Secondo il TAR Brescia, l’esclusione dalla procedura di gara dopo la valutazione del contenuto dell’offerta, in conseguenza dell’attribuzione di un giudizio di inidoneità, non ricade nella fattispecie del rito camerale super-accelerato di cui all’art. 120 commi 2-bis e 6-bis cpa; questo rito è infatti utilizzabile solo quando l’esclusione avvenga prima dell’esame dei dettagli tecnici da parte della commissione giudicatrice, ossia quando si discuta esclusivamente del possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per l’ingresso nella procedura di gara; non appare invece utilizzabile quando sia stato espresso un giudizio di valore sull’offerta già ammessa, nel confronto con le altre offerte, neppure quando il superamento di una soglia minima di punteggio sia prevista dalla lex specialis come condizione per accedere a una fase successiva della medesima procedura.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Brescia, n. 173 del 10 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link; si veda in argomento anche il precedente post.


Il Consiglio di Stato delinea i limiti del giudizio di ottemperanza proposto per ottenere chiarimenti dal giudice in ordine alle modalità di ottemperanza del giudicato e precisa:

  • la c.d. “ottemperanza di chiarimenti”, ex art. 112, comma 5, c.p.a, costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato – utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo – e non un’azione o una domanda in senso tecnico, per cui essa non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire;
  • i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell’ottemperanza devono attenere alle modalità dell’ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso;
  • lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell’esecuzione, in assenza del presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l’aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti.

La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 1674 del 10 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Si riporta l’avviso pubblicato sul sito ANAC
Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità ha ricevuto diverse richieste di chiarimenti in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, l’Autorità ritiene necessario elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, si sottopone a consultazione pubblica, ai sensi del Regolamento dell’08/04/2015 recante la disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione e del Regolamento del 27/11/2013 recante la disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), il documento prodromico all’adozione del predetto atto di regolazione, attraverso il quale l’Autorità intende acquisire il punto di vista dei soggetti interessati sugli argomenti ivi indicati. Si chiede, pertanto, di inviare osservazioni sulle proposte ivi contenute, indicare ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire nell’atto di regolazione e proporre integrazioni su specifici aspetti.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle ore 18 del 10 maggio 2017, mediante compilazione dell’apposito modello.


Il Consiglio di Stato precisa che:
  • la previsione codicistica vigente ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, evenienza nella quale non ci si trova tanto in presenza di una domanda nuova quanto di un’articolazione della domanda già proposta al T.A.R., e non anche nella diversa ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure;
  • questa regola vale anche per le impugnative degli atti delle procedure di affidamento contratti pubblici, ove l’art. 120, comma 7, c.p.a. – nella formulazione anteriore al d. lgs. n. 50 del 2016 – prevede che «i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti» solo con riferimento al primo grado di giudizio, ma non già per il grado di appello, per il cui svolgimento l’art. 120, comma 11, c.p.a. non richiama la regola del comma 7 – ma solo quelle dei commi 3, 6, 8 e 10 e, dopo la novella del 2016, anche dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 9 – per l’ovvia ragione che, in virtù del generale principio di cui all’art. 104, comma 3, c.p.a., non è possibile impugnare, con motivi aggiunti, un atto sopravvenuto alla sentenza già gravata né, a fortiori, è possibile impugnare la sentenza di prime cure che si sia pronunciata sulla legittimità dell’atto di gara sopravvenuto alla prima sentenza;
  • nel giudizio di appello contro la sentenza che si è pronunciata sulla legittimità del bando, i motivi aggiunti proposti contro la successiva sentenza che si è pronunciata sull’aggiudicazione definitiva, sono inammissibili per violazione dell’art. 104, comma 3, c.p.a. e sono anche insuscettibili di conversione in appello autonomo contro tale sentenza, ostandovi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, da proporsi nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1633 del 7 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.



Il presidente del TAR Lazio, Sezione Seconda bis, ha rigettato l’istanza con cui parte ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione al deposito cartaceo, in luogo di quello telematico, di una planimetria, in scala 1:200, allegata ad una autorizzazione paesaggistica.
Il Giudice rileva al riguardo che:

  • l'art. 136, comma 2, del codice del processo amministrativo prevede che in casi eccezionali riconducibili anche alla ricorrenza di particolari esigenze di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia, il magistrato possa dispensare, previo provvedimento motivato, dall'obbligo della sottoscrizione e del deposito con modalità telematiche;
  • dal tenore letterale della norma, si evince che tale facoltà può essere esercitata solo in presenza di situazioni eccezionali oggettivamente riscontrabili di cui il giudice deve dar conto nell'adozione del provvedimento di dispensa;
  • la norma citata deve essere coordinata con l'art. 9, comma 6, del DPCM 16/2/2016, n. 40, il quale prevede il ricorso al sistema upload disciplinato dall'art. 8 dell'allegato A) dello stesso DPCM - nelle ipotesi in cui per ragioni tecniche o per le particolari dimensioni del documento non sia possibile operare con le modalità telematiche ordinarie;
  • la scansione delle planimetrie urbanistiche non è di per sé preclusa in ragione della natura del documento, potendo la stessa essere demandata ad operatori specializzati che, con apposite apparecchiature tecniche, sono in grado di dematerializzare documenti cartacei anche di notevoli dimensioni, così salvaguardando l’integrale presenza dei documenti nel fascicolo telematico, necessaria anche ai fini della tutela del contraddittorio tra le parti; ferma restando la possibilità di affiancare al deposito telematico anche quello cartaceo al fine di agevolare la lettura dei documenti tecnici.

