Pubblicata la Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato aggiornata al 1° settembre 2014.

Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


Si ricorda che giovedì 25 settembre 2014, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Como, si terrà l'evento formativo: “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell'analisi dell'avvocato amministrativista”, con relatore l’avv. Guido Bardelli.
 
 


Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
 
 
 
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 sono stati pubblicati:
  • il decreto legge  12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
 
 
Testo D.L. n. 133 del 2014

I testi sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
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Sul B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un primo elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio della Regione Lombardia.
L’elenco si articola nelle seguenti sezioni: diritto civile; tributario; del lavoro; penale; amministrativo; costituzionale.
Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti sia di studi associati attestanti il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre ad una comprovata esperienza professionale quinquennale in una o più delle sezioni in cui si articola  l’elenco.
Le domande di iscrizione nell’elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L.
Il B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, contenente il testo integrale dell'avviso, è reperibile sul sito ufficiale di consultazione del B.U.R.L. al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4402 del 28 agosto 2014, riformando la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1397/2014, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione di una bacheca utilizzata da un gruppo consiliare, la cui installazione era stata in precedenza autorizzata, motivato sul rilievo che il gruppo consiliare non era più attivo e che, pertanto, doveva ritenersi venuta meno la finalità per la quale la bacheca era stata autorizzata.
Il Giudice di prime cure aveva annullato il provvedimento comunale di rimozione della bacheca, incentrando, sostanzialmente, la motivazione sulla violazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione in favore del quisque de populo.
In accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha osservato che:
  • l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della bacheca deve ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui costituzione il titolo era stato accordato;
  • il provvedimento comunale impugnato non ha violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
  • poiché non ci si trova in presenza di un’azione popolare, non è consentito accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, hanno di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a qualsiasi interessato.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2014, Supplemento Ordinario n. 70, è stata pubblicata  la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.




La Camera dei Deputati, nella seduta del 7 agosto 2014, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B), nel testo già approvato dalla Camera dei Deputati e come modificato dal Senato della Repubblica.


A questo indirizzo della Camera dei Deputati è consultabile il testo decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica in sede di esame del disegno di legge di conversione ed ora all’esame della Camera dei Deputati in seconda lettura.


Con l'ordinanza n. 1057 del 30 luglio 2014, la Sezione Quarta del TAR Lombardia, Milano, ha disapplicato l’art. 40, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui introduce, nella materia degli appalti pubblici, l’obbligo di subordinare necessariamente l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 11 dicembre 2007 n. 66, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria.

(Il testo dell'ordinanza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


A questo indirizzo del Senato della Repubblica è consultabile il testo decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 2014 (A.C. n. 2486-A/R) e trasmesso al Senato della Repubblica il 1° agosto 2014 (A.S. n. 1582).
 
 


Il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza 11 luglio 2014 n. 1897, si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 6594 e 6595 del 2011 e n. 10305 del 2013) e dichiara il proprio difetto di  giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla richiesta di risarcimento del danno asseritamente derivante al titolare di una concessione edilizia, che tuttavia è stata ritenuta illegittima e, pertanto, disapplicata dal giudice ordinario.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo seguito dal TAR:
  • il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla (ovvero disapplicato) continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica;
  • tale atto con la sua apparente legittimità ha ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter procedere alla edificazione del fondo;
  • con la domanda di risarcimento fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento, il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile; anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta, infatti, a rispettare nell'esercizio dell’attività amministrativa i principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza;
  •  la tutela, non essendo collegata alla impugnabilità di un atto, non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l’autonoma tutela risarcitoria non costituisce un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva.
(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.

L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo 

Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.


Nella seduta del 25 luglio 2014 la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che all'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiunge in fine i seguenti periodi:
 «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».


Il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge; solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale, cosa che non accade in materia di imposta comunale sugli immobili che è finalizzata al finanziamento delle spese generali del comune.
Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.

In tal senso si esprime il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3930 del 24 luglio 2014
 

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Il 24 luglio 2014 il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ha presentato il testo del disegno di legge: Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana.
La bozza del testo è oggetto di consultazione pubblica on-line, che resterà aperta fino al 15 settembre 2014 per la raccolta di proposte e spunti critici.
Tali contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: lecittavivibili@mit.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasposrti al seguente: indirizzo.


La Giunta Regionale, con la delibera 11 luglio 2014 n. X/2130, pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria n. 30 del 22 luglio 2014, ha approvato la disciplina del procedimento di nomina dei commissari ad acta per il completamento della procedura di approvazione dei PGT di cui all’art. 25 bis, comma 3, della l.r. n. 12 del 2005.
La disciplina, in sintesi, prevede che:
  • Entro il 29 agosto 2014 l’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo diffida, tramite pec, i comuni che non hanno approvato il PGT entro il 30 giugno 2014, invitandoli ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del piano entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo.
  • La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di 120 giorni di cui sopra, nomina, nei successivi 60 giorni, un commissario ad acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT medesimo.
  • Il provvedimento di nomina stabilisce anche il termine - determinato in base alla popolazione residente e allo stadio procedurale del PGT del comune commissariato, secondo il prospetto riportato nella delibera - assegnato al commissario ad acta per provvedere, nonché il relativo compenso.
  • Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione viene meno per i comuni commissariati la potestà di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del PGT.
  • In caso di comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affidatogli nel termine assegnato, il commissario ad acta può ottenere dalla Giunta regionale una proroga avente durata comunque non superiore al termine iniziale; la richiesta di proroga deve essere motivata e va presentata almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo.
  • Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
  • Con la diffida dell’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo viene segnalato che la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché possa essere valutata l’eventuale sussistenza di responsabilità personali.


Nella seduta del 22 luglio 2014 la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che sostituisce il primo comma dell’art. 18 con i seguenti:
«1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
».
Il testo completo dell’emendamento è consultabile nell'allegato 2 al verbale della seduta del 22 luglio 2014 della Commissione  Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, consultabile sul sito della Camera dei Deputati al seguente indirizzo


La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la sentenza del 17 luglio 2014 (cause C 58/13 e C 59/13), ha statuito che: “l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita”.