Il TAR Sicilia, Catania, ritiene che nello svolgimento della prova orale dell’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato il mancato previo sorteggio delle domande preparate dalla commissione, oltre a violare l'art. 12 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali.
La sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sezione IV, n. 2331 del 25 settembre 2015, che riporta nella motivazione anche i diversi orientamenti presenti in giurisprudenza in ordine alla necessità o meno di sorteggiare le domande prima della prova orale dell’esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Calabria, Catanzaro, ha consentito l’accesso all'offerta tecnica di un concorrente in una gara d'appalto, osservando che, nella comparazione tra il diritto di difesa e il diritto di riservatezza, la disciplina vigente dà prevalenza al diritto alla difesa, tant'è che la deroga al diritto di accesso risulta limitata alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; non costituisce, pertanto, idonea motivazione per opporsi alla richiesta di accesso la circostanza che la documentazione tecnica sia costituita da elaborati costituenti opera dell’ingegno e contenenti informazioni e dati frutto del patrimonio di conoscenze ed esperienze aziendali.

  • La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1467 in data 11 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Calabria, Catanzaro, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede, stante la preminenza dell’interesse paesaggistico o urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo, rispetto a quello privatistico dell’avente causa del responsabile dell’abuso alla conservazione del manufatto, mentre passa in secondo piano l’aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della stessa.

  • La sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, n. 1453 in data 11 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17586 depositata il 4 settembre 2015, hanno statuito che anche nell'assetto normativo scaturito dal codice del processo amministrativo l'azione di risarcimento danni per affidamento incolpevole del beneficiario del provvedimento amministrativo emesso illegittimamente e poi rimosso per annullamento in autotutela o per annullamento in sede giurisdizionale spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto non si tratta di una controversia relativa al risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo; né sussiste il presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché difetta la condizione primaria tuttora richiesta dal codice del processo amministrativo e cioè la riconducibilità ad una controversia sull'esercizio del potere o sul suo mancato esercizio.


La Sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4270 del 14 settembre 2015, aderisce all'orientamento (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2682 del 28 maggio 2015) secondo il quale la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 (ed in particolare gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma 3, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale anche a mezzo della posta elettronica certificata.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4270 del 14 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Lombardia, Milano, Sezione III, precisa che in seno ad un procedimento ad evidenza pubblica può configurarsi, accanto ad una responsabilità civile per lesione dell'interesse legittimo, derivante dalla illegittimità degli atti o dei provvedimenti relativi al procedimento amministrativo di scelta del contraente, una responsabilità di tipo precontrattuale per violazione di norme imperative che pongono regole di condotta, da osservarsi durante l'intero svolgimento della procedura di evidenza pubblica; le predette regole di validità e di condotta operano su piani distinti: non è necessaria la violazione delle regole di validità per aversi responsabilità precontrattuale e, viceversa, l’inosservanza delle regole di condotta può non determinare l'invalidità della procedura di affidamento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1918 del 2 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 214 del 15 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015 n. 144, con il quale è stato adottato il regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.


Il testo del decreto è stato estratto dal sito della Gazzetta Ufficiale: http://www.gazzettaufficiale.it/home.
Si segnala che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.


Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Milano, non ritiene necessaria, in una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, l’apertura in seduta pubblica del plico contenente la campionatura, atteso che la funzione assegnata alla campionatura non è quella di integrare, essa stessa, l’offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti appunto "campioni", la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 4191 in data 8 settembre 2015 e quella del TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 405 in data 6 febbraio 2015 sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione IV, alla luce del vigente ordinamento giuridico, non è ammissibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato all'esecuzione di opere edilizie, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità; tanto, infatti, contrasterebbe ontologicamente con gli elementi essenziali dell’accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.

La sentenza  del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4176 in data 8 settembre 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si informa che l'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi - AGATIF ha organizzato dal 15 al 17 ottobre 2015 presso l'Università degli Studi di Torino un convegno con titolo "L’istruttoria nel processo amministrativo e l’accesso al fatto da parte del Giudice”.




