Testo coordinato della parte I del DPR n. 380/2001 a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014
Pubblicati il decreto legge in materia di processo civile e il decreto legge c.d. "sblocca Italia"
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
I testi sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
L’elenco si articola nelle seguenti sezioni: diritto civile; tributario; del lavoro; penale; amministrativo; costituzionale.
Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti sia di studi associati attestanti il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre ad una comprovata esperienza professionale quinquennale in una o più delle sezioni in cui si articola l’elenco.
Le domande di iscrizione nell’elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L.
Il B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, contenente il testo integrale dell'avviso, è reperibile sul sito ufficiale di consultazione del B.U.R.L. al seguente indirizzo.
Installazione di una bacheca da parte di un gruppo consiliare di soggetto politico non più attivo
- l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della bacheca deve ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui costituzione il titolo era stato accordato;
- il provvedimento comunale impugnato non ha violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
- poiché non ci si trova in presenza di un’azione popolare, non è consentito accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, hanno di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a qualsiasi interessato.
Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90: la Camera ha approvato in via definitiva il testo come modificato dal Senato
Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): il testo comprendente le modifiche apportate dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati in seconda lettura il 5 agosto 2014
(Il testo dell'ordinanza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)
Risarcimento del danno in favore del titolare di un provvedimento illegittimo e giurisdizione
- il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla (ovvero disapplicato) continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica;
- tale atto con la sua apparente legittimità ha ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter procedere alla edificazione del fondo;
- con la domanda di risarcimento fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento, il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile; anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta, infatti, a rispettare nell'esercizio dell’attività amministrativa i principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza;
- la tutela, non essendo collegata alla impugnabilità di un atto, non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l’autonoma tutela risarcitoria non costituisce un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Contributo unificato in materia di appalti: il TAR Trento chiede il giudizio Ue
Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.
L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo
Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.
Principio di sinteticità degli atti: approvato un emendamento alla legge di conversione del D.L. n. 90 del 2014
«Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».
Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.
In tal senso si esprime il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3930 del 24 luglio 2014
La bozza del testo è oggetto di consultazione pubblica on-line, che resterà aperta fino al 15 settembre 2014 per la raccolta di proposte e spunti critici.
Tali contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: lecittavivibili@mit.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasposrti al seguente: indirizzo.
- Entro il 29 agosto 2014 l’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo diffida, tramite pec, i comuni che non hanno approvato il PGT entro il 30 giugno 2014, invitandoli ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del piano entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo.
- La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di 120 giorni di cui sopra, nomina, nei successivi 60 giorni, un commissario ad acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT medesimo.
- Il provvedimento di nomina stabilisce anche il termine - determinato in base alla popolazione residente e allo stadio procedurale del PGT del comune commissariato, secondo il prospetto riportato nella delibera - assegnato al commissario ad acta per provvedere, nonché il relativo compenso.
- Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione viene meno per i comuni commissariati la potestà di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del PGT.
- In caso di comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affidatogli nel termine assegnato, il commissario ad acta può ottenere dalla Giunta regionale una proroga avente durata comunque non superiore al termine iniziale; la richiesta di proroga deve essere motivata e va presentata almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo.
- Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
- Con la diffida dell’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo viene segnalato che la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché possa essere valutata l’eventuale sussistenza di responsabilità personali.
1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.».