Il TAR Milano osserva che sia l’articolo 119 sia l’articolo 120 c.p.a. si riferiscono a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici, intese in senso ampio, senza distinguere se esse rientrino nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici o nel regime speciale degli affidamenti in house, di cui all’articolo 192 del codice dei contratti pubblici.
Tutta l’attività autoritativa che precede la stipulazione del contratto deve infatti essere ricondotta nell’ambito della <<procedura di affidamento>>, indipendentemente dallo specifico regime che la caratterizza, per cui anche le impugnazioni degli affidamenti in house dei contratti pubblici sono soggette al rito speciale degli appalti e, dunque, al termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla loro effettiva conoscenza (Consiglio di Stato, sezione V, 29 maggio 2017, n. 2553).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 700 del 20 marzo 2023.


Il TAR Milano precisa che:
<<il rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a., che ha tra l’altro la sua ragione nella tutela cautelare in relazione al provvedimento impugnato, non si applica in caso di azione risarcitoria autonoma, perché la controversia ha carattere patrimoniale e non si pone un problema di sospensione del provvedimento che non forma oggetto di impugnazione principale (così Cons. Stato, III, 24/03/2015 n. 1572)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2010 del 14 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


A fronte di una eccezione di irricevibilità di un ricorso avverso il PGT per tardivo deposito dello stesso, fondata sul rilievo che trattandosi della contestazione di un vincolo espropriativo la controversia sarebbe riconducibile alla fattispecie dell’art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a., con conseguente dimidiazione del termine di deposito, il TAR Milano ritiene:
<<L’eccezione è infondata, in quanto viene impugnato un atto di pianificazione e, anche laddove l’atto comporti l’imposizione di vincoli preespropriativi, i termini processuali sono quelli del “rito ordinario”. In simili casi la reiterazione del vincolo espropriativo non comporta modifiche alla natura, alla funzione e al contenuto dello strumento urbanistico che resta un atto pianificatorio a contenuto generale, riferendosi la norma invocata dalla difesa dell’Amministrazione ai soli giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione, ed essendo noto che le disposizioni processuali acceleratorie - nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale - risultano di stretta interpretazione e non possono essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi individuate dal legislatore>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 618 del 9 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento di acquisizione, che la pubblica amministrazione adotta ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, per i casi in cui vi sia stata utilizzazione del bene immobile privato per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, è provvedimento che rientra tra quelli per i quali l’art. 119 c.p.a. contempla la dimidiazione dei termini processuali.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4661 del 6 ottobre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.