Deposito delle quietanze e/o ricevute di pagamento del contributo unificato
Nota
CONTRIBUTO UNIFICATO: IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2017 LE NUOVE MODALITà DI VERSAMENTO
Contributo unificato e potere di accertamento del presupposto impositivo
- la richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge dall’ambito della giurisdizione amministrativa;
- sarebbe singolare che l’accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti) e che per tale ragione nell’ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se si imponga un’autonoma disamina dei motivi aggiunti o, invece, questi non la richiedano poiché realizzano una dilatazione soltanto formale del thema decidendum;
- nulla osta dunque all’accoglimento della richiesta di dare atto, nell’interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliano nella sostanza l'oggetto della controversia.
Contributo unificato: una nuova decisione della Corte di Giustizia UE
Contributo unificato e giudice avente giurisdizione a conoscere la domanda di esenzione
Contributo unificato: le nuove istruzioni a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE
- Testo integrale delle conclusioni (il testo è stato estratto dal sito http://curia.europa.eu/)
Contributo unificato: aggiornate le istruzioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Contributo unificato in materia di appalti: il TRGA di Trento rimette la questione nuovamente alla Corte di Giustizia UE
Contributo unificato in materia di appalti: il TAR Trento chiede il giudizio Ue
Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.
L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo
Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.
Contributo unificato: sospeso da TRGA di Trento un “invito al pagamento del contributo unificato e irrogazione sanzione”
Contributo unificato: aggiornate le istruzioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato al 27 maggio 2014 le istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo.
Contributo unificato: aggiornate le istruzioni del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha aggiornato al 31 maggio 2013 le istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo. Le istruzioni sono consultabili al seguente indirizzo.
La legge, composta di un solo articolo di ben 560 commi, ha inciso anche sulla disciplina del contributo unificato.
Quanto ai giudizi amministrativi, queste sono alcune delle novità introdotte dai commi 25 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228/2012:
- per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato comune a determinate materie, previsto dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
- per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000; se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo dovuto è di euro 6.000;
- in tutti i casi non espressamente disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il contributo dovuto è di euro 650;
- nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste;
- il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
- i nuovi importi si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (1 gennaio 2013).
Più in generale, si segnala che la stessa legge di stabilità 2013 ha, inoltre, inserito (cfr. comma 17 dell’art. 1) all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1-ter il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; le disposizioni di cui al nuovo comma 1 quater si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2013.