Per il Consiglio di Stato sussiste la piena legittimità, e anzi il carattere dovuto, degli ordini di inibizione dei lavori emanati dalla Soprintendenza sul corretto rilievo della insussistenza di un valido titolo abilitativo alla loro realizzazione e della necessità di apprestare comunque (indipendentemente cioè dalla questione del titolo) una tutela cautelare e preventiva-interinale, da riferire alle disposizioni circa i poteri cautelari generali in materia, vale a dire gli artt. 28 (Misure cautelari e preventive, per i beni culturali) e 150 (Inibizione o sospensione dei lavori, per il paesaggio) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a salvaguardia dal pregiudizio ai valori culturali e paesaggistici compendiati nei luoghi oggetto dei distinti interventi; la circostanza, poi, che il comma 2 dell’art. 150 del D.Lgs n. 42/2004 preveda il termine di cessazione dell’efficacia dei provvedimenti di inibizione o di sospensione, collegandolo all’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo, se disciplina lo specifico caso in cui il potere venga esercitato su bene che, pur possedendo intrinsecamente valore paesaggistico, non risulta tuttavia ancora oggetto di vincolo, non per questo esclude che il potere possa (anzi debba) essere esercitato, ed a maggior ragione, per la tutela di beni già vincolati (o, per l’effetto del c.d. irradiamento, su beni ad essi contermini).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5191 del 4 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che ove la P.A. si adegui all'ordinanza cautelare, ma con un atto dichiaratamente esecutivo, non è configurabile l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; perché possa ritenersi venuto meno l’interesse dell’amministrazione resistente è invece necessario che le ragioni di diritto poste a base dell’ordinanza cautelare siano realmente condivise dalla P.A., che, senza attendere il giudicato, proceda all’annullamento (o anche al mero ritiro) definitivo del precedente provvedimento sospeso ed alla sua sostituzione con un nuovo atto conforme al dictum dell’ordinanza di sospensiva; solo una rinnovata ed autonoma valutazione dell'Amministrazione, adeguatamente motivata, determina la sopravenuta carenza di interesse alla decisione avverso l'atto originariamente impugnato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5084 del 29 agosto 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il  Consiglio di Stato, Sezione VI, in sede cautelare, riformando un’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione II, afferma che appare contraddittorio accogliere un’istanza cautelare avverso un’ordinanza di irrogazione di sanzione pecuniaria e nel contempo imporre, a carico del ricorrente, la prestazione di una garanzia bancaria o assicurativa di importo pari a quello indicato nell'ordinanza contestualmente sospesa.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3873 del 31 agosto 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Con l'ordinanza n. 1057 del 30 luglio 2014, la Sezione Quarta del TAR Lombardia, Milano, ha disapplicato l’art. 40, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui introduce, nella materia degli appalti pubblici, l’obbligo di subordinare necessariamente l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 11 dicembre 2007 n. 66, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria.

(Il testo dell'ordinanza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)