Si segnala che l’ Università degli Studi di Milano, dipartimento di diritto pubblico e sovranazionale, ha organizzato un corso di perfezionamento e specializzazione in diritto amministrativo, coordinato dal prof. Guido Greco, che si terrà nel corso del prossimo anno 2017.

Il programma, le modalità di iscrizione e i costi di partecipazione sono contenuti nella locandina.


Si segnala che il giorno martedì 29 novembre 2016, dalle ore 13.30 alle ore 16.30, presso l’Aula d’udienza del  TAR Lombardia – Milano (via Corridoni n. 39), si terrà l’incontro formativo sul tema “IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO: PROFILI TEORICI E OPERATIVI"

Interverrà:
l’Avv. Maurizio REALE, Consigliere Segretario COA Teramo e componente del Gruppo di Lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del C.N.F. 
Modera:  
l'Avv. Alessandra NOLI CALVI, Avvocato in Milano
L’incontro è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e comporta il conseguimento di n. 2 crediti formativi.
L'iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente tramite il sito di SOLOM, accedendo – previa registrazione e autenticazione, con nome utente e password – alla sezione “Formazione - Cicli Formativi”.
Per procedere all’iscrizione occorre:
• individuare l’incontro nella sezione Formazione-Cicli Formativi;
• cliccare su “Dettagli Prodotto” e visualizzare la descrizione dell’incontro;
• cliccare sul tasto verde “Procedi”;
• cliccare su “Mostra Carello” in una delle due finestrelle frattanto comparse;
• nella pagina che si aprirà (dove sarà possibile effettuare il login -inserendo nome utente e password- se non già fatto in precedenza), cliccando su “Aggiungi/Modifica i dati di  fatturazione”, sarà possibile controllare la correttezza de la completezza dei propri dati di fatturazione (si rammenta che i dati sono necessari anche se il corso è gratuito ai fini dell’attribuzione dei crediti. In difetto, non si potrà procedere ad alcuna attribuzione);
• una volta salvati i dati di fatturazione, sarà necessario mettere la spunta sul quadratino in basso, di fianco al tasto verde, e cliccare sul tasto verde “Acquista ora”;
• si aprirà una pagina di riepilogo con l’indicazione dell’incontro prescelto, la quantità delle iscrizioni  (che dovrà essere pari ad 1) nella quale si potrà perfezionare l’iscrizione cliccando ancora sul tasto verde “Conferma l’ordine”;
• la conferma di avvenuta iscrizione verrà visualizzata a video, unitamente al numero d’ordine ed entrambi i dati potranno essere visualizzati in ogni momento, accedendo (previa autenticazione con nome utente e password) all’area “Formazione” e cliccando sul link “Le mie iscrizioni”, visibile a destra della pagina.
Non è previsto l’invio di alcuna e mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno possibili fino alle ore 10:00 del giorno precedente all'evento e, comunque, sino all’esaurimento dei posti disponibili.


Si segnala che lunedì 28 novembre 2016 presso il Salone Valente, in Milano via S. Barnaba 29, dalle ore 10,30 alle 13,30, si terrà un convegno su “I problemi deontologici sottesi alle modalità di affidamento degli incarichi legali da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici:le gare al prezzo più basso e le eccezioni del codice dei contratti pubblici, la natura dell’incarico libero professionale, la giusta remunerazione del legale, i criteri di selezione e di aggiudicazione rispetto alla dignità della professione ed alla posizione dei giovani avvocati, l’affidamento di incarichi ad avvocature di altri enti pubblici”.

Interverranno quali relatori: l'Avv. Enrico Moscoloni (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano), l'Avv. Manlio Marino (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano), l'Avv. Fiorenzo Bertuzzi (CADLO - Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale), l'Avv. Piera Pujatti (Avvocatura Regionale di Regione Lombardia), l'Avv. Paola Balzarini (SOLOM - Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti).

La partecipazione all’incontro comporterà il riconoscimento di due crediti formativi in materia obbligatoria.

L’iscrizione è gratuita e si potrà effettuare, nei limiti dei posti disponibili, esclusivamente online tramite il sito di SOLOM, accedendo – previa registrazione e autenticazione, con nome utente e password – alla sezione “Formazione / Cicli Formativi”. Gli iscritti ai precedenti incontri di aggiornamento di quest'anno non hanno necessità di rinnovare l'iscrizione.