Il  Consiglio di Stato, Sezione VI, in sede cautelare, riformando un’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, afferma che appare contraddittorio accogliere un’istanza cautelare avverso un’ordinanza di irrogazione di sanzione pecuniaria e nel contempo imporre, a carico del ricorrente, la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa di importo pari a quello indicato nell'ordinanza contestualmente sospesa.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3873 del 31 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lazio, Sezione II ter, attesa la naturale continuità dell’azione amministrativa e la necessità che la motivazione dell’atto sia elemento sostanziale del provvedere (inteso come ragione concreta dell’esercizio del potere, e non solo come elemento formale), non può ritenersi impedito alla stessa Amministrazione procedente, anche in pendenza di un giudizio avverso un provvedimento negativo, di adottare un ulteriore provvedimento integrativo di quello impugnato allo scopo di correggere o integrare la motivazione del primo; e ciò a maggior ragione se si considera che l’art. 21 octies della legge n. 241/90, in ordine all'attività discrezionale, demanda all'Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio la correttezza del provvedimento adottato e l’irrilevanza delle violazioni procedimentali.
Tuttavia, affinché l’integrazione provvedimentale della motivazione dell’atto impugnato sia legittima occorre il rispetto di una duplice condizione, ovvero che (sul piano processuale) non siano concretamente violate specifiche esigenze difensive e che (su quello sostanziale) non si verta in ordine a fattispecie procedimentali nelle quali il potere amministrativo si sia consumato interamente.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione II ter n. 10934 del 26 agosto 2015 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione IV, l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare; conseguentemente, può imporsi alla costruzione erigenda il rispetto della distanza solo se il fabbricato confinante è stato legittimamente realizzato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3968 del 21 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, n. 192 del 20 agosto 2015 è stata pubblicata la legge n. 132 del 6 agosto 2015 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.
L’art. 20 del decreto legge n. 83 del 2015, così come modificato dalla legge di conversione, contiene alcune misure interessanti il processo amministrativo - che si aggiungono all'abrogazione della soppressione delle sedi staccate dei tribunali amministrativi regionali di Parma, Latina e Pescara, nonché alla proroga al 1° gennaio 2016 dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico - tra cui segnaliamo:
- l’interpretazione autentica dell’art. 16, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, che chiarisce che tale disposizione, che ha ridotto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno la sospensione del decorso dei termini processuali, si applica anche al processo amministrativo, e la conseguente modifica dell’art. 54, comma 2, del codice del processo amministrativo, a decorrere dall'entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 132 del 2014;  
- l’obbligo, a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, per i difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice di depositare tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche e la conseguente eliminazione dell’obbligo di depositare gli atti in numero di copie corrispondenti ai componenti del collegio e alle altre parti costituite.

La Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lombardia, Milano Sezione II, va esclusa la possibilità che l’opera abusivamente realizzata possa essere sanata sulla base del solo riscontro della conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
Il TAR Milano aderisce all'orientamento della giurisprudenza secondo il quale è legittimo, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, il diniego della concessione in sanatoria di opere eseguite senza titolo abilitante, qualora le stesse non risultino conformi tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della loro realizzazione quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria.

Il testo della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 1900 del 13 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo 


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 187 del 13 agosto 2015 è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
La legge contiene anche modifiche alla legge n. 241 del 1990 in materia di s.c.i.a., autotutela amministrativa e di silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra queste e gestori di beni o servizi pubblici.
 
  • Il testo della legge n. 187 del 2015 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo


Si segnala che, all'evidente fine di chiarire quanto duri il periodo di sospensione dei termini processuali nel giudizio amministrativo, il testo del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2015 e trasmesso in pari data al Senato della Repubblica, aggiunge all'art. 20 del decreto legge n. 83 del 2015 il seguente comma:
1-ter. L’articolo 16, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l’effetto, nell'articolo 54, comma 2, dell’Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto», a decorrere dall'entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014”.
Il testo del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” è attualmente all'esame del Senato della Repubblica.


Si informa che nei giorni 17, 18 e 19 settembre 2015 si svolgerà a Villa Monastero a Varenna (LC) il 61° Convegno di studi amministrativi con titolo: "La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione”.


Secondo il TAR Lazio, Sezione II quater (sentenza  n. 10245 del 27 luglio 2015) è ammissibile, pur in assenza di una espressa menzione nel codice del processo amministrativo, l'istituto del c.d. “accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame”, vale a dire della prassi processuale con cui il giudice amministrativo accompagna la sospensione dell'atto impugnato con l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso;  l'ordinanza per il riesame determina, tuttavia, solo l'effetto di obbligare la Pubblica amministrazione a rideterminarsi formalmente, ma lascia intatta la sfera di autonomia sostanziale e la responsabilità della stessa, per cui non dà luogo ad alcuna inibitoria consentendo l'adozione di una nuova decisione confermativa ovvero di una determinazione comunque non satisfattiva del privato.
 
  • La sentenza  n. 10245 del 27 luglio 2015 del TAR Lazio, Roma, II quater è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15155 del 20 luglio 2015, ribadiscono che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, e avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva dei beni, dei quali il privato vanti il possesso; ove risulti, invece, sulla base del criterio del “petitum” sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo.
La Corte di Cassazione aggiunge che l’azione possessoria proposta dal soggetto che lamenti di essere stato privato del possesso di un fondo, facente parte del patrimonio disponibile della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la relativa ordinanza sindacale di sgombero riconducibile non già all'esercizio di un potere autoritativo di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del proprio patrimonio immobiliare.

La sentenza n. 15155 del 20 luglio 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/