Segnaliamo che a Monza il 19, 20 e 21 febbraio 2015 si terrà il primo congresso giuridico organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Monza, Como e Lecco.
La sessione n. 9 di venerdì 20 febbraio 2015, dalle ore 14.00 alle ore 15.45, riguarderà il "Diritto di difesa delle pubbliche amministrazioni e accesso agli atti" e illustreranno l'argomento l'avv. Maria Antonietta Marciano e l'avv. Virginia Manzi della Camera Amministrativa dell'Insubria; seguirà la sessione n. 10, avente ad oggetto la  "Semplificazione dell'attività della pubblica amministrazione: strumenti legislativi e modelli operativi", con moderatore l'avv. Claudio Colombo e relatore l'avv. Raffaella Veniero.


Pubblichiamo i contributi dell’avv. Paolo Mantegazza e dell’avv. Lorenzo Spallino sulla legge regionale della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31, recante disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.
Con l’occasione, si segnala che nella seduta del 20 gennaio 2015 le commissioni riunite ottava e tredicesima della Camera dei Deputati hanno deliberato di adottare come nuovo testo base del disegno di legge C. 2039 “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo” quello elaborato nella stessa seduta del 20 gennaio 2015 dal comitato ristretto.


Secondo il TAR Lazio, sezione terza ter, il ricorso introduttivo notificato a mezzo p.e.c. è inammissibile, atteso che nel giudizio amministrativo non è da ritenersi ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche, in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.


Si segnala che il 23 gennaio 2015 e il 30 gennaio 2015 si terranno due nuovi eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como in collaborazione con la Camera Amministrativa dell’Insubria.
Il primo incontro del 23 gennaio 2015 si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONSUMO DI SUOLO N.31/2014: CONTENUTI OPERATIVI, RAPPORTI CON I PGT E PTCP ED OPPORTUNITÀ/CRITICITÀ” e tra i relatori ci sarà il nostro socio avv. Lorenzo Spallino.
Il secondo incontro del 30 gennaio 2015 si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed avrà come titolo: “LE MODIFICHE AL DPR N° 380/2001 APPORTATE DAL DECRETO LEGGE 12/09/2014 N° 133” e tra i relatori ci sarà il nostro socio avv. Paolo Mantegazza.
Entrambi gli incontri si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Como, in Como, via Parini n. 16.
È stato chiesto l’accreditamento degli eventi all’Ordine degli Avvocati di Como, che, in riferimento al primo incontro, ha già deliberato di accreditare l’evento riconoscendo ai partecipanti n. 3 crediti formativi ordinari.
L’iscrizione e la registrazione dei partecipanti avverrà 15 minuti prima dell’inizio dell’evento.
 


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione Sesta n. 9 del 5 gennaio 2015, ha escluso che la modificazione della destinazione d’uso di una vecchia stalla per conigli in locale per la vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli determini un mutamento nella destinazione d'uso agricola dell'immobile.

In particolare per il giudice amministrativo “(…) Va condivisa la tesi della società appellante secondo cui il richiamato, diverso, utilizzo dell’immobile non abbia determinato una modificazione nella destinazione d’uso agricolo dello stesso. Al riguardo è stato condivisibilmente osservato che, ai sensi del secondo comma dell’art. 2135 cod. civ. (nel testo sostituito ad opera dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), sono comunque considerate ‘connesse’ a quelle tipiche dell’imprenditore agricolo le attività dirette alla ‘commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo (…) o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata’ (…)”.
 
 


9 febbraio 2015
 
Le novità più significative del codice del processo amministrativo: un primo bilancio ad ormai cinque anni dalla sua entrata in vigore” (relatore: dott. Alberto Di Mario).
 
9 marzo 2015
 
Accordi tra PA e accordi tra PA e privati: rimedi e azioni in caso di inadempimento da parte dei contraenti” (relatore: dott. Stefano Cozzi).
 
13 aprile 2015
 
Responsabilità ed obbligazioni del proprietario del sito contaminato e del soggetto responsabile” (relatore: dott.ssa Elena Quadri).
 
11 maggio 2015     
 
Pubblici esercizi: rapporto tra la normativa in tema di liberalizzazione del commercio e i poteri della pianificazione urbanistica” (relatore: avv. prof. Emanuele Boscolo).
 
15 giugno 2015
 
Le novità in materia di appalti e concessioni a seguito delle nuove direttive europee” (relatore: avv. prof. Maurizio Lo Gullo).
 

  • Tutti gli incontri si terranno presso l’Aula Magna del Tribunale Ordinario di Como, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
 


Pubblichiamo il commento dell'avvocato Paolo Mantegazza sulle norme interessanti l’edilizia e l’urbanistica introdotte dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133 convertito in legge dalla l. 11 novembre 2014 n. 164.
 


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 33 del 10 dicembre 2014, ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di comunicazioni via p.e.c.:
 
"a) le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purché, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo;
b) la validità e l’efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario;
c) a fronte di una comunicazione effettuata ai sensi della lett. a), non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall’art. 37 c.p.a., sulla base della sola deduzione (e del coerente rilievo) dell’incertezza giuridica sulla validità dell’utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC".
 
Il testo dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
 
 
 


Sul B.U.R.L., supplemento n. 49 del 1 dicembre 2014, è stata pubblicala la legge regionale 28 novembre 2014 n. 31, contenente disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.


Il testo è stato estratto dal sito del  B.U.R.L., che contiene tutte le informazioni per consultare e per utilizzare la banca dati, completamente digitalizzata, gratuita e accessibile.


Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche da ultimo introdotte dal D.L. n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
 


Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 
 
 
 
 
 


Il TAR Campania, Napoli, II Sezione, con la decisione n. 6118 del 27.11.2014:
  • ribadisce che l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, il quale può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto, e non sull'amministrazione, la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione;
  • esclude che i rilevamenti tratti da Google Earth possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi, documenti idonei a provare l'epoca di realizzazione di un abuso edilizio e ciò in considerazione della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito all’epoca a cui risalgono le immagini visualizzate, della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo.
  • La sentenza n. 6118/2014 del TAR Campania, Napoli, II Sezione, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo


Sul  B.U.R.L., Supplemento n. 48 del 27 novembre 2014, è stata pubblicata la legge regionale 26 novembre 2014 n. 30, che, nell’integrare la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, prevede che la Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricoloforestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisca la Banca della Terra Lombarda, che consiste in un inventario pubblico dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta. 



Segnaliamo un interessante appuntamento sulle tecniche di scrittura forense, accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Milano.

Processo all’atto: azione formativa sulle tecniche di scrittura forense, di Giovanni Acerboni e Sergio Barozzi

In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.

10 novembre 2014 h. 15-18 tribunale di Milano
Sala Conferenze Eligio Gualdoni

crediti formativi: 3
Partecipazione: 40 €
Iscrizione online: https://secure.dcssrl.it/eventicoamilano/?requestPage=eventi/html/eventi_lista_guest.php

Antefatto

Il Gruppo Internazionale Mozart, difeso dall’avv. Azzecca-garbugli, ha perduto la causa contro il sig. Bianchi, che aveva conte- stato la legittimità del suo licenziamento (era Direttore Generale di Rossini, una società del Gruppo Mozart). Il giudice aveva proposto una conciliazione. Il difensore del sig. Bianchi l’aveva rifiutata. Il giudice ha infine accolto il ricorso del sig. Bianchi. Mozart ha dovuto pagare un risarcimento molto superiore alla cifra proposta in conciliazione dal giudice.

Il Processo

Mozart ritiene che l’avvocato Azzecca-garbugli abbia perso la causa perché la sua memoria difensiva era scritta male. Dunque, Mozart ricorre contro la memoria. Mozart chiede che l’avv. Azzecca-garbugli gli restituisca la parcella.

Persone

Giudice:
dott. Cesare De Sapia, Presidente Sezione Terza Civile (Tribunale di Milano)

Difensore dell’avv. Azzecca- garbugli:
avv. Daniela Muradore (Studio Muradore)

Difensori di Mozart:
avv. Sofia Bargellini,
avv. Alessandra Rovescalli
(Foro di Milano, Studio legale Lexellent)

Consulente tecnico d’Ufficio: dott. Giovanni Acerboni (italiani- sta, L’ink Scrittura professionale)

Locandina dell'evento disponibile a questa pagina.


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, con ordinanza collegiale n. 366 del 23 ottobre 2014, ha rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata:
"Se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/CEE e n. 92/13/CEE, sul miglioramento e sull’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24.12.2012, n. 228, che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici".

Il testo dell'ordinanza del TRGA di Trento n. 366 del 23 ottobre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo. 

Si ricorda che lo stesso TRGA, con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014,  aveva  rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".

Sul tema del contributo unificato v. anche:


Con sentenza n. 4976 depositata il 6 ottobre 2014 la sezione quarta del Consiglio di Stato conferma l'orientamento circa la non indenizzabilità del vincolo a verde privato.

Richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che

la classificazione a verde privato deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa (Cons. Stato Sez. IV 13 luglio 2011 n.4242; idem Sez. IV 19/1/2012 n. 244). 
Non può dunque attribuirsi alla destinazione di verde privato (re) impressa da una amministrazione locale a un'area la natura di vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che
in mancanza di una limitazione alla proprietà privata intesa sia come disponibilità che utilizzazione del bene, è impossibile far derivare dalla anzidetta destinazione urbanistica un effetto risarcitorio e neppure, in via subordinata, l’insorgenza di un diritto alla indennizzabilità, situazioni giuridiche soggettive di ristoro economico configurabili unicamente in presenza di un vincolo ablatorio o limitativo dei diritti dominicali.
La sentenza n. 4976/2014 della sezione IV del C.S. è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con l’ordinanza n.  536 del 15 settembre 2014, a fronte di un ricorso in appello che consta, escluse le relate di notifica, di 127 pagine, con circa 28-30 righe per pagina, ha “invitato” la parte appellante a produrre una memoria riepilogativa di non oltre 20 pagine, per un massimo di 25 righe per pagina, su formato A4, facilmente leggibile e redatta solo su una facciata della pagina, con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati.

Il testo dell'ordinanza n. 536 del 15 settembre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it
 


Secondo la decisione n. 4449 del 1° settembre 2014 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla rinnovazione della gara non comporta da solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso, atteso che tale interesse non si distingue da quello che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione.

Osserva il Consiglio di Stato che:
  • per agire nel processo amministrativo è necessario, non solo essere titolari di una situazione giuridica riconducibile a diritto soggettivo o interesse legittimo, ma anche di un interesse a ricorrere inteso, lungi che come idoneità astratta a conseguire un risultato utile, come interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale;
  • l’’interesse strumentale alla riedizione della procedura è ammesso sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta e sempre che vi sia un interesse connesso ad un “indice di lesività specifico e concreto”, non potendosi ammettere un mero annullamento al fine strumentale di una rinnovazione della procedura in una sorta di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegato ad una posizione direttamente legittimante del ricorrente;
  • il criterio dell’interesse strumentale deve essere necessariamente contemperato con le peculiarità in fatto che caratterizzano la procedura di gara, non potendosi prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione personale della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime.
Il teso della sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.