Dalla lettura dell’art. 103, comma 1, lett. b, della l.r. n. 12 del 2005 - che sancisce la cessazione dell'applicazione nella Regione della disciplina di dettaglio prevista dagli articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001 - emerge l’esplicita scelta del legislatore regionale di assoggettare l’iter per apportare una variante agli strumenti urbanistici alla procedura ordinaria di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 327 del 2001, precludendo perciò il ricorso a quella semplificata di cui al successivo art. 19, comma 2: difatti, l’art. 7, comma 1, della l.r. n. 3 del 2009 stabilisce che in tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all’articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001. Di conseguenza, l’approvazione dei progetti di opere pubbliche in variante al P.G.T. può avvenire esclusivamente attraverso la procedura ordinaria di cui all’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, ovvero mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 621 del 24 febbraio 2025


A fronte della circostanza che il sito scelto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea ex lege, all’ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all’insediabilità dell’opera – cioè alla sua localizzazione – in quelle zone del territorio comunale che presentano le caratteristiche indicate dalla norma. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo ius aedificandi, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. Del resto, avendo già provveduto la legge al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici dichiarando idonea all’installazione dell’impianto l’area individuata dalla ricorrente, nessun potere amministrativo discrezionale può essere esercitato al riguardo dall’amministrazione comunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 550 del 20 febbraio 2025


In applicazione del principio dell'autovincolo, le prescrizioni minime stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela. Non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l'impossibilità che il favor partecipationis faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 514 del 17 febbraio 2025


Ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno e il muro di contenimento, che producono un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine. Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che il muro abbia, in ipotesi, un’altezza inferiore a tre metri e ciò in quanto l’art. 878 c.c. consente in tal caso di derogare alla disciplina dettata dall’art. 873 c.c. in tema di distanza tra costruzioni, mentre la materia della distanza della (nuova) costruzione dal confine trova la propria disciplina nei regolamenti comunali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 564 del 20 febbraio 2025


In sede di pianificazione urbanistica l’amministrazione non è vincolata alla particolare “vocazione” dell’area, per cui la classificazione di un terreno in zona "E1" non presuppone che lo stesso sia concretamente utilizzato per colture tipiche o che possieda già tutte le caratteristiche previste dalla legge, tenuto conto che la destinazione di una zona a verde agricolo, può essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, quali la necessità di impedire un’ulteriore edificazione e mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 76 del 4 febbraio 2025


L’art. 17, comma 3, lett. c, del d.P.R. 380/01 esenta dal contributo di costruzione gli interventi che presentino la duplice caratteristica della pubblica rilevanza dell'opera (presupposto oggettivo) e della natura pubblica del soggetto che la esegue (requisito soggettivo). È, quindi, necessario che l'opera pubblica o di interesse pubblico sia realizzata da un soggetto privato per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti, in buona sostanza, la longa manus, come nell'ipotesi di concessione di opera pubblica e, dunque, sulla base di un rapporto strutturale e non potenzialmente transeunte.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2824 del 22 ottobre 2024


L’art. 52 c.p.a., al comma 3 prevede che “3. Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo” prosegue al comma 5 stabilendo che “5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato”. La predetta disposizione riprende quanto già statuito all’art. 155 commi 3 e 5 cod. proc. civ. Su tali presupposti, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio costituisce “atto processuale” e, in quanto tale, il termine relativo al compimento dello stesso, che scada nella giornata del sabato, rientra nella proroga di diritto prevista nel comma 5 dell’art. 155 cod. proc. civ.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 548 del 20 febbraio 2025


L’accorpamento di più servizi in un unico lotto funzionale è ammesso ove imprescindibile, in relazione alla natura e allo scopo dell’appalto, a evitarne un’esecuzione troppo costosa o eccessivamente complessa o qualitativamente inadeguata, anche per la frammentazione tra più operatori economici affidatari che si avrebbe con la suddivisione in più lotti, sicché tale accorpamento sia conforme al principio del miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti; si può giustificare in tal caso il sacrificio sia del principio di massima partecipazione, sia di quello dell’accesso al mercato, purché proporzionato al raggiungimento dello scopo. La scelta dell’accorpamento deve essere compiuta conducendo un’adeguata istruttoria, comprendente anche l’analisi del mercato rilevante, e deve essere congruamente motivata.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 140 del 18 febbraio 2025


