Il TAR Milano osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. T.A.R. Milano, Sez. I, n. 658/2018; TAR Toscana, Sez. I, n. 689/2017): i) nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice; ii) la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2939 del 29 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, in presenza di un punteggio numerico complessivamente attribuito a ciascuna delle offerte tecniche non correlato a una motivazione descrittiva, idonea a far comprendere le ragioni della valutazione stessa e del giudizio espresso dalla commissione in relazione a ciascuno dei criteri e subcriteri indicati dal disciplinare di gara, precisa che il punteggio numerico, nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, integra una motivazione sufficiente solo quando esso consente di ripercorrere il percorso valutativo della commissione; ciò non si verifica nel caso di esposizione del solo punteggio numerico complessivo, assegnato a ciascuna offerta tecnica, che non consente di comprendere la valutazione effettuata dalla Commissione in relazione a ciascuno dei criteri e dei subcriteri enucleati dal disciplinare di gara, sicché la motivazione risulta del tutto insufficiente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2056 del 27 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Piemonte precisa che:
  • il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico;
  • viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio;
  • in senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. n. 50/2016, sia le Linee Guida n. 2 ANAC del 21 settembre 2016, le quali prevedono che "in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni".
La sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 414 del 27 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.