Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo del prof.
Emanuele Boscolo, professore di diritto amministrativo dell’Università degli
Studi dell'Insubria, sulle liberalizzazioni e il ridisegno dei titoli edilizi a
seguito dei decreti attuativi della legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
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Novità legislative in materia edilizia e urbanistica: gli appunti di lettura ragionata dell’avv. Paolo Mantegazza
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo gli appunti di lettura
ragionata dell’avv. Paolo Mantegazza con riferimento agli ultimi provvedimenti
legislativi che hanno interessato la materia dell’edilizia e dell’urbanistica.
interventi edilizi eseguibili senza necessità di titolo abilitativo: i limiti della legislazione regionale
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La Corte Costituzionale, nel definire i limiti della legislazione regionale in materia di interventi edilizi eseguibili senza necessità di titolo abilitativo, precisa che:
- la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni del «governo del territorio», vincolando così la legislazione regionale di dettaglio;
- l’art. 6, comma 6, del TUE prevede che le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’edilizia libera a «interventi edilizi ulteriori» (lettera a), nonché disciplinare «le modalità di effettuazione dei controlli» (lettera b); è però escluso che la disposizione appena citata permetta al legislatore regionale di sovvertire le definizioni di nuova costruzione recate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001;
- l’attività demandata alla regione si inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività);
- non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire;
- lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo;
- il limite assegnato al legislatore regionale dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 sta, dunque, nella possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6.
Su queste basi, la Corte Costituzionale verifica con la sentenza segnalata se, in relazione a ciascuna delle categorie di opere incluse ‒ dalle censurate disposizioni della legge regionale delle Marche n. 17 del 2015 ‒ tra gli interventi edilizi eseguibili senza necessità di titolo abilitativo, il legislatore regionale si sia mantenuto nei limiti di quanto gli è consentito.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 12 dicembre 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.
Interventi di conservazione edilizia: costituzionale l’art. 3 bis del DPR 380 del 2001
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Con ricorso depositato il 15 gennaio 2015, la Regione Puglia ha impugnato, fra le altre disposizioni, l’art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione
La disposizione impugnata, introduttiva dell’art. 3-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo aver previsto che «Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione», ha stabilito che «Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario».
Secondo la tesi della Regione Puglia, la disposizione anziché limitarsi a dettare un principio in materia di legislazione concorrente, quale il «governo del territorio», stabilirebbe una disciplina del tutto autoapplicativa ed autosufficiente, che non lascerebbe, per il suo carattere dettagliato, alcuno spazio di manovra all'iniziativa legislativa regionale
La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
- la norma impugnata si propone espressamente di fornire una disciplina unitaria per quelle situazioni in cui lo strumento urbanistico locale identifichi gli edifici, insistenti su una determinata area, come non più compatibili con le linee programmatiche del Piano, consentendo, con una prescrizione evidentemente “di principio”, che le amministrazioni comunali possano favorire, quale alternativa, anche economicamente preferibile rispetto all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta;
- si tratta di un meccanismo riconducibile al sistema della cosiddetta “perequazione urbanistica”, inteso a combinare, in contesti procedimentali di “urbanistica contrattata”, il mancato onere per l’amministrazione comunale, connesso allo svolgersi di procedure ablatorie, con la corrispondente incentivazione al recupero, eventualmente anche migliorativo, da parte dei proprietari, del patrimonio immobiliare esistente: il tutto in linea con l’esplicito intento legislativo di promuovere la ripresa del settore edilizio senza, tra l’altro, aumentare, e anzi riducendo, il «consumo di suolo».
- tale quadro di riferimento è indubbiamente connesso alla competenza dello Stato a determinare «principi fondamentali» di settore, restando inalterata l’attribuzione ai Comuni del compito di pianificazione urbanistica e di individuazione in concreto delle aree cui si riferisce l’intervento di risanamento, con l’adozione degli appositi strumenti di concertazione perequativa e di assenso alla realizzazione delle opere;
- la specifica previsione secondo la quale, fino all'attuazione del Piano ai proprietari degli immobili resta salva la possibilità di eseguire tutti gli interventi conservativi che non comportino la demolizione con successiva ricostruzione, a meno che quest’ultima non sia giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario, è previsione chiaramente configurabile in termini “di principio”, coerente con la prospettiva coltivata dalla disposizione nel suo complesso;
- la circostanza, che, pur nel sistema della legislazione concorrente, una disciplina statale “di principio” non abbisogni, per divenire efficace, di specifiche disposizioni attuative, non può essere considerata come automaticamente produttiva dell’effetto di “espropriare” i legislatori regionali del loro autonomo potere di conformare la regolazione statale alle proprie specifiche esigenze.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 5 aprile 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.
Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche da ultimo introdotte dal D.L. n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
Testo coordinato della parte I del DPR n. 380/2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014
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Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
Pubblichiamo qui di seguito le note dell’avv. Paolo Mantegazza in ordine alle integrazioni e modifiche apportate al T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotte dall’art. 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le note sono consultabili al seguente indirizzo.