Il Consiglio di Stato ribadisce la propria giurisprudenza sulla nozione di pertinenza urbanistica e rimarca: 

  • occorre il titolo edilizio per la realizzazione di nuovi manufatti, quand’anche sotto il profilo civilistico essi si possano qualificare come pertinenze;
  • la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica;
  • nell’ordinamento statale vi è il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente) quando si tratti di un manufatto edilizio;
  • salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un’area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come una tettoia, che ne alteri la sagoma;
  • il testo unico dell'edilizia attribuisce rilevanza urbanistica ed edilizia alle pertinenze, ammettendo all’art. 3, comma 1, lett. e.6), che specifiche regole siano contenute nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici.

La sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 2348 del 17 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si allegano i documenti inviati dall’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti – UNAA e dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM ad ANAC, che aveva aperto una consultazione on line sull'affidamento degli incarichi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (cfr. il precedente post).
Si allega, altresì, il documento di SOLOM nella sua versione integrale (poi ridotta a 10.000 caratteri per l’invio ad ANAC).



Il TAR Milano, in presenza di una procura alle liti nulla, in quanto rilasciata da soggetto privo dei poteri di amministrazione e della rappresentanza  della società nell’interesse della quale la procura era stata rilasciata, visto l’art. 182 c.2 del c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 del c.p.a. - secondo il quale “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”  - ha assegnato un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Lazio precisa che:

  • è sostenibile la tesi secondo cui la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell’atto di parte siano requisiti funzionali al solo deposito, restando pur sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico; ciò in base a quanto previsto dallo stesso articolo 136 c.p.a., che, nel prevedere, da un lato, la sottoscrizione digitale e non anche la redazione digitale (comma 2 bis), e, dall’altro, che si possa trarre copia informatica dell’originale analogico;
  • la tematica in esame si atteggia in maniera peculiare rispetto alle notifiche cartacee, per le quali si offrono, in concreto, due soluzioni: a) formazione dell’originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall’avvocato, ai fini della notifica cartacea; b) formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo pec, o, comunque, ai fini del deposito telematico (ipotesi concretizzatasi nella specie);
  • entrambe le modalità seguite nella pratica e dianzi illustrate possono essere considerate efficaci, nell’ottica del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., qui consistente nel portare l’atto difensivo, nella sua piena leggibilità, a conoscenza della controparte e del Collegio, a condizione che si realizzino la certezza in ordine: alla paternità dell’atto, alla data di sottoscrizione e alla trasmissione dell’atto stesso, senza che, dunque, possa essere invocata alcuna concreta violazione del diritto di difesa e nel pieno rispetto del contraddittorio;
  • secondo la più recente giurisprudenza sia civile che amministrativa (Cass., Sez. Un., sent. n. 7665 del 18 aprile 2016; Cons. Stato, sent. n. 1541 del 4 aprile 2017) il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma a garantire l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione, in tutti i casi in cui tale pregiudizio non esiste, debba ritenersi conseguentemente esclusa la possibilità di sollevare eccezioni d’ufficio o comunque, pure su istanza di parte, dare rilievo a qualsivoglia eccezione (afferente o meno alle regole PAT) laddove l’atto, come nella specie, abbia raggiunto comunque il suo scopo.

La sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 5545 del 9 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia  seguenti principi in materia di esecuzione del giudicato ed esecuzione in forma specifica
«1. Dal giudicato amministrativo, quando riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all’amministrazione, un’obbligazione, il cui oggetto consiste nel concedere “in natura” il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza.
2. L’impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente dal giudicato – che dà vita in capo all’amministrazione ad una responsabilità assoggettabile al regime della responsabilità di natura contrattuale, che l’art. 112, comma 3, c.p.a., sottopone peraltro ad un regime derogatorio rispetto alla disciplina civilistica – non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura risarcitoria, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato in sostituzione della esecuzione in forma specifica; l’insorgenza di tale obbligazione può essere esclusa solo dalla insussistenza originaria o dal venir meno del nesso di causalità, oltre che dell’antigiuridicità della condotta.
3. In base agli articoli 103 Cost. e 7 c.p.a., il giudice amministrativo ha giurisdizione solo per le controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione o un soggetto ad essa equiparato, con la conseguenza che la domanda che la parte privata danneggiata dall’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato proponga nei confronti dell’altra parte privata, beneficiaria del provvedimento illegittimo, esula dall’ambito della giurisdizione amministrativa.
4. Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Spetta, in ogni caso, all’impresa danneggiata offrire, senza poter ricorrere a criteri forfettari, la prova rigorosa dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.), e la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull’ammontare del danno.
5. Il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum».

