Secondo il TAR Lazio, Sezione II quater (sentenza  n. 10245 del 27 luglio 2015) è ammissibile, pur in assenza di una espressa menzione nel codice del processo amministrativo, l'istituto del c.d. “accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame”, vale a dire della prassi processuale con cui il giudice amministrativo accompagna la sospensione dell'atto impugnato con l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso;  l'ordinanza per il riesame determina, tuttavia, solo l'effetto di obbligare la Pubblica amministrazione a rideterminarsi formalmente, ma lascia intatta la sfera di autonomia sostanziale e la responsabilità della stessa, per cui non dà luogo ad alcuna inibitoria consentendo l'adozione di una nuova decisione confermativa ovvero di una determinazione comunque non satisfattiva del privato.
 
  • La sentenza  n. 10245 del 27 luglio 2015 del TAR Lazio, Roma, II quater è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15155 del 20 luglio 2015, ribadiscono che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, e avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva dei beni, dei quali il privato vanti il possesso; ove risulti, invece, sulla base del criterio del “petitum” sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell’esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo.
La Corte di Cassazione aggiunge che l’azione possessoria proposta dal soggetto che lamenti di essere stato privato del possesso di un fondo, facente parte del patrimonio disponibile della P.A., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la relativa ordinanza sindacale di sgombero riconducibile non già all'esercizio di un potere autoritativo di un bene pubblico, bensì all'espletamento di attività privata di autotutela del proprio patrimonio immobiliare.

La sentenza n. 15155 del 20 luglio 2015 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è consultabile sul sito della Corte di Cassazione al seguente indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/


Secondo il TAR Lazio (sentenza della sezione II quater n. 10156 del 23 luglio 2015) dall’art 5 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo deriva una particolare formalità del momento di costituzione della parte e che, non essendo prevista espressamente nel codice del processo amministrativo una norma relativa al deposito del ricorso per posta, tale forma di deposito, radicalmente difforme dallo schema normativo e senza quindi possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo, conduce alla dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
 
  • La sentenza del TAR Lazio, Roma, sezione II quater, n. 10156 del 23 luglio 2015 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Giovanni Acerboni ha commentato su Il Sole 24 ore il decreto 25 maggio 2015 con cui il Presidente del Consiglio di Stato, Giorgio Giovannini, ha fissato la lunghezza massima degli atti forensi in ottemperenza alla Legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 40.

L'articolo (Atti forensi: massimo 30 pagine. Per legge) è disponibile a questo indirizzo https://www.academia.edu/14205770/Il_limite_di_30_pagine_per_gli_atti_forensi

V. anche http://camerainsubria.blogspot.it/2015/06/dimensione-degli-scritti-difensivi.html



Il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, con la sentenza resa in forma semplificata n. 1629 del 13 luglio 2015, non condividendo il diverso orientamento dell’ANAC, espresso con la determina n. 1 dell’8 gennaio 2015, ha affermato che la mancanza della firma sull'offerta tecnica non può considerarsi alla stregua di una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, ma inficia irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta, senza che sia necessaria una espressa previsione della lex specialis (Nella fattispecie all'esame del collegio non sussisteva alcun elemento, sigla o altro, tale da poter in qualche modo ricondurre l’offerta tecnica prodotta al concorrente).

  • La sentenza n. 1629 del 13 luglio 2015 del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo https://www.giustizia-amministrativa.it/


Dopo il Consiglio di Stato (Sezione IV, 28 maggio 2015 n. 2682), anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 520 del 13 luglio 2015, ritiene ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), posto che la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo P.E.C.; nel processo amministrativo trova, invero, applicazione immediata la legge n. 53 del 1994 e, in particolare, gli artt. 1 e 3-bis della legge stessa, nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a) della legge n. 183 del 2011, secondo cui l'avvocato può eseguire la notificazione di atti anche in materia amministrativa a mezzo della posta elettronica certificata.

  • La sentenza n. 520 del 13 luglio 2015 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/ 



Sul B.U.R.L., Supplemento n. 28 del 10 luglio 2015, è stata pubblicata la legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.
La legge reca le prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell’accordo sancito nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della stessa legge.

  • Il testo della legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 è consultabile sul sito del B.U.R.L. a questo indirizzo.



Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 2424 del 14 maggio 2015, a fronte di una censura con la quale si è dedotto il contrasto tra il documento di piano, che individua un’area come zona di trasformazione residenziale, e il piano delle regole, che la qualifica invece come area agricola speciale,  ha affermato che «è ben possibile - ed è del tutto legittimo - che un’area abbia al momento destinazione agricola, ma sia destinata a trasformarsi in un’area a destinazione residenziale …  il mutamento passa attraverso l’adozione di un piano attuativo, che è il “prezzo” che il privato deve pagare se vuole sfruttare le potenzialità edificatorie dei suoli di proprietà».

  • La decisione n. 2424 del 14 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sez. IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/



Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 2424 del 14 maggio 2015 ha affermato che la proroga, disposta dall’art. 5, comma 5, della L.R. della Lombardia 28 novembre 2014 n. 31, della validità dei documenti di piano la cui scadenza intervenga prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana alle disposizioni della citata L.R. n. 31 del 2014, vale anche per i documenti di piano scaduti prima dell’entrata in vigore della nuova legge, per non rendere altrimenti monca la pianificazione comunale.