La disposizione di servizio che prevede di interrompere il servizio di prenotazione appuntamenti presso gli uffici del settore edilizia e urbanistica di un Comune è un atto organizzativo con il quale l’amministrazione attende, in considerazione di particolari esigenze d’interesse pubblico, alla propria organizzazione emanando atti destinati a incidere sul proprio funzionamento e sul proprio assetto. La stessa, tuttavia, ai fini dell’interesse ad agire, è connotata da un’efficacia esterna mediata, che si estrinseca per il tramite dell’atto amministrativo applicativo della stessa. Il contenuto della disposizione non risulta idoneo ad incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti del SUE. Ne consegue che l’impugnabilità di tale tipo di atto non risulta ammissibile ex se, ma nei limiti in cui costituisca il presupposto di concrete determinazioni applicative, idonee a produrre un’incidenza lesiva concreta sulla specifica e particolare pretesa partecipativa di un ricorrente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 549 del 20 febbraio 2025


L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale. Il Comune non si limita, dunque, a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento ovvero esterne, quali la necessità di valutarne la conformità anche a strumenti sovraordinati, ai quali evidentemente si intende adeguarsi, evitando da subito di avallare scelte in contrasto.

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 357 del 3 febbraio 2025


Per occupazione di superficie deve intendersi, salvo che dal contesto della disciplina urbanistica si possa desumere diversamente, ogni impiego di spazio con costruzioni interrate o sopraelevate. Infatti, con il termine superficie si è soliti indicare, nel linguaggio comune, un piano che delimita un corpo nello spazio, ovvero uno spazio limitato di estensione del corpo stesso; significato, questo, che deriva dall’accezione matematica del termine “superficie”, la quale descrive un ente geometrico a due dimensioni (lunghezza e larghezza) e privo di spessore. Nella terminologia urbanistica la superficie identifica lo spazio libero di un’area e, quindi, in un contesto edificato, gli spazi dei cortili e dei giardini. Anche in materia urbanistica la superficie ha solo due dimensioni (lunghezza e larghezza), ed è priva di spessore. L’occupazione di superficie può quindi estendersi tanto al soprasuolo quanto al sottosuolo, essendo inesistente lo spessore materiale. La bidimensionalità si può osservare anche nella proprietà superficiaria prevista dal codice civile agli artt. 952 e ss.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 93 del 7 febbraio 2025



Tra i due diversi orientamenti relativi agli effetti della scadenza dell'efficacia di un piano attuativo, appare  maggiormente coerente con il principio di legalità quello - ad oggi maggioritario - il quale ritiene che una volta scaduti i termini di validità della convenzione urbanistica, ovvero il diverso termine eventualmente stabilito dalle parti, l'esercizio di ogni azione legale per l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute risulta prescritto se non esercitato entro il successivo termine di dieci anni.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 541 del 18 febbraio 2025


Anche dopo la stipula del contratto, sussiste per l'Amministrazione la possibilità dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva. Tale potere di autotutela trova ora un fondamento normativo anche nella previsione dell’art. 21 nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, laddove esso si riferisce anche ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici, che non possono non ritenersi comprensivi anche dell’affidamento di una pubblica commessa. Il citato art. 21 nonies della l. 241/90 stabilisce che l’annullamento debba intervenire entro un termine ragionevole elastico e se si tratta di provvedimenti favorevoli comunque non oltre 12 mesi. Tuttavia, il comma 2 bis dell’art. 21 nonies della l. 241/90 autorizza il superamento del termine di dodici mesi, di cui al comma 1: a) sia in presenza di “false rappresentazioni dei fatti”; b) sia (alternativamente, come fatto palese dall’uso della congiunzione disgiuntiva) in caso di “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci”; cioè nelle ipotesi in cui ci sia stato un comportamento doloso equiparabile alla colpa grave e più in generale in caso di malafede oggettiva, perché ciò esclude che si sia in presenza di un legittimo affidamento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 513 del 17 febbraio 2025


