:
"Se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/CEE e n. 92/13/CEE, sul miglioramento e sull’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24.12.2012, n. 228, che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici".

Il testo dell'ordinanza del TRGA di Trento n. 366 del 23 ottobre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo. 

Si ricorda che lo stesso TRGA, con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014,  aveva  rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".

Sul tema del contributo unificato v. anche:


Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.

L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo 

Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.


Con ordinanza n. 58 del 25 giugno 2014, il TRGA Trentino Alto Adige, Sezione di Trento, sul rilievo che al mancato pagamento del contributo unificato consegue l’addebito di interessi e di sanzioni “a cascata”, fatto che può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale, ha accolto l’istanza cautelare proposta avverso una nota del Segretario Generale del TRGA di Trento, avente ad oggetto "invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione sanzione”.
 
Si ricorda che lo stesso TRGA, con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014,  aveva  rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata:
"Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".



Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato al 31 maggio 2013 le istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo. Le istruzioni sono consultabili al seguente indirizzo.


Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 212, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012 n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)».

La legge, composta di un solo articolo di ben 560 commi, ha inciso anche sulla disciplina del contributo unificato.

Quanto ai giudizi amministrativi, queste sono alcune delle novità introdotte dai commi 25 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228/2012:

  • per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato comune a determinate materie, previsto dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
  • per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000; se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo dovuto è di euro 6.000;
  • in tutti i casi non espressamente disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il contributo dovuto è di euro 650;
  • nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste;
  • il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
  • i nuovi importi si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (1 gennaio 2013).

Più in generale, si segnala che la stessa legge di stabilità 2013 ha, inoltre, inserito (cfr. comma 17 dell’art. 1) all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1-ter il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; le disposizioni di cui al nuovo comma 1 quater si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2013.