  • La decisione n. 2424 del 14 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sez. IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/ 


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 6 del 6 luglio 2015, chiamata a risolvere il problema interpretativo relativo all’applicabilità del termine decadenziale previsto dall’articolo 30, comma 3, c.p.a. agli illeciti consumati in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice del processo ammnistrativo, ha espresso il seguente principio di diritto: “Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’articolo 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice”.


IL TAR Piemonte, Sezione II, con la sentenza n. 1114 depositata il 1 luglio 2015, compie una accurata disamina dell’art. 19 della legge n. 241/1990, alla luce delle modifiche apportate dai decreti legge n. 70/2011, n. 138/2011 e n. 133/2014, e ricostruisce il quadro giurisprudenziale prendendo le mosse dalla decisione dell’Adunanza Plenaria  n. 15 del 29 luglio 2011.
Il TAR perviene, tra l’altro, all’affermazione secondo la quale l’attuale sistema si regge sulla tassatività dei casi in cui alla Amministrazione è consentito di intervenire dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3 e comma 6 bis dell’art. 19: pertanto, fuori dalle situazioni individuate al comma 3 (falsità nelle dichiarazioni) ed al comma 4 (pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente e la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale), le Amministrazioni possono intervenire su attività denunciate con d.i.a. o s.c.i.a. solo nel caso in cui un tale intervento risulti sollecitato appositamente da un terzo, al quale possa riconoscersi la titolarità di un interesse qualificato, in difetto di che il provvedimento inibitorio o ripristinatorio deve ritenersi illegittimo; il terzo potrà eventualmente esperire l’azione ex art. 31 c.p.a., che può sfociare anche in un accertamento della fondatezza della pretesa e nella conseguente condanna della Amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla statuizione giurisdizionale.

  • La sentenza n. 1114 del 1 luglio 2015 del TAR Piemonte, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/



Il TAR Lombardia, Sede di Brescia, con l’ordinanza della II Sezione n. 1240 del 25 giugno 2015, ha ammesso, ai sensi dell’art. 63, comma 3, c.p.a., la prova testimoniale in forma scritta, precisando che per l’esperibilità di tale mezzo di prova non è necessario nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il previo assenso di tutte le parti, stante l’inequivoca espressione letterale con cui si apre il citato comma 3 dell’art. 63 (“su istanza di parte”), ed è sufficiente la sola domanda di una parte; il TAR si è, poi, riservato, all’esito di tale esame, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre oralmente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 257-bis c.p.c., disposizione ritenuta dal giudice applicabile al processo amministrativo.
 
  • L’ordinanza n. 1240 del 25 giugno 2015 del TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Secondo il TAR Lazio, sono illegittimi gli articoli 7 e 9 del regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10 novembre 2014 n. 170, nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13 giugno 2015 n. 8332 è  consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Pubblichiamo il programma definitivo del convegno del  22 giugno 2015 che si terrà a Milano, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con titolo “Expo 2015 tra regole e deroghe. La gestione amministrativa di un grande evento", organizzato dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM unitamente all’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la partecipazione della Camera Amministrativa dell’Insubria e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza.
I lavori si svilupperanno in una prima parte, al mattino, a carattere più generale sulla gestione amministrativa dei grandi eventi e una seconda parte, al pomeriggio, di approfondimento, articolata in quattro sessioni contemporanee (Appalti, Energia, Territorio e Alimentazione), per le quali è necessario avere anticipatamente una indicazione di preferenza.
Per la partecipazione, che è gratuita, è necessario iscriversi entro il 18 giugno 2015 sul sito di SOLOM,entrando nella sezione “Formazione” e quindi “Eventi singoli”; occorre poi inviare una e-mail a segreteria@solom.it, indicando quale sia la sessione pomeridiana preferita.




Secondo il TAR Veneto, Sezione II, è illegittima l’adozione da parte del medesimo dirigente comunale sia dell’autorizzazione paesaggistica sia del permesso di costruzione, atteso che l’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 richiede di garantire l’effettiva differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

  • La decisione n. 617 del 3 giugno 2015 del  TAR Veneto, Sezione II, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Secondo il Consiglio di Stato, Sezione VI, la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge n. 53 del 1994, nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della legge 12 novembre 2011 n. 183, secondo cui l’avvocato può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata.
Ad avviso del Consiglio di Stato, se con riguardo al processo amministrativo telematico lo strumento normativo che contiene le regole tecnico-operative resta il D.P.C.M. al quale fa riferimento l’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., ciò non esclude però l’immediata applicabilità delle norme di legge vigenti sulla notifica del ricorso a mezzo p.e.c. e delle regole tecnico-operative applicabili (d.P.R. n. 68 del 2005, al quale fa riferimento l’art. 3 bis della legge n. 53 del 1994).
In senso contrario vedi: TAR Lazio, III ter, n. 396 del 13 gennaio 2015 (pubblicata in questo sito).
  • La decisione n. 2682 del 28 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione VI, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
 
 
  • La decisione n. 1259 del 27 maggio 2015 del  TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo la decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV, il comportamento del soggetto partecipante ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico consistente nella mancata indicazione di un determinato elemento rilevante a norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (nella fattispecie la commissione di un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale) integra una fattispecie di omissione totale e, come tale, fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di procedere secondo il disposto dal comma 2 bis dello stesso art. 38 con l’attivazione dei doveri di soccorso istruttorio.

La decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del  Consiglio di Stato, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/


Pubblichiamo il decreto n. 40 del 25 maggio 2015 del Presidente del Consiglio di Stato sulla dimensione degli scritti difensivi, adottato in attuazione dell’art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la relazione illustrativa.