Il decreto del presidente del TAR Lazio, Seconda Sezione bis, n. 1465 del 30 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato, a fronte di una eccezione dell’appellato con la quale si è dedotta:
a) la nullità del ricorso notificato perché redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale e munito della sola sottoscrizione autografa senza neppure un’attestazione di conformità a un originale digitale;
b) per la stessa ragione la nullità del deposito del ricorso;
ha affermato che il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché non conforme alle prescrizioni di legge, non può considerarsi del tutto inesistente, nullo o abnorme; l’atto deve invece ritenersi irregolare e il Collegio - ai sensi del comma 2 dell’art. 44 c.p.a. - deve fissare al ricorrente un termine perentorio per la sua regolarizzazione nelle forme di legge, la cui inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1541 del 4 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il 6 aprile 2017, alle ore 14.30, presso il Consiglio di Stato, è convocata l’Assemblea dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti.
A partire dalle ore 15.30, i lavori proseguiranno in seduta aperta al pubblico. Porterà il saluto il Presidente del Consiglio di Stato, Avv. Alessandro Pajno.
Nel corso della seduta, vi sarà l’illustrazione dei contenuti e dello stato di avanzamento delle proposte di riforma della giustizia amministrativa elaborate a cura del Gruppo di lavoro costituito sul tema.
L’evento potrà essere seguito in diretta su Ius Law Web Radio, presente ai lavori.



Secondo il TAR Napoli la notifica del ricorso a mezzo p.e.c. è da ritenersi efficace anche se eseguita mediante atti firmati digitalmente secondo il formato ‘pdf’ CAdES e non nel formato PAdES.

In senso contrario si era espresso in precedenza il TAR Basilicata con la sentenza n. 160 del 14 febbraio 2017 (cfr. precedente post).

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Quarta Sezione, n. 1799 del 4 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano ha dichiarato irricevibile per tardività un ricorso promosso avverso il provvedimento di aggiudicazione definita dell’attività di co-progettazione e gestione in partnership di interventi innovativi nei servizi interessati le aree della tutela minori, del servizio sociale di base e delle gestioni associate (tra cui il servizio di assistenza scolastica, l’assistenza domiciliare e il servizio inserimenti lavorativi) notificato nel termine ordinario di sessanta giorni e non in quello dimidiato di trenta, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. 
Il TAR ha, altresì, rilevato che la notifica del ricorso a mezzo p.e.c., in assenza della previa autorizzazione presidenziale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a. (alla data della intervenuta notifica, ossia gennaio 2016) è nulla, ma non radicalmente inesistente, con la conseguenza che la costituzione delle parti intimate, nei modi e termini di legge, è idonea a sanare la nullità, per effetto del raggiungimento dello scopo di instaurare validamente il rapporto processuale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 727 del 28 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato, scrutinando il disposto di cui al comma 6 bis, ultimo periodo, dell’art. 120 c.p.a., che con riferimento all’impugnazione delle ammissioni ed esclusioni dalle gare prevede che «l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione», precisa che la comunicazione della sentenza consiste nella comunicazione dell’avviso di deposito della medesima e non nella comunicazione del testo integrale.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1501 del 31 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il parere n. 782 del 30 marzo 2017 (adunanza del 22 marzo 2017) è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Piemonte precisa che:
  • il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico;
  • viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio;
  • in senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. n. 50/2016, sia le Linee Guida n. 2 ANAC del 21 settembre 2016, le quali prevedono che "in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni".
La sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 414 del 27 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Napoli ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio di una P.A., la quale si è costituita in giudizio depositando:
a) scansione per immagini non asseverata di una memoria difensiva analogica priva di sottoscrizione autografa;
b) copia digitale per immagini della procura alle liti in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’Ente e documento informatico, privo di firma digitale, recante attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale analogico dal quale è stata estratta.
Aggiunge poi il TAR che non rileva l’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, del “Modulo Deposito Atto/Documenti” , che non può sanare la dedotta nullità.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 1694 del 28 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Il Consiglio di Stato precisa che la motivazione in sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico, salvo i casi in cui esso incida su zone ben circoscritte ledendo legittime aspettative, risulta soddisfatta con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di approfondimenti argomentativi puntuali e mirati, per cui, ove la destinazione di un'area muti per effetto di un nuovo strumento urbanistico generale che destinato ad imprimere una nuova e complessiva definizione del territorio comunale, si tratta non della disciplina di una singola area, ma dell’organico disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale; pertanto, la motivazione non può soffermarsi su ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve aver riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso unitario delle scelte effettuate dal Comune con la nuova pianificazione generale.
Aggiunge il Consiglio di Stato che solo in presenza di alcune tassative ipotesi (superamento degli standard minimi, giudicati di annullamento sui dinieghi di titoli edilizi o sul silenzio inadempimento, convenzioni o accordi edilizi in atto) v’è un affidamento tutelabile, in capo al privato, circa le sue aspettative edificatorie e non la mera speranza che il nuovo piano non determini una reformatio in peius delle previsioni preesistenti, poiché la mera esistenza in queste ultime di una destinazione più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a configurare quell’affidamento qualificato invece scaturente dalle testé citate ipotesi.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1326 del 24 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se “Se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio”.

L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1337 del 24 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2017 il decreto del Ministro della Giustizia del 14 febbraio 2017, recante il Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 


La Sezione Terza del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se, nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”), fosse ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a.

L’ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n.  1322 del 23 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa al seguente link




Si informa che l'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi - AGATIF ha organizzato per il 26 maggio 2017 a Catanzaro, presso la sala convegni della Prefettura, il convegno con titolo “L’applicazione del principio per cui chi inquina paga in Italia, Francia e Germania”.

Il convegno è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e le modalità di iscrizione sono contenute nella locandina.