Per procedere all'iscrizione occorre:
• individuare l’incontro nella sezione Formazione-Cicli Formativi;
• cliccare su “Dettagli Prodotto” e visualizzare la descrizione dell’incontro;
• cliccare sul tasto verde “Procedi”;
• cliccare su “Mostra Carello” in una delle due finestrelle frattanto comparse;
• nella pagina che si aprirà (dove sarà possibile effettuare il login -inserendo nome utente e password- se non già fatto in precedenza), cliccando su “Aggiungi/Modifica i dati di  fatturazione”, sarà possibile controllare la correttezza de la completezza dei propri dati di fatturazione (si rammenta che i dati sono necessari anche se il corso è gratuito ai fini dell’attribuzione dei crediti. In difetto, non si potrà procedere ad alcuna attribuzione);
• una volta salvati i dati di fatturazione, sarà necessario mettere la spunta sul quadratino in basso, di fianco al tasto verde, e cliccare sul tasto verde “Acquista ora”;
• si aprirà una pagina di riepilogo con l’indicazione dell’incontro prescelto, la quantità delle iscrizioni  (che dovrà essere pari ad 1) nella quale si potrà perfezionare l’iscrizione cliccando ancora sul tasto verde “Conferma l’ordine”;
• la conferma di avvenuta iscrizione verrà visualizzata a video, unitamente al numero d’ordine ed entrambi i dati potranno essere visualizzati in ogni momento, accedendo (previa autenticazione con nome utente e password) all’area “Formazione” e cliccando sul link “Le mie iscrizioni”, visibile a destra della pagina.
Non è previsto l’invio di alcuna e mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno possibili fino alle ore 10:00 del giorno precedente all'evento e, comunque, sino all’esaurimento dei posti disponibili.



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 268 del 16 novembre 2016, è stata pubblicata l’intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.P.R. 6 giugno  2001 n.  380.
In particolare, è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (allegato  B), che formano parte integrante dell'intesa.

La Gazzetta Ufficiale è consultabile al seguente indirizzo: http://www.gazzettaufficiale.it/home 


Pubblicato sul sito ANAC il comunicato del presidente ANAC del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori  economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive  rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello  di DGUE”.


La Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, ribadisce il principio secondo il quale il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende non solo l'alveo, cioè l'estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, ma anche la spiaggia, cioè il tratto di terra contiguo all'alveo e necessario per i pubblici usi del lago, quali il trasporto di persone e cose da una sponda all'altra, il diporto, l'esercizio della pesca; la Corte aggiunge che nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 (che, nel sostituire il testo dell'art. 947 cod. civ., ha espressamente escluso per il futuro tale eventualità), la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 22647 dell’8 novembre 2016 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, nella sezione sentenzeWeb.


Venerdì 2 dicembre 2016 e sabato 3 dicembre 2016 a Como, presso Villa Gallia, sede della Provincia di Como, si terranno gli Stati Generali dell’Avvocatura Pubblica.
Nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre 2016 si svolgerà il Convegno “Legalità e anticorruzione: il ruolo dei professionisti in house”.
Il programma del convegno è riportato nella locandina 


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in materia di esclusione da una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico a causa dell'irregolarità nel versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ha affermato il seguente principio:
L’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice”.

La sentenza della Nona Sezione della Corte di Giustizia UE del 10 novembre 2016 (causa C-199/15) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia.


Il Consiglio di Stato, con riferimento al tipo di potere che il terzo può sollecitare a fronte di una SCIA, precisa che:
- un primo orientamento della giurisprudenza ritiene che il terzo possa chiedere al giudice di ordinare all’amministrazione di esercitare i poteri inibitori, anche nel caso in cui sia trascorso il termine di trenta (o sessanta) giorni previsto dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990;
- un secondo orientamento assume che il terzo possa chiedere la condanna dell’amministrazione all’esercizio di poteri che devono avere i requisiti che giustificano l’autotutela amministrativa; in questo caso, l’autotutela si connota in modo peculiare perché: a) essa non incide su un precedente provvedimento amministrativo e dunque si caratterizza per essere un atto di “primo grado” che deve, però, possedere i requisiti legittimanti l’atto di “secondo grado”; b) l’amministrazione, a fronte di una denuncia da parte del terzo, ha l’obbligo di procedere all’accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un “normale” potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non solo al contenuto dell’atto ma anche all’an del procedere;.
- la seconda opzione interpretativa è, secondo il Consiglio di Stato, preferibile in quanto coniuga in modo più equilibrato le esigenze di liberalizzazione sottese alla SCIA con quelle di tutela del terzo; se quest’ultimo potesse sollecitare i poteri inibitori senza limiti temporali e di valutazione dell’incidenza sulle posizioni del privato che è ricorso a questo modulo di azione verrebbero frustrate le ragioni della liberalizzazione, in quanto l’interessato, anche molto tempo dopo lo spirare dei trenta (o sessanta) giorni previsti dalla legge per l’esercizio dei poteri in esame, potrebbe essere destinatario di atti amministrativi inibitori dell’intervento posto in essere; la qualificazione del potere come potere di autotutela costituisce invece, da un lato, maggiore garanzia per il privato che ha presentato la SCIA, in quanto l’amministrazione deve tenere conto dei presupposti che legittimano l’esercizio dei poteri di autotutela e, in particolare, dell’affidamento ingenerato nel destinatario dell’azione amministrativa, dall’altro, non vanifica le esigenze di tutela giurisdizionale del terzo che può comunque fare valere, pur con queste diverse modalità, le proprie pretese.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4610 del 3 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


