Illegittimità del vincolo espropriativo per vizi di natura formale e risarcimento del danno
Natura del vincolo per realizzazione di servizi pubblici, in presenza di un meccanismo perequativo
- preso atto che la classificazione a sede stradale dell’area del ricorrente costituisce un vincolo preordinato all’esproprio;
- ricordato che, ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3, D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all’esproprio ha durata quinquennale e decade se entro tale termine non è emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di dell’opera;
- constatata la mancata tempestiva adozione della dichiarazione di pubblica utilità e dunque l’intervenuta decadenza del vincolo;
Effetti della decadenza del vincolo di esproprio sulle fasce di rispetto stradali
Il TAR Brescia precisa che la circostanza che «il vincolo preordinato all’esproprio sia decaduto ex lege non comporta la decadenza anche delle fasce di rispetto stradali connesse alla realizzazione dell’opera; e ciò in quanto, secondo consolidati principi giurisprudenziali, le fasce di rispetto stradali hanno natura di vincoli di carattere conformativo, e non espropriativo (T.A.R. Catania, sez. I , 22/10/2015, n. 2458; T.A.R. , Salerno, sez. II, 13/06/2013, n. 1276; T.A.R. Palermo, sez. III, 24/05/2013, n. 1167; T.A.R. Lecce, sez. I, 24/09/2009, n. 2156; T.A.R. Firenze, sez. III , 20/12/2012, n. 2110), e come tali non sono soggetti a decadenza ex lege per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 d.p.r. 327/2001, ma conservano la propria efficacia a tempo indeterminato, fino all’intervento di una nuova pianificazione urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3002; Consiglio di Stato, sez. IV, 12/04/2017, n. 1700; T.A.R. Napoli, sez. II, 27/12/2019, n. 6149; T.A.R. Torino, sez. II, 29/08/2014, n. 1457; T.A.R. Milano , sez. II , 30/11/2007, n. 6532)».
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 657 del 24 settembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
Scadenza del vincolo espropriativo ed effetti sul ricorso proposto avverso lo strumento urbanistico
Con sentenza n. 4976 depositata il 6 ottobre 2014 la sezione quarta del Consiglio di Stato conferma l'orientamento circa la non indenizzabilità del vincolo a verde privato.
Richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che
la classificazione a verde privato deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa (Cons. Stato Sez. IV 13 luglio 2011 n.4242; idem Sez. IV 19/1/2012 n. 244).Non può dunque attribuirsi alla destinazione di verde privato (re) impressa da una amministrazione locale a un'area la natura di vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che
in mancanza di una limitazione alla proprietà privata intesa sia come disponibilità che utilizzazione del bene, è impossibile far derivare dalla anzidetta destinazione urbanistica un effetto risarcitorio e neppure, in via subordinata, l’insorgenza di un diritto alla indennizzabilità, situazioni giuridiche soggettive di ristoro economico configurabili unicamente in presenza di un vincolo ablatorio o limitativo dei diritti dominicali.La sentenza n. 4976/2014 della sezione IV del C.S. è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.