La disposizione di cui all’art. 879 c.c., nel disporre che «alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano», intende significare che, in presenza di una strada pubblica, non si fa tanto questione di tutelare un diritto soggettivo privato (tutelato dalla normativa codicistica sulle distanze, rinunciabile e negoziabile), ma di perseguire il preminente interesse pubblico a un ordinato sviluppo urbanistico intorno alla strade ed alle piazze, il quale trova la sua disciplina esclusivamente nelle leggi e regolamenti urbanistico-edilizi, tra i quali il D.M. 1444/1968. In presenza di una strada pubblica tra due fondi, non è dunque consentito derogare alla distanza minima stabilita dall’art. 9 D.M. 2.4.1968 tra pareti finestrate di edifici antistanti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 489 dell’11 febbraio 2025


Il TAR Milano precisa che se è vero che la disciplina applicabile alle istanze per la collocazione di una infrastruttura per telecomunicazioni si caratterizza per la particolare celerità delle procedure, tali da non richiedere nemmeno l'allegazione del titolo di legittimazione all'istanza di autorizzazione, è anche vero che è necessario che tale titolo esista, posto che la legittimazione a effettuare l’intervento su immobile di proprietà altrui costituisce comunque uno dei requisiti di legge necessari per l’adozione del provvedimento abilitativo.

TAR Lombardia, Milano, II n. 3461 del 3 dicembre 2024


Il TAR Brescia ribadisce un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, allorché l'amministrazione dichiari di non detenere il documento, non sarà possibile l'esercizio dell'accesso e la dimostrazione probatoria grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni.

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, Ordinanza n. 89 del 6 febbraio 2025


L'interesse pubblico all'eliminazione di un titolo edilizio illegittimo (nella specie, del permesso di costruire) è in re ipsa a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte del privato, se risultata rilevante ai fini del rilascio. Il privato non può vantare un legittimo affidamento alla conservazione di un titolo edilizio ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione. Correlativamente, nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà, la discrezionalità dell'amministrazione si azzera, e alla stessa è impedito di considerare rilevante (e sanante) il tempo trascorso (nella specie, cinque mesi dal rilascio).

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 77 del 4 febbraio 2025


La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è più volte pronunciata sull’interpretazione del diritto eurounitario e sul significato da attribuire all’espressione secondo cui gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso “a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto” in relazione alla posizione di un concorrente ad una gara di appalto che, contestando la propria esclusione, proponga censure miranti ad ottenere la ripetizione della gara e, di conseguenza, il travolgimento dell’aggiudicazione al concorrente. Tale interesse strumentale è tuttavia riconosciuto come rilevante dalla Corte di Giustizia “se del caso”. Quella richiesta dalla Corte di Giustizia – che rinvia alle circostanze “del caso” – non è quindi una valutazione di sussistenza in astratto di un ipotetico interesse strumentale alla ripetizione della gara, valutato ex ante, che sarebbe altrimenti sempre sussistente, bensì una valutazione concreta, in relazione alle circostanze connotanti la fattispecie.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 374 del 3 febbraio 2025


L'amministrazione può decidere sull'applicabilità o meno della sanzione pecuniaria anche nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione, con la conseguenza che l'omessa valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione, ma solo della successiva fase riguardante il progetto della demolizione.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 77 del 4 febbraio 2025


Il TAR Milano ritiene legittima una deliberazione consiliare che esclude gli immobili ricadenti nel “tessuto storico” e negli “aggregati storici” dal riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 40-bis della l.r. n. 12 del 2005, in quanto l’esclusione si fonda oltre che su motivazioni di carattere urbanistico, storico e sociale, anche su aspetti legati alla tutela paesaggistica, stante la classe di sensibilità attribuita al comparto. Inoltre, non si tratta di una esclusione generalizzata delle parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato, sia perché il tessuto storico, sebbene di entità non del tutto trascurabile, è comunque di ampiezza limitata rispetto all’intero territorio comunale, sia perché per esclusione generalizzata deve intendersi l’esclusione operata con criteri di carattere generale, astratti e del tutto slegati dalla effettiva conformazione del contesto preso a riferimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 389 del 5 febbraio 2025