La Camera amministrativa distretto Lombardia orientale (CADLO) celebra il sesto anno di attività con  un convegno che si svolgerà a Brescia il 2 dicembre 2016 sul tema “Servizi di interesse economico generale in ambito locale: affidamenti, gestione, responsabilità”, meglio illustrato dall’allegato programma.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto in tema di avvalimento con riferimento al contenuto dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207 del 2010:
«L’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in relazione all’articolo 47, paragrafo 2 della Direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (quale quella che qui rileva) in cui una parte dell’oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile.
In siffatte ipotesi, neppure sussistono i presupposti per fare applicazione della teorica c.d. del ‘requisito della forma/contenuto’, non venendo in rilievo l’esigenza (tipica dell’enucleazione di tale figura) di assicurare una particolare tutela al contraente debole attraverso l’individuazione di una specifica forma di ‘nullità di protezione’.
Le conclusioni di cui sopra trovano applicazione, non ravvisandosi ragioni in senso contrario, anche nel caso di categorie che richiedono particolari requisiti di qualificazione come la OS18A (riguardante “la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture di acciaio”)».

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 4 novembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Puglia, Bari – dopo aver preso atto che la novella legislativa di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall'art. 204 del d.lgs n. 50/2016, confligge con il quadro giurisprudenziale, storicamente consolidatosi, atteso che veicola nell'ordinamento l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici, anche in carenza di un’effettiva lesione od utilità concreta – precisa che il dies a quo dell’impugnazione dei provvedimenti di ammissione e esclusione ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a. non può essere identificato nella sola pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, laddove sia ravvisabile e documentata la piena conoscenza degli atti di ammissione e di esclusione.
Secondo il TAR, la giurisprudenza formatasi in materia di esclusione dal procedimento di gara deve ritenersi utilizzabile, nel nuovo codice, anche per i provvedimenti di ammissione (equiparati, nella loro portata lesiva, ai provvedimenti di esclusione); pertanto, laddove sia ravvisabile la piena conoscenza dell’atto di ammissione da parte dei rappresentanti della ditta controinteressata, presenti alla seduta pubblica e muniti di apposito mandato, è da tale seduta che decorre il termine per impugnare l’atto.
La sentenza della Sezione Terza del TAR Puglia, Bari, n. 1262 del 8 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa. 


Secondo il TAR Umbria, il potere di riesame straordinario regionale contemplato dall’art. 27 della legge n. 1150/1942 e oggi dall’art. 39 del d.P.R. 380/2001, pur indubbiamente distinto da quello esercitabile dal Comune in sede di riesame, deve essere esercitato alla luce dell’art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza sulla scorta degli stessi presupposti ovvero con doverosa valutazione degli interessi e degli eventuali affidamenti nonché della situazione di fatto che si viene ad incidere in via straordinaria, specie alla luce delle recenti modifiche apportate dalla legge n. 124 del 2015 all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 (pur “ratione temporis” non direttamente applicabile, ma rilevante ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti), che ha fissato il termine di esercizio del potere d’annullamento d’ufficio di provvedimenti di autorizzazione e attribuzione di vantaggi economici in 18 mesi dalla emanazione dell’atto.
Il TAR precisa che la novella legislativa rende sicuramente più stabile la posizione del soggetto destinatario del permesso di costruire, il quale può confidare nella stabilità del rapporto una volta decorso il suddetto termine perentorio; e proprio la maggior esigenza di stabilità e di tutela dell’affidamento del destinatario del provvedimento di autorizzazione non può dirsi compatibile con un potere di riesame regionale di stretta legalità, del tutto avulso dalla situazione di fatto che si viene a incidere in via straordinaria, e non essendo più predicabile - o quantomeno essendo assai dubbia - la permanenza nel nostro ordinamento di ipotesi di interesse pubblico “in re ipsa” in grado di giustificare in via del tutto autonoma il potere di riesame.