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 12 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa, in punto di qualificazione giuridica dell’installazione di pannelli aventi la funzione di mitigazione dell’inquinamento acustico provocato dal transito dei veicoli, che il concetto di manutenzione straordinaria di opere pubbliche non si riduce al solo aspetto per così dire “statico” della sostituzione di elementi costitutivi ammalorati o, comunque, in via di obsolescenza, ma abbraccia anche un profilo dinamico ed evolutivo, esteso all’adozione ex novo di accorgimenti, addizioni, miglioramenti resi opportuni dallo sviluppo tecnologico - o addirittura prescritti da sopravvenute disposizioni normative - e finalizzati vuoi a meglio perseguire le originarie finalità pubblicistiche dell’opera (ad esempio, la realizzazione di strutture per la comunicazione in tempo reale all’utenza di notizie circa il traffico), vuoi a rispondere a nuove esigenze pubblicistiche di carattere “accessorio” (quale, appunto, la mitigazione dell’inquinamento acustico provocato dal transito dei veicoli tramite l’apposizione di opportuni diaframmi fisici rispetto all’ambiente circostante).

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n.  2016 del 3 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa al seguente link


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo sulla questione di giurisdizione sulle domande inibitoria e risarcitoria in relazione alla gestione di un impianto di compostaggio e riciclaggio dei rifiuti solidi urbani e della relativa discarica, hanno così statuito:
«pur appartenendo tutte le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 [norma che - sebbene abrogata dall'art. 4, allegato 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - è stata riprodotta dall'art. 133, comma 1, lettera p) del medesimo d.lgs.], appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda del privato che si dolga della pericolosità per la salute od altri diritti fondamentali della persona, ovvero dell'intollerabilità delle immissioni da quelli provenienti, degli impianti di trattamento dei rifiuti già raccolti e delle relative discariche in relazione alle concrete modalità tecniche di esercizio del relativo ciclo produttivo ed insti per l'adozione di tutte le misure per eliminare i danni, i pericoli e le immissioni, risolvendosi le condotte dei soggetti deputati allo smaltimento ed oggetto di contestazione nella materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa, allorquando non siano dettate particolari modalità esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti della pubblica amministrazione che hanno organizzato il servizio, così non risultando in alcun modo coinvolto l'esercizio di una potestà pubblicistica».

L’ordinanza n. 11142 depositata in data 8 maggio 2017 delle Sezione Unite della Corte di Cassazione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.


Il 12 maggio 2017 si terrà al Consiglio di Stato il convegno "Processo amministrativo telematico - Magistratura amministrativa e Avvocatura per l'efficienza del Sistema Giustizia”, che può essere seguito anche in diretta streaming sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a partire dalle ore 10,00.

Locandina


Il Consiglio di Stato afferma la tassatività delle disposizioni del D.M. 1444/1968, in materia di distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, e la loro operatività al momento del rilascio del titolo edilizio con riferimento alla situazione concreta, a prescindere dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2086 depositata in data 8 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link


L’Università Commerciale Luigi Bocconi, in collaborazione con Aidambiente, ha organizzato per il 16 maggio 2017 il Convegno “Biodiversità, capitale e servizi naturali”.
Il convegno si terrà presso la sede dell’Università Bocconi, in Milano, piazza Sraffa 13, Aula N01, e inizierà alle ore 10,30.
Per informazioni ci si può rivolgere al Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa” (tel. 02 5836.5221/5231)
Le iscrizioni possono essere effettuate online all’indirizzo www.unibocconi.it/eventi.
L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano e sono stati attribuiti n. 4 crediti formativi.



Il Consiglio di Stato precisa che l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha escluso che possano essere oggetto di sanatoria mediante soccorso istruttorio la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale riguardanti l’offerta tecnica ed economica nonché le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 2093 pubblicata in data 8 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link


Il 4 maggio 2017 è stato stipulato tra il Consiglio Nazionale Forense e l’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti - UNAA il protocollo d’intesa per la formazione continua e l’accreditamento degli eventi.



La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 3, del c.p.a., nella parte in cui stabilisce che «la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte.


La sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 4 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.


Il Consiglio di Stato, rimeditando le conclusioni alle quali era giunta l’Adunanza Plenaria con la decisione n. 1 del 2003, ritiene ammissibile l’impugnazione immediata del bando di una gara da parte di una impresa che si dolga dell’adozione di un criterio di aggiudicazione erroneo e quindi illegittimo.

La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 2014 del 2 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link