In applicazione del principio dell'autovincolo, le prescrizioni minime stabilite nella lex specialis vincolano non solo i concorrenti, ma anche la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, salva la possibilità di procedere all'annullamento del bando nell'esercizio del potere di autotutela. Non è consentito alla stazione appaltante di non rispettare la disciplina che essa stessa si era data, stante l'impossibilità che il favor partecipationis faccia premio sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 514 del 17 febbraio 2025


Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza è costante nel ritenere che non spetti al giudice amministrativo un generale potere di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, al di fuori dei casi eccezionali degli atti presupposti di natura normativa, con esclusione della disapplicazione per gli atti generali privi di natura normativa, in quanto altrimenti si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, per snaturarne i caratteri essenziali e, in definitiva, per consentire l'elusione del termine di decadenza stabilito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l'eliminazione degli atti lesivi di interessi legittimi. Non è quindi consentita la disapplicazione dello Studio del reticolo idrico minore del Comune e del Piano di indirizzo forestale della Provincia che hanno natura di atti generali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 47 del 10 gennaio 2025


Il TAR Milano precisa che:
<<4.2. Le norme cristallizzate nella lex specialis vincolano in assoluto l'operato dei concorrenti e della stazione appaltante, la quale non può disapplicarle, integrarle o modificarle, se non con lo strumento dell’autotutela e fornendone adeguata pubblicità agli operatori economici, in attuazione dei principi di trasparenza e di concorrenzialità.
La cristallizzazione di tali norme al momento della indizione della procedura le rende impermeabili anche rispetto allo ius superveniens, a meno che la norma sopravvenuta non stabilisca espressamente una diversa efficacia temporale per le procedure in corso alla data della sua entrata in vigore, in deroga al principio generale del tempus regit actum (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 24 maggio 2011 n. 9).
Le regole fissate nella lex specialis devono essere dunque applicate dalla stazione appaltante, anche se non conformi allo ius superveniens, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2006 del 14 settembre 2022.


Il TAR Milano ribadisce che <<l’Amministrazione non può disapplicare le prescrizioni della lex specialis, neppure quando alcune di queste risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva la sola possibilità di procedere all’annullamento delle regole di gara nell’esercizio del potere di autotutela>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 443 del 18 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.