La sentenza del TAR Umbria, Sezione Prima, n. 691 del 7 novembre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


La Corte di Cassazione, Sezione II civile (sentenza 20 ottobre 2016 n. 21297), ha dichiarato un ricorso (con un numero di pagine complessive, compreso sommario e indice, pari a 251) inammissibile, perché non contiene – come prescritto a pena di inammissibilità dall’articolo 366 c.p.c. n. 3 – l’esposizione sommaria dei fatti della causa.
La Corte rileva che il principio di sinteticità degli atti processuali introdotto nell’ordinamento processuale con l’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell’articolo 111 Cost. e, per altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice.
Secondo la Corte, la violazione del principio di sinteticità, se non determina di per se stessa l’inammissibilità del ricorso per cassazione, espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione; detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai n.ri 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c.


Il Consiglio di Stato ribadisce che la disposizione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 mira a instaurare un contraddittorio a carattere necessario tra la p.a. ed il cittadino al fine sia di aumentare le possibilità del privato di ottenere ciò a cui aspira sia di acquisire elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’amministrazione, consentendo una migliore definizione dell’interesse pubblico concreto che l’amministrazione stessa deve perseguire.
Il Consiglio di Stato aggiunge che la prescritta partecipazione svolge una funzione difensiva e collaborativa e assolve anche a una importante finalità deflattiva del contenzioso, evitando che si sposti nel processo ciò che dovrebbe svolgersi nel procedimento;  se, infatti, non si rende edotto il privato di tutte le ragioni che depongono per il rigetto della sua istanza, al fine di permettergli di esprimere, in ambito procedimentale, il suo punto di vista, si costringe l’interessato a proporre ricorso giurisdizionale per fare valere in giudizio ciò che avrebbe potuto essere oggetto di accertamento in sede amministrativa.
Il Consiglio di Stato precisa, infine, che la violazione di tale obbligo non comporta annullamento dell’atto finale nel solo caso in cui, in presenza di attività vincolata, l’amministrazione dimostra che il provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto.

La sentenza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 4545 del 28 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


Si segnala che il 7 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, a Milano, presso il salone Valente, via Freguglia n. 14, si terrà un seminario su
PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
Le procedure di deposito degli atti
nel processo amministrativo telematico
Profili pratici e riflessi sulla stesura degli atti
Questo è il programma: 
Ore 9.00 – Registrazione partecipanti 
Saluti e introduzione: 
Avv. Remo Danovi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
Modera: 
Avv. Silvana Turri, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
Relatori: 
Avv. Daniela Muradore, Avvocato in Milano, Dott.ssa Chiara Imbrosciano, Formatore esperto processo telematico, Avv. Joseph Brigandì, Avvocato in Milano, Avv. Alessandra Noli Calvi, Avvocato in Milano, Avv. Ileana Alesso, Avvocato in Milano. 
L’evento è gratuito ed è organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano, attraverso la Fondazione Forense, nell’ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati. 
La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. 
Per i soci della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM, le iscrizioni vanno effettuate tramite il sito www.solom.it, accedendo – previa registrazione e autenticazione con le proprie credenziali di accesso al sito (nome utente e password) – alla sezione “Formazione - Cicli Formativi”.
Per coloro che non siano soci SOLOM, le iscrizioni devono essere effettuate dall’area web FormaSFERA. 
Non è previsto l’invio di alcuna e-mail di conferma di avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni saranno possibili sino all’esaurimento dei posti disponibili.


Il Consiglio di Stato ha rigettato un’eccezione di tardività di un appello sollevata con riferimento al disposto dell’art. 120, comma 6-bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n.  50/2016, che prevede per la proposizione dell’appello un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilevando che la sentenza gravata consegue all’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione e, quindi, è al di fuori dell’ambito tematico considerato dal comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. (impugnazioni delle esclusioni o delle ammissioni alla procedura di affidamento, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi) cui si riferisce il citato comma 6-bis e comunque l’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016 dispone che le disposizioni del Codice si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice stesso, mentre l’avvio della procedura all’esame del giudice risaliva a epoca antecedente.

La sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 4528 del 27 ottobre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 254 del 29 ottobre 2016 è pubblicata la legge 25 ottobre 2016 n. 197, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Testo coordinato
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
Il testo è stato estratto dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.

Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

Per il contenuto delle misure con riguardo al processo amministrativo telematico si vedano i precedenti post:





Pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 252 del 27 ottobre 2016, il D.P.R. 12 settembre 2016 n. 194, di approvazione del regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.


Il TAR Bologna, esaminando il caso di un bando la cui pubblicazione in G.U.U.E. è avvenuta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, mentre la pubblicazione in G.U.R.I. è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ha affermato che la pubblicazione rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto vigente a tale momento, è esclusivamente quella nella G.U.R.I.

La sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, Seconda Sezione, n.883 del 26 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa