Per stabilire la natura conformativa o espropriativa di un vincolo, occorre verificare se la sua imposizione ammetta, comunque, la realizzazione dell'opera da parte del privato e se, in presenza di tale possibilità, quest'ultimo possa porre l'opera medesima sul mercato e sfruttarla economicamente: solo in tal caso, infatti, si può affermare che non vi sia uno svuotamento del diritto di proprietà. In particolare, la destinazione di terreno privato a parcheggio pubblico - impressa in base a previsioni di tipo urbanistico - non comportando automaticamente l'ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all'uso pubblico, costituisce vincolo conformativo, e non anche espropriativo, della proprietà privata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1443 del 28 aprile 2025


Il TAR Milano ribadisce che va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, a tutti i vincoli che non solo non sono esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati; ciò posto, il TAR ritiene che la previsione di una pista ciclabile, in relazione alla quale il Piano di servizi non prevede in alcun modo una riserva di intervento pubblico ai fini della sua realizzazione e che, conseguentemente, ben potrebbe essere eseguita dal privato proprietario del comparto, determina la necessaria esclusione del vincolo espropriativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1799 del 13 giugno 2024


Il TAR Milano osserva che, in presenza di un meccanismo perequativo, le previsioni che impongono la realizzazione di servizi pubblici non configurano vincoli espropriativi, bensì conformativi della proprietà, finalizzati al pubblico interesse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2620 del 13 novembre 2023


Il TAR Milano precisa che la natura espropriativa del vincolo viene meno nel caso di realizzazione dell’opera da parte del privato solo se l’opera realizzabile, sia pure con le limitazioni dovute alla conformazione, può comunque essere posta sul mercato scontando il meccanismo usuale della domanda e offerta per la determinazione del prezzo. Solo in questo caso il privato, potendo sfruttare economicamente l’opera, può ottenere un vantaggio economico che esclude l’indennizzabilità del vincolo e quindi ottiene un vantaggio dall’esercizio dello jus aedificandi nella forma di un immobile a servizio del pubblico. Tale condizione invece non sussiste nel caso in cui l’opera soddisfi solo interessi pubblici e non sia idonea ad un vantaggio privato, come un attraversamento pedonale ad uso pubblico, in quanto si tratta di opera “c.d. fredda” cioè non idonea a remunerare l’esercizio dello jus aedificandi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2462 del 25 ottobre 2023


In ordine alla natura dei vincoli imposti dallo strumento urbanistico, il TAR Milano ribadisce che <<Va attribuita ... natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, a tutti quei vincoli che non solo non siano esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati; ciò in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale (sent n. 179 del 20 maggio 1999), che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata o promiscua pubblico-privata (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 11/12/2020 n. 2473)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 618 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.









A fronte di una eccezione di irricevibilità di un ricorso avverso il PGT per tardivo deposito dello stesso, fondata sul rilievo che trattandosi della contestazione di un vincolo espropriativo la controversia sarebbe riconducibile alla fattispecie dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con conseguente dimidiazione del termine di deposito, il TAR Milano ritiene:
<<L’eccezione è infondata, in quanto viene impugnato un atto di pianificazione e, anche laddove l’atto comporti l’imposizione di vincoli preespropriativi, i termini processuali sono quelli del “rito ordinario”. In simili casi la reiterazione del vincolo espropriativo non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale, riferendosi la norma invocata dalla difesa dell’Amministrazione ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione, ed essendo noto che le disposizioni processuali acceleratorie - nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale - risultano di stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi individuate dal legislatore>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 618 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ribadisce che «va attribuita natura non espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà sui suoli, a tutti i vincoli, che non solo non sono esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvano in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione di interventi da parte dei privati, e ciò in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale, per la quale non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche a mezzo dell'iniziativa privata; in sostanza sono conformativi - e al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo non comportano indennizzo, non decadono al quinquennio e quindi non sussiste un dovere di ritipizzazione - i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di ablazione del bene».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2473 del 11 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che la circostanza che «il vincolo preordinato all’esproprio sia decaduto ex lege non comporta la decadenza anche delle fasce di rispetto stradali connesse alla realizzazione dell’opera; e ciò in quanto, secondo consolidati principi giurisprudenziali, le fasce di rispetto stradali hanno natura di vincoli di carattere conformativo, e non espropriativo (T.A.R. Catania, sez. I , 22/10/2015, n. 2458; T.A.R. , Salerno, sez. II, 13/06/2013, n. 1276; T.A.R. Palermo, sez. III, 24/05/2013, n. 1167; T.A.R. Lecce, sez. I, 24/09/2009, n. 2156; T.A.R. Firenze, sez. III , 20/12/2012, n. 2110), e come tali non sono soggetti a decadenza ex lege per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 9 d.p.r. 327/2001, ma conservano la propria efficacia a tempo indeterminato, fino all’intervento di una nuova pianificazione urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3002; Consiglio di Stato, sez. IV, 12/04/2017, n. 1700; T.A.R. Napoli, sez. II, 27/12/2019, n. 6149; T.A.R. Torino, sez. II, 29/08/2014, n. 1457; T.A.R. Milano , sez. II , 30/11/2007, n. 6532)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 657 del 24 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il Consiglio di Stato chiarisce che la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dalla collocazione del vincolo in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma va operata in relazione agli effetti dell'atto di pianificazione; se quest’ultimo mira ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera area in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3190 del 17 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.